XXXV Si deve esporre la causa per cui uno si appella
Perché sia reso ai giudici l'onore dovuto e ai contendenti le pene e le
spese stabiliamo che quando uno cita un avversario dinanzi ad un legittimo
giudice, non può appellare, prima della sentenza, ad un giudice superiore senza
un motivo ragionevole, ma cerchi di ottenere giustizia dinanzi al primo giudice
senza che possa invocare di aver inviato un messaggio al giudice superiore, o
anche di aver ottenuto da lui delle lettere, prima che queste siano state
rimesse al giudice delegato.
Se poi egli crederà, per motivi ragionevoli, di appellarsi, esposte dinanzi
allo stesso giudice le prove che motivano il suo appello (motivo sufficiente è
quello che, se fosse approvato, dovrebbe esser ritenuto legittimo), il
superiore sia messo a conoscenza dell'appello. Se riconoscerà che l'appello è
infondato, rimetta la causa al giudice inferiore, e condanni l'appellante a
pagare le spese all'altra parte, altrimenti proceda lui stesso, salva la
riserva alla sede apostolica delle cause maggiori.
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