L La restrizione degli impedimenti del matrimonio
Non si deve ritenere negativo che, a seconda del mutare dei tempi, le
prescrizioni umane possano mutare, specialmente se ciò sia determinato da grave
necessità o da evidente utilità. Anche Dio, infatti, nel Nuovo testamento ha
mutato qualche cosa di quanto aveva stabilito nell'Antico. Poiché, dunque, la
proibizione di contrarre il matrimonio nel secondo e terzo grado di affinità, e
di attribuire la prole nata dalle seconde nozze alla parentela del primo
marito, importa talvolta delle difficoltà e anche pericolo per le anime,
affinché cessando la proibizione cessi l'effetto, con l'approvazione del santo
concilio revochiamo le costituzioni promulgate a questo riguardo e stabiliamo,
con la presente la libertà di contrarre in avvenire tali matrimoni.
Anche la proibizione del matrimonio in seguito non ecceda il quarto grado di
consanguineità e di affinità: oltre questi gradi, infatti, è difficile,
generalmente, che si possa osservare questa proibizione senza grave incomodo.
Il numero di quattro, infatti, si addice bene alla proibizione dell'unione del
corpo, di cui l'apostolo dice che l'uomo non ha la potestà del proprio
corpo, ma la donna e neppure la donna ha la Potestà del sito corpo, ma l'uomo
48, perché quattro sono gli umori nel corpo, che è formato dai quattro
elementi.
Essendo, dunque, ormai, la proibizione dell'unione matrimoniale ristretta al
quarto grado, intendiamo che essa abbia valore per sempre, nonostante le
costituzioni emanate su questo argomento già da lungo tempo sia da altri che da
noi stessi. Cosicché se qualcuno osasse unirsi in matrimonio contro questa
proibizione, non sia scusato dai molti anni trascorsi, poiché la lunghezza del tempo
non diminuisce il peccato, ma lo aggrava, e poiché i delitti sono tanto più
gravi, quanto più a lungo tengono incatenata l'anima infelice.
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