§ 71. — I sindaci ufficiali
di Polizia. Le guardie campestri.
Per questa medesima cagione, il
dare in Sicilia ai sindaci la qualità di ufficiali, e alle guardie campestri ed
altri dipendenti dai sindaci quella di agenti di pubblica sicurezza ci sembra
di sommo danno.
Ciò che già dicemmo sulle relazioni
sociali nei Comuni dell’interno, ciò che avremo occasione di dire intorno alle
amministrazioni comunali, ci dispensa adesso dal dilungarci molto sopra questo
argomento. Diremo solamente che il sindaco, nei Comuni divisi in fazioni, è
capo, o istrumento del capo di uno dei partiti; nei Comuni sottoposti alla
tirannia di uno o di alcuni tutti fra loro d’accordo, è il tiranno del luogo,
oppure lo rappresenta. Da questi fatti il lettore trarrà da sè le conseguenze
riguardo alla pubblica sicurezza, dopo ciò che già dicemmo altrove. Nei Comuni
fuori dell’una e dell’altra delle dette categorie, il sindaco è per lo meno
vittima dei malfattori. Accade spesso che i sindaci di taluni Comuni chiamati
dall’autorità pubblica non osino presentarsi per timore di essere da quelli
sospettati di aver fatte denunzie. Come faranno siffatte persone a rifiutare
informazioni ai malfattori stessi se richiesti? Eppure, in virtù dell’art. 5
capov. 3 della legge di pubblica sicurezza del 1865, gli agenti di pubblica
sicurezza hanno obbligo, nei luoghi dove manchino altre autorità di polizia, di
informare i sindaci di tutti gli avvenimenti interessanti la polizia, ed i
carabinieri specialmente avrebbero obbligo siffatto in forza di una decisione
del Ministero dell’interno del 3 marzo 1866.
Delle guardie campestri già avemmo occasione di parlare.
Nella parte dell’Isola infestata da malfattori, è ben raro che non siano
malfattori anch’essi129. In generale, si può dire che le guardie
campestri rispondono in tutto alle condizioni del Comune cui servono. In
parecchi Comuni il brigadiere delle guardie è il più tristo uomo dei contorni,
ma è devoto al sindaco, alla famiglia di lui, e naturalmente nessuno in Giunta
o in Consiglio oserebbe proporne il licenziamento. Quando l’autorità
governativa tentasse di provvedere d’ufficio o d’imporre al Comune il
licenziamento degli elementi impuri, i mali del Comune si aggraverebbero
rapidamente, le distruzioni di colture, le grassazioni, gli omicidii andrebbero
spesseggiando sempre più, e i proprietari, volenti o nolenti, verrebbero a
protestare che si andava meglio quando si chiudeva un occhio. Da questo è
facile vedere che il personale delle guardie campestri non può non esser sempre
pessimo qualunque sia l’autorità incaricata della scelta loro, sia pure la
governativa. Imperocchè il Governo deve pure per la scelta degl’individui
ricorrere per informazioni alle persone del luogo, ed allora corre grave
pericolo di essere «ingannato tristamente con false assicurazioni di moralità e
rettitudine a riguardo di persone che agognano non pure a sottrarsi al rigore
delle leggi, ma a divenir niente manco che depositari di parte del pubblico
potere130». In conseguenza, il dare alle guardie campestri autorità di
agenti di pubblica sicurezza non può, in regola generale, giovare ad altri che
ai malfattori, qualunque sia il sistema di scelta e di nomina. Ben lungi dal
dar loro siffatta qualità, converrebbe farli strettamente sorvegliare dalla
polizia, laddove si lasciassero sussistere come semplici guardie municipali.
