VI Dei concili provinciali
Come è stato stabilito dai santi padri, ì metropoliti non omettano di
celebrare ogni anno con i loro suffraganei i concili provinciali; in essi si
tratti diligentemente, nel timore di Dio, della correzione dei peccati e della
riforma dei costumi, specialmente nel clero; sì rileggano le norme canoniche, e
specialmente quanto è stato stabilito in questo concilio generale, perché
vengano osservate, infliggendo le pene dovute ai trasgressori.
Per conseguire efficacemente tale scopo, i metropoliti, stabiliscano in ogni
diocesi delle persone previdenti e oneste, le quali per tutto l'anno, senza
alcuna giurisdizione, investighino con zelo quello che sia degno di correzione
e di riforma e riferiscano fedelmente al metropolita, ai suffraganei e ad altri
nel successivo concilio, perché su questi ed altri punti, secondo quanto è
richiesto dall'utilità e dall'onestà, possano prendere adeguate deliberazioni.
Quanto è stabilito, sia osservato, e lo si pubblichi nei sinodi vescovili, da
celebrarsi ogni anno nelle singole diocesi.
Chi, poi, si mostrerà negligente nel curare l'adempimento di questa norma
salutare, sia sospeso dai suoi benefici e dal suo ufficio, fino a che non gli
sia tolta la sanzione dal suo superiore.
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