LI Pene per chi contrae matrimonio clandestino
Revocato l'impedimento al matrimonio nei tre ultimi gradi, vogliamo però che
esso venga scrupolosamente osservato negli altri. Seguendo, perciò, i nostri
predecessori proibiamo assolutamente i matrimoni clandestini e proibiamo anche
che qualsiasi sacerdote vi assista.
Estendiamo, perciò, in generale la consuetudine vigente in alcuni luoghi e
stabiliamo che, quando si deve contrarre matrimonio, i sacerdoti li pubblichino
nelle chiese e si stabilisca un termine entro il quale chi volesse e potesse
dimostrarlo opponga legittimo impedimento. I sacerdoti, poi, cerchino di
investigare anch'essi se vi sia qualche impedimento. E se si presenta qualche
sospetto degno di considerazione contro questa unione, il contratto sia
senz'altro sospeso, finché appaia chiaramente il da farsi.
Se questi matrimoni clandestini o impediti nel grado proibito, anche senza
saperlo, fossero stati contratti, i figli nati da tale unione siano considerati
senz'altro legittimi, e non gioverà l'ignoranza dei genitori, poiché essi,
contraendo il matrimonio in tal modo, sembrano non ignorare la legge quanto
piuttosto affettarne l'ignoranza. Ugualmente illegittima sia considerata la
prole, quando i genitori, pur sapendo esservi un impedimento legale, contro
ogni proibizione contraessero il matrimonio al cospetto della chiesa. E il parroco
che avesse trascurato di impedire tali unioni, o anche qualsiasi religioso che
avesse osato assistere ad esse, sia sospeso dal suo ufficio per tre anni e sia
punito anche più gravemente, se la natura della colpa lo richiedesse.
Anche a chi contraesse matrimonio segreto, entro i limiti di un grado
permesso, sia imposta una penitenza proporzionata.
Se poi qualcuno adducesse con malignità qualche impedimento per impedire una
legittima unione, costui non sfuggirà la punizione della chiesa.
|