XXX Circa l'idoneità per essere addetti alle chiese
assai grave e addirittura assurdo che i prelati delle chiese, potendo
promuovere ai benefici ecclesiastici soggetti idonei, non abbiano ritegno ad
assumere degli indegni, che non si raccomandano né per onestà di costumi, né
per istruzione. In ciò essi seguono la voce della carne, non la ragione. Ora,
nessuno, che sia sano di mente, ignora quanti danni ne derivino.
Volendo, quindi, rimediare a questo stato di cose, stabiliamo che, deposti
gli indegni, siano nominate al loro posto persone adatte, che vogliano e
possano prestare a Dio e alle chiese un grato servizio, e che si faccia ogni
anno, su questo argomento, un esame diligente al concilio provinciale; chi,
dopo un primo ed un secondo ammonimento fosse trovato colpevole, venga sospeso
dallo stesso concilio dal conferire i benefici, e nel medesimo concilio sia
eletta una persona prudente ed onesta, che nel conferimento dei benefici possa
supplire chi è stato sospeso. Lo stesso si osservi per quanto riguarda i
capitoli che avessero mancato su questo punto. Se poi fosse il metropolita a
mancare, la sua trasgressione sia lasciata al giudizio del superiore, su
denunzia del concilio.
Perché questo salutare provvedimento possa conseguire efficacemente il suo
effetto, questa sentenza di sospensione non sia sciolta assolutamente da
nessuno, fuorché dall'autorità del Romano pontefice o dal patriarca perché,
anche in ciò, le quattro sedi patriarcali siano particolarmente onorate.
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