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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

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  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE         Capitolo I. CONDIZIONI GENERALI
      • II. LE PROVINCE INFESTATE DAI MALFATTORI
        • § 34. — Indole del personale.
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§ 34. — Indole del personale.

è tale da diminuire l’inefficacia delle une e i pericoli dell’altro, l’indole di buona parte del personale amministrativo e giudiziario mandato in Sicilia. Il personale di pubblica sicurezza per quanto sia stato molto migliorato ultimamente, non offre sempre garanzie sufficienti. D’altra parte però, la magistratura non è sempre all’altezza del proprio ufficio. I pretori soprattutto non sono in grado di sopportare la responsabilità che pesa sopra di loro. Il delicato incaricato d’infliggere le ammonizioni richiederebbe grande intelligenza, indipendenza e coraggio; dall’oculatezza e dall’attività adoperate nei primi atti dell’istruzione dopo un delitto, spesso dipende la scoperta e l’arresto del colpevole. Ma i pretori poveri, mal pagati, siciliani per la massima parte, hanno tutto ciò che occorre per sottostare a tutte le intimidazioni, a tutte le pressioni di ogni genere, e la loro condizione non è tale da ispirar loro quello zelo, quell’attività che non guarda a disagi ed a pericoli per compiere il proprio dovere e raggiungere lo scopo; e pur troppo molto spesso subiscono infatti le pressioni e le intimidazioni, e mettono per tal modo la giustizia al servizio di coloro stessi contro i quali dovrebbe esser diretta. La magistratura superiore, quantunque in posizione più decorosa e più indipendente, è pure talvolta accessibile all’influenza di quella specie d’atmosfera che forma intorno a un tribunale l’opinione della maggioranza delle persone che sono in relazioni sociali coi giudici. Ed a questo risponde una fiaccona, una mollezza eccessiva, la mancanza di quel rigido sentimento del dovere, che solo rende capace la magistratura di far la parte che le spetta in uno Stato libero, quella di fondamento primo della società, di rappresentante cieca ed incrollabile delle leggi e del diritto; una negligenza nel sorvegliare e dirigere tutti i rami e tutti i gradi dell’azienda giudiziaria, che rende sterili le qualità di quelli fra i magistrati che sono all’altezza del loro còmpito24.

 

 




24 «E non vi sarà forse discaro il sapere come la esecuzione delle sentenze penali sia stata fra i precipui scopi della procura generale. Avvegnachè, non parrà vero, ma pure è assai spesso per lo passato intervenuto; che dopo un lavorìo durato mesi ed anni, correndo dai pretori ai tribunali, alle corti d’appello e alla Cassazione per ottenere una sentenza di condanna, quando il giudicabile non era già detenuto, se ne rimanesse tranquillo a casa, e la condanna restasse obliata negli archivi delle cancellerie, rimettendoci lo Stato pur le spese del processo, fosse desidia o altro peggior malanno nei cancellieri o altri più bassi ufficiali di giustizia». Discorso inaugurale del 5 gennaio 1874 della Procura generale di Palermo, citato nella relazione Depretis sul progetto di legge per i provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza (Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Documenti 24-A, pag. 20 e 21).






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