XXXVII Non si devono richiedere lettere Per più di due giornate di
cammino e senza uno speciale mandato
Alcuni, abusando del favore della sede apostolica, cercano di ottenere le
lettere che rinviino a giudici lontani, di modo che il convenuto, stanco delle
noie e delle spese, o rinunzi alla lite, o sia costretto a trovare un accordo
con chi gli ha intentato la causa.
Ma poiché la giustizia non deve aprire la via all'ingiustizia, che
l'osservanza del diritto proibisce, stabiliamo che nessuno per oltre due
giornate di cammino possa esser tratto in giudizio fuori della sua diocesi con
lettere apostoliche, a meno che non siano state ottenute di comune accordo
dalle parti, e con espresso riferimento a questa costituzione.
Vi sono altri che, con mercimonio di nuovo genere, affinché possano
risuscitare liti ormai sopite, o causare nuove questioni, inventano delle cause
per le quali chiedono lettere alla sede apostolica senza il mandato dei loro
signori. Queste lettere, poi, le vendono al convenuto che teme le noie e le
spese che possono derivargliene; o all'attore, perché possa infastidire
l'avversario con pressioni indebite. Poiché le liti sono piuttosto da limitarsi
che da ingrandirsi, con questo generale decreto stabiliamo che se qualcuno, in
seguito, osasse chiedere lettere apostoliche su qualche questione senza uno
speciale mandato, queste lettere non abbiano alcun valore, ed egli sia punito
come falsario, a meno che non si tratti di quelle persone, dalle quali non si
deve esigere, a norma del diritto, alcun mandato.
|