LVII Come interpretare i privilegi
Perché i privilegi che la chiesa Romana ha concesso ad alcuni religiosi
rimangano intatti, crediamo opportuno alcune precisazioni su punti che non
compresi bene danno luogo ad abusi, e quindi potrebbero imporre la loro revoca;
chi, in- fatti, abusa di un potere concessogli merita di esserne privato.
Così, per esempio, la sede apostolica ha concesso ad alcuni religiosi un
indulto per cui i membri della loro fraternità possano ottenere la sepoltura
ecclesiastica anche se la loro parrocchia fosse stata interdetta, sempre che
non siano scomunicati o nominatamente interdetti; ed inoltre che possano
seppellire nelle proprie chiese, quei loro fratelli che i prelati delle chiese
non permettessero che siano sepolti nelle loro chiese sempreché non siano
scomunicati o interdetti personalmente. Per confratelli si devono intendere
coloro che rimanendo nel mondo si sono consacrati al loro ordine e hanno
deposto l'abito secolare, o chi da vivo con donazione ha ceduto ad essi i
propri beni, riservandosi solo l'usufrutto vita natural durante. Questi
soltanto potranno esser sepolti presso le chiese non interdette dei regolari o
di altri, nelle quali avessero scelto di essere sepolti; sono esclusi invece
quelli che entrano nella fraternità, versando due o tre denari all'anno col
rischio di avvilire la disciplina ecclesiastica. Costoro tuttavia, possono
ottenere la remissione dalla sede apostolica.
Un altro privilegio concede a dei religiosi che se qualcuno dei loro frati,
mandati per fondare delle fraternità o per raccogliere delle collette, giunge
in una città, castello o villaggio, colpito da interdetto ai divini uffici, in
occasione di questa loro gioiosa venuta, una volta all'anno vengano aperte le
chiese e, esclusi gli scomunicati, si celebrino in esse le sacre funzioni. Vogliamo
che si intenda tale privilegio in modo che in quella città, o castello o
villaggio una sola chiesa venga aperta ai frati dello stesso ordine, come è
stato detto, una volta all'anno. Se anche, infatti, è detto al plurale di
aprire le chiese per la loro lieta venuta, non tuttavia è da riferirsi alle
chiese dello stesso luogo singolarmente prese, ma, con giusta interpretazione,
alle chiese dei predetti luoghi prese nel loro insieme; poiché, se in tal modo
essi visitassero le singole chiese dello stesso luogo, avverrebbe che la
disposizione dell'interdetto perderebbe il suo peso.
Chi intendesse agire contro le prescritte disposizioni sia sottoposto ad una
pena grave.
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