Rimane la quistione se si
debbano lasciar sussistere anche in questa qualità. Nello stato attuale della
pubblica sicurezza in parte della Sicilia, l’istituzione di un corpo di guardie
campestri nominate e dirette dall’autorità comunale, non può, nella migliore
ipotesi, essere altro che un modo di pensionare le persone più pericolose per
la proprietà campestre, di pagare loro una tassa in cambio della quale si
astengano almeno fino a un certo punto, da recar danni se non a tutte, ad una
parte delle proprietà. In conseguenza, quando cessasse il sistema di
transazioni col quale è stata fino adesso dal Governo amministrata la polizia
in Sicilia, e quando si trovasse un modo efficace per impadronirsi dei malfattori,
finchè questo mezzo non fosse giunto al suo risultato finale, a quello cioè di
toglier via quasi la totalità di quelli esistenti, la soppressione pura e
semplice delle guardie campestri, porterebbe vantaggi incomparabilmente
maggiori dei danni. A meno che non si giudicasse praticamente opportuno il
lasciarle sussistere, come si lasciano aperte certe bettole, ritrovi di
malfattori, per dar maggior facilità all’autorità di polizia di conoscere dove
deve cercare i facinorosi e le persone pericolose; imperocchè la qualità di
guardia campestre sarebbe un indizio che la persona rivestitane dev’esser
tenuta d’occhio. Ma se questo vantaggio si verificasse nella pratica
insufficente a compensare il danno della facoltà che hanno le guardie campestri
municipali di girare ufficialmente la campagna in bande armate, non esiteremmo
a proporne la soppressione pura e semplice. Tutt’al più rimarrebbe da studiarsi
la opportunità di un corpo di polizia governativa, incaricato specialmente
della sorveglianza contro i furti campestri, scelto dal Governo, comune a tutta
l’Isola e diviso poi fra i municipi, militarmente disciplinato, composto di
elementi anche estranei alla Sicilia, o per lo meno presi indistintamente in
tutta l’Isola, e non nel Comune dove devono prestar servizio, e senza
dipendenza gerarchica dalle autorità comunali. Queste dovrebbero intervenire
nell’azione di questo corpo esclusivamente col fornire informazioni. Noi
proponiamo che sia studiato, non ammesso questo provvedimento, il quale
ad ogni modo ci sembra d’importanza molto secondaria, come è secondaria di
fronte alle attuali condizioni della pubblica sicurezza, la quistione dei furti
campestri semplici, non commessi da malfattori di mestiere.
Il fin qui detto intorno alle guardie campestri municipali si
applica a più forte ragione alle private. Già dicemmo fra qual razza
d’individui siano generalmente scelti alcuni fra i campieri di ciascun feudo.
Non esitiamo dunque a proporre che almeno nelle parti di Sicilia infestate dai
malfattori, sia per regola generale ed assoluta rifiutato loro il porto d’armi,
molto più la qualità di agente di pubblica sicurezza. Il danno immediato che ne
riceverebbero taluni privati sarebbe incomparabilmente minore del vantaggio del
pubblico, e, a lungo andare, di quei privati stessi. Insomma, proponiamo la
soppressione di qualunque forza speciale, comunale o privata diretta contro i
ladri campestri semplici e non altrimenti pericolosi. Riguardo alla repressione
dei malfattori che esercitano l’abigeato, o pei quali il furto campestre
semplice è una industria accessoria, queste forze non sono altro che dannose, e
provvederebbe l’ordinamento generale della polizia131.
Naturalmente, qualunque riforma
e provvedimento intorno ai militi a cavallo, alle guardie campestri municipali e
private, è subordinato ad una ricostituzione del rimanente dell’amministrazione
della pubblica sicurezza, che la renda realmente efficace, e che metta
l’autorità in grado di abbandonare quel sistema di transazioni di cui sono
precisamente le manifestazioni più evidenti la qualità del personale dei militi
a cavallo e le guardie campestri, a una riforma, insomma, che permetta al
Governo di sopprimere la classe dei malfattori, invece di stare eternamente
cercando un modus vivendi con lei. Altrimenti questi provvedimenti
farebbero molto male, o niun bene.
Adesso, eliminate le precedenti
quistioni, esamineremo precisamente come l’ordinamento di pubblica sicurezza
del rimanente del Regno, riesca inefficace in Sicilia.
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