LXII Le reliquie dei santi devono essere esposte in un reliquiario, le
nuove non possono essere venerate senza autorizzazione della chiesa Romana
Poiché dal fatto che alcuni espongono le reliquie dei santi per venderle, si
è spesso presa occasione per detrarre la religione cristiana, perché ciò non
avvenga in futuro, col presente decreto stabiliamo che le reliquie antiche da
ora in poi non siano messe in mostra fuori del reliquiario, né siano poste in
vendita. Quelle nuove nessuno si azzardi a venerarle, prima che siano state
approvate dall'autorità del Romano pontefice. Per l'avvenire i prelati non
permettano che chi va nelle loro chiese per venerare le reliquie sia ingannato
con discorsi fantastici o falsi documenti, come si usa fare in moltissimi
luoghi per lucro.
Quanto ai questuanti di elemosine, di cui alcuni mentono agli altri diffondendo
errori nella loro predicazione, proibiamo che essi siano ammessi se non
presentano lettere autentiche de a sede apostolica o del vescovo diocesano. E
in questo caso non si permetta loro di proporre altro che quello che è
contenuto in quelle stesse lettere. Abbiamo creduto di dover aggiungere qui la
formula che comunemente la sede apostolica usa, perché i vescovi diocesani
possano adeguarvi le loro lettere.
"Poiché, secondo l'apostolo, tutti dovremo comparire dinanzi al
tribunale di Cristo 52, per ricevere a seconda di quanto abbiamo
operato finché eravamo nel corpo, sia nel bene, sia nel male 53, è
necessario che noi preveniamo con opere di misericordia il giorno dell'ultima
mietitura, e, pensando ai beni eterni, seminiamo in terra quello che il Signore
ci renderà con frutto abbondante, e che raccoglieremo nei cieli, avendo nel
cuore la ferma speranza e la fiducia che chi semina poco, raccoglierà anche
poco, e che chi semina nella benedizione, raccoglierà anche nella benedizione
54, per la vita eterna. Poiché, dunque, i mezzi a disposizione per
mantenere i frati e i bisognosi che sono ricoverati nel tale ospedale non sono
sufficienti, ammoniamo ed esortiamo nel Signore questa vostra comunità, e vi
comandiamo in remissione dei vostri peccati, che con i beni che Dio vi ha
largito vogliate fare pie elemosine ed erogare gli aiuti della vostra carità,
affinché per questa vostra sovvenzione si possa provvedere alla loro povertà, e
voi, per queste ed altre opere di bene che con l'ispirazione di Dio avete
fatto, possiate giungere alla gioia eterna".
Quelli che chiedono le elemosine siano modesti e riservati; non prendano
alloggio nelle osterie o in altri luoghi poco adatti; non facciano spese
inutili e costose; e si guardino assolutamente dal portare invano l'abito
religioso. Si aggiunga che concedendo le indulgenze senza alcun discernimento
troppo abbondanti, come alcuni prelati fanno senza ritegno si getta il
disprezzo sul potere delle chiavi, e viene a perdere ogni efficacia la soddisfazione
penitenziale.
Decretiamo, perciò, che, quando si dedica una basilica, non si conceda
un'indulgenza di più di un anno, sia che la dedicazione sia fatta da uno che da
più vescovi; e che, inoltre, nell'anniversario della dedicazione la remissione
concessa con l'ingiunzione della penitenza non superi i quaranta giorni.
Vogliamo anche che questo numero di giorni sia considerato come giusta misura
delle lettere di indulgenze che talvolta vengono concesse, poiché il Romano
pontefice, che ha la pienezza della potestà, usa attenersi a questi limiti.
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