Capitolo
1 2(13)| H: GRUNDMANN, movimenti religiosi nel Medioevo, Bologna, 1974,
2 12 | in questo capitolo, dei religiosi prudenti che, secondo criteri
3 13 | Proibizione di nuovi ordini religiosi~Perché l'eccessiva varietà
4 13 | eccessiva varietà degli ordini religiosi non sia causa di grave confusione
5 13 | istituzioni degli ordini religiosi già approvati. ~Proibiamo
6 48 | costituzioni siano estese ai religiosi, che hanno le loro norme
7 55 | che sia estesa agli altri religiosi che godono di simili privilegi,
8 57 | Romana ha concesso ad alcuni religiosi rimangano intatti, crediamo
9 57 | apostolica ha concesso ad alcuni religiosi un indulto per cui i membri
10 57 | privilegio concede a dei religiosi che se qualcuno dei loro
11 58 | stato accordato ad alcuni religiosi, concediamo che, quando
12 59 | apostolica ha proibito ad alcuni religiosi, vogliamo e comandiamo che
13 61 | LXI I religiosi non ricevano decime dalle
14 61 | della cura del popolo, e ai religiosi degli affari temporali.
15 65 | essere sepolto presso i religiosi, anche se non ha lasciato
16 65 | non ha lasciato nulla ai religiosi, frappongono difficoltà
17 71 | apostolica, eccetto solo pochi religiosi, da ritenersi giustamente
|