XXIV L'elezione per scrutinio o per compromesso
A causa delle diverse forme di elezione, che si cerca sempre di escogitare,
sorgono molti impedimenti e grandi pericoli per le chiese vacanti. Stabiliamo
che in caso di elezione, alla presenza di tutti quelli che devono, vogliono e
possono intervenire, siano scelte nel collegio tre persone che godono la comune
fiducia, le quali in segreto raccolgano diligentemente ad uno ad uno il voto di
tutti; poi messa ogni cosa in scritto, la pubblichino davanti a tutti. Respinta
ogni possibilità di appello, fatto lo spoglio sia proclamato eletto quello che
ha ottenuto l'unanimità o il voto della maggioranza, o della parte più
qualificata del capitolo. Si potrebbe anche affidare il compito dell'elezione
ad un certo numero di persone idonee, che a nome di tutti provvedano alla
chiesa vacante il pastore. Ogni altra procedura non sia valida a meno che non
sia fatta all'unanimità da tutti, come per ispirazione divina, senza alcuna
irregolarità.
Chi tentasse fare una elezione contro le forme prescritte, sia privato, per
questa volta, del diritto di elezione.
Proibiamo infine assolutamente che nell'elezione uno possa dare procure, a
meno che sia assente, trattenuto da giusto impedimento e non possa venire. Su
ciò, se necessario, dia garanzia con giuramento, allora, se vorrà, affidi ad
uno dello stesso collegio di fare le sue veci.
Riproviamo anche le elezioni clandestine e stabiliamo che non appena fatta
l'elezione, sia pubblicata solennemente.
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