VIII Delle inchieste
"Come e in qual modo il superiore debba procedere nell'informarsi sulle
colpe dei sudditi e nel punirle, si deduce facilmente dagli esempi dell’antico
e del nuovo Testamento, da cui derivano le norme canoniche" 19;
ciò, secondo quanto avevamo già stabilito e che ora confermiamo con
l'approvazione del sacro concilio.
Si legge infatti nel Vangelo, che quel fattore che fu accusato presso il suo
signore di aver dissipato i suoi beni, si sentì dire da lui: Cosa sento dire
di le? Rendimi conto della tua gestione, infatti non potrai più tenere tale
ufficio 20. E nella Genesi il Signore dice: Discenderò e vedrò
se davvero hanno operato conforme al grido che è giunto fino a me
21.
Queste autorità dimostrano chiaramente che non solo quando manca un suddito,
ma anche quando sbaglia un superiore, se le voci e le lamentele giungono alle
orecchie del superiore non da parte di malevoli o di maldicenti, ma da persone
prudenti e oneste, e non una sola volta ma spesso (come sottolineano le
lamentele e le voci), tocca al superiore portare il caso davanti agli anziani
della chiesa per cercare con maggior diligenza la verità. E se il caso lo
richiede, la pena canonica punisca l'errore del colpevole, di modo che il
superiore non sia nello stesso tempo accusatore e giudice, ma adempia il suo
dovere, mosso dalle lamentele o dalle voci che denunciano. Tali norme devono
essere applicate ai sudditi, e tanto più ai superiori posti come bersaglio alle
saette 22. E poiché questi non possono soddisfare tutti, dovendo a
causa del loro ufficio non solo convincere, ma anche rimproverare, qualche
volta addirittura sospendere, e talora vincolare con pene, frequentemente
incorrono nell'odio di molti e sono oggetto di insidie. Per questo i santi
padri stabilirono prudentemente che non si sia facile nell'ammettere accuse
contro i prelati, perché non avvenga che, scosse le colonne, cada l'edificio 23;
si usi invece molta cautela, sbarrando la porta alle accuse false e alle
malignità.
Essi vollero proteggere i prelati da accuse ingiuste, ma anche inculcare
loro il timore di peccare d'arroganza. Essi hanno trovato un rimedio adatto per
l'uno e per l'altro male: ogni accusa di un delitto che implica diminutio
capitis, ossia la degradazione, non sia ammessa in nessun modo senza che prima
vi sia stata l'iscrizione 24. E tuttavia qualora uno fosse stato
diffamato in tal modo, per le sue colpe, che le voci prendono consistenza e non
si possano più dissimulare senza scandalo né tollerare senza pericolo, allora
senza dubbi né scrupoli si proceda alla ricerca e alla punizione delle colpe,
non certo mossi dall'odio, ma dall'amore. Se la colpa fosse grave, ma non tale
da implicare la degradazione, il colpevole sia però allontanato da ogni
ufficio, essendo conforme all'insegnamento del Vangelo, che l'amministratore
venga allontanato dall'amministrazione di cui non è in grado di rendere conto
25.
Deve essere presente colui contro il quale si fa l'inchiesta, a meno che non
sia in contumacia; gli si espongano i capi di accusa sui quali verte
l'inchiesta, perché possa difendersi; gli si devono far conoscere le accuse
portate contro di lui, e anche i nomi dei testimoni, perché sappia di che è
accusato e da chi; siano permesso anche le eccezioni e le repliche legittime,
affinché col tacere i nomi non si favorisca l'audacia di infamare e con
l'esclusione delle eccezioni, quella di deporre il falso.
Il prelato deve correggere diligentemente le colpe dei sudditi, piuttosto
che lasciare colpevolmente impuniti i loro errori. Contro questi - per tacere
di colpe notorie - si può procedere in tre modi: accusa, denuncia, inchiesta,
affinché però si usi sempre una diligente cautela, e non avvenga che per un
guadagno insignificante si giunga ad una perdita grave, come l'accusa deve
essere preceduta dalla legittima iscrizione, così anche la denuncia dev'essere
preceduta da un caritatevole ammonimento, e l'inchiesta giudiziaria dalla
presentazione dell'accusa; anche la forma della sentenza rispetti le regole
della procedura giudiziaria.
Quest'ordine, tuttavia, non deve essere sempre osservato con i regolari i
quali, quando un giusto motivo lo richieda, possono più facilmente e con
maggior libertà essere allontanati dal loro ufficio dai propri superiori.
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