III Degli eretici
Scomunichiamo e anatematizziamo ogni eresia che si erge contro la santa, ortodossa
e cattolica fede, come l'abbiamo esposta sopra. Condanniamo tutti gli eretici,
sotto qualunque nome; essi hanno facce diverse, male loro code sono
strettamente unite l'una all'altra 14, perché convergono tutti in un
punto: sulla vanità. Gli eretici condannati siano abbandonati alle potestà
secolari o ai loro balivi per essere puniti con pene adeguate. I chierici siano
prima degradati della loro dignità; i beni di questi condannati, se si tratta
di laici, siano confiscati; se fossero chierici, siano attribuiti alla chiesa,
dalla quale ricevono lo stipendio.
Quelli che fossero solo sospetti, a meno che non abbiano dimostrato la
propria innocenza con prove che valgono a giustificarli, siano colpiti con la
scomunica, e siano evitati da tutti fino a che non abbiano degnamente
soddisfatto. Se perseverano per un anno nella scomunica, dopo quel tempo siano
condannati come eretici. Siano poi ammonite e, se necessario, costrette con
censura le autorità civili, di qualsiasi grado, perché, se desiderano essere
stimati e creduti fedeli, prestino giuramento di difendere pubblicamente la
fede: che essi, cioè, cercheranno coscienziosamente, nei limiti delle loro
possibilità, di sterminare dalle loro terre tutti quegli eretici che siano
stati dichiarati tali dalla chiesa. D'ora innanzi, chi sia assunto ad un
ufficio spirituale o temporale, sia tenuto a confermare con giuramento, il
contenuto di questo capitolo.
Se poi un principe temporale, richiesto e ammonito dalla. chiesa,
trascurasse di liberare la sua terra da questa eretica infezione, sia colpito
dal metropolita e dagli altri vescovi della stessa provincia con la scomunica;
se poi entro un anno trascurasse di fare il suo dovere, sia informato di ciò il
sommo pontefice, perché sciolga i suoi vassalli dall'obbligo di fedeltà e lasci
che la sua terra sia occupata dai cattolici, i quali, sterminati gli eretici,
possano averne il possesso senza alcuna opposizione e conservarla nella purezza
della fede, salvo, naturalmente il diritto del signore principale, purché
questi, non ponga ostacoli in ciò, né impedimenti.
Lo stesso procedimento si dovrà osservare con quelli che non abbiano dei
signori sopra di sé.
I cattolici che, presa la croce, si armeranno per sterminare gli eretici,
godano delle indulgenze e dei santi privilegi, che sono concessi a quelli che
vanno in aiuto della Terra Santa. Decretiamo, inoltre, che quelli che prestano
fede agli eretici, li ricevono, li difendono, li aiutano, siano soggetti alla
scomunica; e stabiliamo con ogni fermezza che chi fosse stato colpito dalla
scomunica, e avesse trascurato di dare soddisfazione entro un anno, da allora
in poi sia ipso facto colpito da infamia, e non sia ammesso né ai
pubblici uffici o consigli, né ad eleggere altri a queste stesse cariche, né a
far da testimone. Sia anche "intestabile", cioè privato della facoltà
di fare testamento e della capacità di succedere nell'eredità. Nessuno,
inoltre, sia obbligato a rispondergli su qualsiasi argomento; egli, invece, sia
obbligato a rispondere agli altri. Se egli fosse un giudice, la sua sentenza
non abbia alcun valore, e nessuna causa gli venga sottoposta. Se fosse un
avvocato, non gli venga affidata la difesa; se fosse un notaio, i documenti da
lui compilati, siano senza valore, anzi siano condannati col loro condannato
autore. Lo stesso comandiamo che venga osservato in casi simili a questi.
Se poi si tratta di un chierico, sia deposto dall’ufficio e dal beneficio:
infatti chi ha una colpa maggiore, sia punito con una pena più grave. Chi
trascurasse di evitarli, dopo la dichiarazione di scomunica da parte della
chiesa, sia colpito dalla scomunica fino a che non abbia dato la debita
soddisfazione.
I chierici non amministrino a questi uomini pestilenziali i sacramenti della
chiesa; né osino dare ad essi sepoltura cristiana; non accettino le loro
elemosine o le loro offerte. Diversamente, siano privati del loro ufficio, e
non tornino mai più in suo possesso, senza un indulto speciale della sede
apostolica. La stessa disposizione va applicata a qualsiasi religioso, senza
tener conto dei loro privilegi in quella diocesi, in cui avessero avuto
l'ardire di provocare tali eccessi.
Ma poiché alcuni, sotto l'apparenza della pietà, negano però (come
dice l'Apostolo) la sua essenza 15, e si attribuiscono la
facoltà di predicare, mentre lo stesso Apostolo dice: Come potranno
predicare, se non sono mandati? 16, tutti quelli cui sia stato
proibito, o che senza essere stati mandati dalla sede apostolica o dal vescovo
cattolico del luogo, presumessero di usurpare in pubblico o in privato
l'ufficio di predicare, siano scomunicati, e, qualora non si ravvedessero al
più presto, siano puniti con altra pena proporzionata.
Inoltre ciascun arcivescovo o vescovo deve personalmente o per mezzo
dell'arcidiacono o di persone capaci e oneste, visitare due o almeno una volta
all'anno, la sua diocesi se vi è notizia della presenza di eretici, ed ivi
costringa tre o anche più uomini di buona fama, o addirittura, se sembrerà
opportuno, tutti gli abitanti dei dintorni, a giurare se vi sono degli eretici,
o gente che tiene riunioni segrete, o che si al- lontana nella vita e nei
costumi dal comune modo di comportarsi dei fedeli. Il vescovo convochi gli
accusati alla sua presenza; e se questi non si saranno giustificati dalla colpa
loro imputata, o, se dopo l'espiazione ricadranno nella loro primitiva
perfidia, siano puniti secondo i canoni. Chi rifiutasse il carattere sacro del
giuramento e con riprovevole ostinazione non volesse giurare, per questo stesso
motivo sia considerato eretico.
Vogliamo, dunque, e ordiniamo, e comandiamo rigorosa- mente in virtù di
santa obbedienza, che i vescovi vigilino diligentemente nelle loro diocesi
all'efficace esecuzione di queste norme, se vogliono evitare le pene canoniche.
Se qualche vescovo, infatti, si mostrerà negligente o troppo lento nel liberare
la sua diocesi dai fermenti ereticali quando la loro presenza fosse certa, sia
deposto dall'ufficio episcopale e sia sostituito da un uomo adatto, il quale
voglia e sappia confondere la malvagità degli eretici.
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