LII La testimonianza per sentito dire non è accettabile nelle cause
matrimoniali
Anche se altre volte, per necessità, fu stabilito, al di fuori della forma
consueta, che nel computare i gradi di consanguineità e di affinità potesse valere
la testimonianza per sentito dire, tuttavia per la brevità della vita umana è
impossibile che testimoni de visu possano testimoniare per il computo fino al
settirno grado. Molti esempi e l'esperienza hanno insegnato che da ciò sono
derivati molti pericoli per i matrimoni legittimi, pertanto stabiliamo che, su
questo argomento, non siano più ammesse testimonianze per sentito ,dire, dal
momento che ormai la proibizione non supera il quarto grado, a meno che si
tratti di persone serie, alle quali giustamente si debba prestar fede, e che
abbiano appreso quanto testificano prima che iniziasse la lite, dai loro
ascendenti; non da uno, si badi bene, poiché uno non sarebbe sufficiente
neppure se vivesse, ma almeno da due; e non da persone sospette, ma da gente degna
di fede e superiore ad ogni sospetto: sarebbe, infatti, assurdo ammettere
persone di cui sarebbero riprovate le azioni. Anche se uno avesse appreso da
molti quello che attesta, o quelli di reputazione incerta l'avessero sentito
dire da persone di buona fama, non per questo devono esser considerati come più
testi, e idonei, poiché anche secondo il consueto modo di procedere dei
giudizi, non è sufficiente l'attestazione di un teste solo, anche se rivestito
di una funzione di responsabilità e gli atti legittimi sono interdetti agli
infami.
Questi testimoni, dopo aver confermato con giuramento che essi non sono
stati spinti a deporre da motivi di odio, di timore, di amore, o di utilità,
indichino espressamente le persone col loro proprio nome, o in modo da
lasciarlo capire, cioè con una circonlocuzione sufficientemente chiara;
distinguano con chiaro computo i singoli gradi dell'una e dell'altra linea di
parentela; e concludano, nel loro giuramento, che essi hanno appreso ciò che
depongono dai loro antenati, e che credono che in realtà le cose stiano così.
Ma neppure testimoni così sono sufficienti se non giurano di aver conosciuto
persone appartenenti almeno ad uno dei gradi predetti, le quali si ritenevano
consanguinei. E’ preferibile, infatti, lasciar qualcuno unito in matrimonio
contro le prescrizioni degli uomini, che separare chi è legittimamente unito,
contro le prescrizioni del Signore.
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