XIV Punizioni per i chierici incontinenti
Perché i costumi e il comportamento del clero siano riformati in meglio,
tutti cerchino di vivere una vita pura e casta, specialmente quelli che hanno
ricevuto gli ordini sacri: si guardino, quindi, da ogni vizio di impurità,
specie da quello per cui l'ira di Dio scese dal cielo sui figli dalla
ribellione 29, affinché possano servire Dio onnipotente con cuore
puro e corpo casto.
E perché un facile perdono non sia incentivo alla trasgressione, stabiliamo
che chi sia preso in flagrante delitto di incontinenza, sia punito secondo le
sanzioni canoniche, in proporzione del suo peccato: e vogliamo che queste norme
canoniche vengano più efficacemente e più strettamente osservate, in modo che
quelli che il timore di Dio non trattiene dal male, siano almeno frenati dalla
pena temporale dal cadere nel peccato.
Se, quindi, qualcuno, sospeso per questo motivo, presumesse di celebrare i
divini misteri, non solo sia spogliato dei benefici ecclesiastici, ma sia anche
deposto per questa duplice colpa, e per sempre. I prelati che sostenessero tali
peccatori nella loro iniquità, specialmente se per denaro o per qualche altro
utile temporale, siano soggetti alla stessa pena. Quelli che, secondo l'uso
della loro regione, non hanno rinunziato all'unione coniugale, se cadessero in
peccato, siano puniti più gravemente, dato che hanno la possibilità di godere
del legittimo matrimonio.
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