LXIV Della simonia riguardo ai monaci e alle monache
Poiché il peccato di simonia ha talmente contaminato la maggior parte delle
monache che ne ammettono solo qualcuna senza pagamento, e cercano di nascondere
questo vizio col pretesto della loro povertà, proibiamo assolutamente che ciò
si ripeta in avvenire e stabiliamo che chiunque in seguito commettesse tale
malvagità, sia chi riceve che chi è ricevuta, suddita o costituita in autorità,
venga espulsa dal suo monastero senza speranza di tornarvi mai più, e sia
mandata in luogo dove la regola sia più severa, perché faccia penitenza per
sempre.
Quanto a quelle, poi, che sono state ricevute in tale modo prima di questa
disposizione sinodale, stabiliamo che, allontanate dai monasteri, dove
ingiustamente sono entrate, siano collocate in altre case dello stesso ordine.
Che se per il gran numero non potessero essere convenientemente sistemate
altrove, per evitare che vadano vagando qua e là per il mondo con pericolo di
dannazione, siano riprese nello stesso monastero eccezionalmente, cambiando le
priore e le altre autorità inferiori.
Questa disposizione sia osservata anche dai monaci e dagli altri che vivono
secondo una regola. E perché non possano addurre a loro scusa la loro
semplicità ed ignoranza, comandiamo che i vescovi diocesani la facciano
pubblicare ogni anno nelle loro diocesi.
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