XLVIII Del modo di ricusare il giudice
Essendosi provveduto con una speciale proibizione che nessuno osi promulgare
una sentenza di scomunica contro qualcuno senza la prescritta ammonizione,
volendo anche provvedere che chi è ammonito, con la scusa di una ricusazione o
di un appello non possa evitare l'esame di chi lo ammonisce, stabiliamo che se
egli adducesse la suspicione del giudice sospetto, dovrà specificare dinanzi a
lui la causa del suo giusto sospetto. Poi con l'avversario, o, se non abbia un
avversario, col giudice stesso elegga di comune accordo gli arbitri, o, qualora
non sia possibile accordarsi, ne eleggano, senza intenzioni di ingannare, uno
lui e uno l'altro, perché possano esaminare il motivo del sospetto. Nel caso
che non riescano ad accordarsi sulla sentenza, chiamino un terzo, di modo che
quello che decideranno due di essi abbia forza di sentenza.
Sappiano anche, costoro, che sono tenuti ad eseguire ciò scrupolosamente in
forza del precetto loro imposto da noi in virtù di santa obbedienza con la
minaccia del divino giudizio.
Qualora la causa di sospetto non fosse trovata legittima dinanzi ad essi nei
termini di tempo stabiliti, il giudice usi pure della sua giurisdizione. Ma una
volta che essa sia stata legittimamente provata, colui il cui giudizio è stato
ricusato, con il consenso di chi l'ha ricusato affidi tutta la faccenda a
persona idonea, o la trasmetta al superiore, perché egli proceda alla sua
risoluzione, nel modo prescritto.
Tuttavia, se, pur interponendo appello colui che è stato ammonito, la sua
colpa si rendesse legittimamente manifesta o per l'evidenza della cosa in sé, o
per la confessione del reo, o in altro modo, in questo caso, poiché il diritto
di appello è stato istituito a difesa dell'innocenza e non dell'iniquità, non
si deve dar corso all'appello. E se anche la colpa fosse solo dubbia, perché
chi si appella non possa col diversivo di un appello inconsistente impedire il
processo del giudice, egli esponga dinanzi a lui la causa del suo appello,
purché degna di approvazione, tale, cioè, che se fosse approvata dovrebbe esser
considerata legittima. E allora, se vi è un avversario entro un termine che lo
stesso giudice dovrà determinare, tenendo conto, naturalmente, della distanza
dei luoghi, della qualità del tempo e della natura della cosa, prosegua la
causa di appello; se poi l'interessato non si curasse di proseguirla, il
giudice, nonostante l'appello, proceda.
Non presentandosi alcun avversario, poiché il giudice procede ex officio,
una volta approvata dinanzi al superiore la causa di appello, il superiore
faccia il suo dovere come gli viene indicato dalla sua giurisdizione. Ma se
colui che si è appellato non riuscirà a provare (il motivo del suo appello),
sia rinviato a colui, da cui è chiaro che ha appellato in cattiva fede.
Non vogliamo, ad ogni modo, che le due precedenti costituzioni siano estese
ai religiosi, che hanno le loro norme speciali.
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