XXXIII Non si ricevano le prestazioni stabilite senza effettuare le
visite
Le prestazioni dovute ai vescovi, agli arcidiaconi e a; chiunque altro,
anche ai legati e ai nunzi della sede apostolica, in occasione della visita
(pastorale), non devono essere esigite senza un motivo evidente e necessario se
non quando essi compiono personalmente la visita. Le cavalcature e il seguito
siano regolati nella misura prescritta dal concilio Lateranense 42.
Quando i legati o i nunzi della sede apostolica dovessero fermarsi
necessariamente in un luogo, perché questo non sia troppo aggravato per causa
loro, essi ricevano contributi moderati da altre chiese e persone che non siano
state ancora sottoposte a queste prestazioni, e la loro entità non superi la
durata del soggiorno. E quando una, da sé, non fosse sufficiente, si uniscano
in due o anche in più.
Inoltre, i visitatori non cerchino il proprio utile, ma la gloria di Cristo
43 predicando, esortando, correggendo e riformando, in vista di frutti
imperituri.
Chi, poi, avesse agito contro questa prescrizione, restituisca ciò che ha
ricevuto, e altrettanto dia alla chiesa che ha così aggravato.
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