XXIX Nessuno Può avere due, benefici con cura d'anime
Con molta prudenza nel concilio Lateranense 38 fu proibito che
nessuno ricevesse, contro le prescrizioni dei sacri canoni, diverse dignità
ecclesiastiche e più chiese parrocchiali sotto pena per il beneficiario di
perdere il beneficio stesso e per chi l'avesse conferito di essere privato del
diritto di collazione. Ma poiché l'audacia e l'avidità di taluno ha privato di
effetti tale decreto, noi volendo rimediare in modo più chiaro e più deciso,
stabiliamo, col presente decreto, che chiunque riceve un beneficio che abbia
annessa la cura delle anime, se prima ne aveva uno simile lo perda isso jure e
se tentasse di tenerli entrambi, sia privato anche del secondo.
Inoltre, chi ha diritto di conferire il primo beneficio, dopo che il
beneficiato ha ricevuto il secondo, può tranquillamente assegnarlo a chi
crederà degno e se tarderà più di tre mesi ad assegnarlo, non solo secondo la
prescrizione del concilio Lateranense 39, l'assegnazione del beneficio
passa ad altri, ma egli sarà costretto a devolvere a beneficio della chiesa,
cui appartiene quel beneficio, una parte dei suoi proventi pari a quanto ha ricavato
da esso durante la vacanza.
Stabiliamo che la stessa prescrizione debba osservarsi anche per i
personali, aggiungendo che nella stessa chiesa nessuno possa avere più dignità
o personali, anche se non importino cura d'anime. Tuttavia, se si tratta di
persone nobili o versate nelle lettere, degne di essere onorate con maggiori
benefici, quando le circostanze lo richiedono, la sede apostolica potrà
dispensare.
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