XLIV Le costituzioni dei Principi non devono Portar pregiudizio alle
chiese.
Ai laici, anche se pii, non è stato dato alcun potere di disporre dei beni
ecclesiastici: essi sono tenuti a obbedire e non a comandare. Deploriamo,
quindi, in alcuni di essi l'intiepidimento della carità al punto che non hanno
alcun ritegno ad impugnare con le loro costituzioni, o piuttosto con le loro
invenzioni, la libertà ecclesiastica che anche i principi secolari, per non
dire dei santi padri, hanno voluto garantita con molti privilegi. Ciò fanno,
illecitamente, non solo con l'alienazione dei feudi e di altri beni
ecclesiastici e usurpazione delle giurisdizioni, ma anche le fondazioni
mortuarie ed altri diritti connessi con lo spirituale.
Volendo, perciò, salvaguardare in queste cose gli interessi delle chiese e
provvedere contro l'imposizione di così gravi pesi, con la approvazione del
santo concilio, noi decretiamo che tali costituzioni e approvazioni di feudi o
di altri beni ecclesiastici, prese, senza il consenso legittimo delle persone
ecclesiastiche, dal laico potere, non hanno alcun valore - non possono infatti
chiamarsi costituzione, ma destituzione o distruzione e addirittura usurpazione
delle giurisdizioni - e che si ha il dovere di reprimere quelli che osassero
perpetrare queste cose con la censura ecclesiastica.
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