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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO VII. Della riserva de' casi.

 

42. La riserva de' casi comunemente si definisce: Est negatio iurisdictionis circa aliqua peccata. Quindi si noti per 1., che quelli che ignorano la riserva, secondo la sentenza vera, e più comune, non sono scusati da quella. Perché la riserva non è pena che riguarda il peccatore, ma è ristrizione di giurisdizione che riguarda il confessore, come si dichiara nel trident.2, ove si dice: Sacerdotes nihil possint in reservatis.

Per tanto ne' casi riservati da' vescovi, a' quali è annessa la censura, l'ignorante sarà scusato dalla censura (poiché dalle censure scusa già l'ignoranza incolpabile), ma non dalla riserva; perché a differenza de' casi riservati dal vescovo con censura, ove principalmente è riservato il peccato, ne' casi papali principalmente è riservata la censura; eccettuati due soli casi, che sono riservati dal papa senza censura, cioè 1., l'accusa di sollicitazione contra un sacerdote innocente, come si ha dalla bolla di Bened. XIV. Sacramentum: 2. il ricevimento de' doni da religiosi, come costa dalla bolla dello stesso papa, Pastor bonus, del 1744.3.

 

43. Si noti per 2., che quando non può ricorrersi al superiore, dicono comunemente i dd., che può l'inferiore indirettamente assolvere da' riservati, se v'è causa urgente, v. gr., di evitare lo scandalo, o l'infamia, oppure se il penitente dovesse stare lungo tempo in peccato mortale: cessando però l'impedimento, dee il penitente presentarsi al superiore, per essere da lui direttamente assoluto; altrimenti pecca, e se al peccato v'è la censura, ricade in quella4. Si noti per 3., che i pellegrini circa la riserva de' casi debbono giudicarsi secondo le leggi del luogo, ove si trovano. Onde si ivi il peccato è riservato, ancorché non fosser riservato nella patria, non può essere assoluto da un semplice confessore. All'incontro ben può essere assoluto il peccato non riservato in quel luogo, benché sia riservato nella patria: purché (come dichiarò Clemente VIII. nella sua bolla Superna) il pellegrino non fosse venuto colà in frode della riserva, nisi (confessarius) noverit in fraudem reservationis ad alienam dioecesim migrasse, parole della bolla. Quell'in fraudem s'intende colla sentenza più comune, e più probabile, quando il penitente è venuto principalmente per evitare il giudizio del proprio pastore. Quando però il peccato fosse riservato nell'una e nell'altra diocesi, ben può assolverlo chi in quel luogo ne ha la facoltà; vedi ciò ed altro nell'Istr.5. Se poi il penitente che si confessa col superiore, e si dimentica del peccato riservato, possa poi essere assoluto da qualunque confessore; o se confessando già il peccato al superiore, ma sacrilegamente, o invalidamente, resti tolta la riserva, vedi ivi6.

 

44. Si noti per 4., che nel dubbio, se il penitente sia incorso o no nel caso riservato, ben può essere assoluto da ogni semplice confessore: e non solo quando il dubbio è di fatto, v. gr., se il peccato sia stato mortale o veniale, o se sia stato consumato, o no; ma ancora secondo la sentenza comune nel dubbio di ius, cioè quando v'è questione tra' dottori; perché nel dubbio il confessore possiede la facoltà di assolverlo. E ciò come dicono comunissimamente Lugo, Aversa, Salmat., ec., ancorché il penitente avvertisse appresso, che il suo peccato era certamente riservato; perché già è stato direttamente assoluto quando quello era dubbio. Vedi ciò ed altro nell'Istruz.7.

 

45. Si noti per 5., che i vescovi per lo cap. Liceat. 6. sess. 24. del tridentino possono assolvere i loro sudditi per sé o per altri sacerdoti specialmente a ciò


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deputati, da' casi papali occulti. Per sudditi s'intendono anche i forastieri che si confessano in quella diocesi, purché dal vescovo (o da altro suo delegato) sieno assoluti in confessione, come dichiarò la s.c. Per delitto occulto poi s'intende ogni delitto, che in alcun modo può celarsi, ancorché per altro potesse provarsi in giudizio. Allora solo non può dirsi occulto il delitto quando è noto alla maggior parte del paese oppure del vicinato o del collegio, purché ivi sieno almeno dieci persone; e Fagnano (parlando de' matrimoni) attesta, che la s. penitenziaria ha per occulto impedimento quello ch'è noto solo a quattro o cinque persone. Questa facoltà poi il vescovo può delegarla anche generalmente ad altri sacerdoti, purché specialmente l'esprima1. Se possa poi il vescovo assolvere la scomunica occulta, che incorrono i confessori, che nullameno assolvono i complici in peccato contra il sesto precetto, v. Istruz.2. L'eresia però occulta, ma esternata, diciamo che non può essere assoluta da' vescovi, se non quando i penitenti fossero impediti di andare a Roma, come sono i vecchi, le donne, gl'infermi, gl'impuberi, i poveri, e tutti coloro che ab itinere rationabiliter excusantur, come dice nel capo De cetero, de sent. excomm. Quando però l'impedimento non fosse perpetuo, ma temporale, debbono gl'impediti (eccettuate le donne, i vecchi, ed i fanciulli) dar giuramento di andare a Roma, quando possono, a farsi assolvere direttamente3. Del resto nel tempo che sono impediti, non sono già tenuti di ricorrere a Roma per lettera, ma ben sono tenuti potendo di ricorrere al vescovo per l'assoluzione, come si ha dal capo Ea noscitur 13. de sent. excomm.4. Si avverta qui in oltre, che il vescovo benché non possa assolvere l'eresia occulta nel foro interno, può nondimeno come delegato apostolico assolvere l'eretico (anche notorio) nel foro esterno, fatta da colui l'abiura avanti il notaro e testimoni; e dopo ciò quegli in quanto al peccato può essere assoluto da ogni confessore5.

 

46. Si noti per 6., che in iure vi sono alcuni peccati riservati colla scomunica, che da' soli vescovi possono assolversi: come sono 1., la percossa leggiera d'un chierico, o monaco, o d'altra persona privilegiata, come si dirà nel trattato delle censure. 2. L'aborto del feto animato. 3. La comunicazione nello stesso delitto cogli scomunicati dal vescovo. 4. La trascuraggine di non presentarsi al vescovo di chi è stato assoluto da un semplice confessore in pericolo di morte dalla scomunica al vescovo riservata. 5. Tutti i casi riservati dal vescovo colla scomunica. Chi possa poi riservare i casi, e quali casi possano riservare i prelati regolari, v. l'Istr.6.

 




2 Sess. 14. c. 7.

 



3 Istr. c. 16. n. 128. 129.

 



4 N. 133.

 



5 N. 135-138.

 



6 N. 140. 141.

 



7 N. 142-145.



1 Istr. c. 20. n. 29-36.

 



2 N. 37.

 



3 C. 16. n. 42. 43.

 



4 N. 44. 45.

 



5 N. 39.

 



6 N. 130.






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