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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • Capitolo III. LA PUBBLICA SICUREZZA
      • IV. I RIMEDI
        • § 73. — Necessità di una stretta unità d’azione fra la magistratura inquirente e il personale di polizia.
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§ 73. — Necessità di una stretta unità d’azione fra la magistratura inquirente e il personale di polizia.

Da ciò appare inoltre che, ancora quando fosse il personale dei pretori pari alle circostanze, ciò gioverebbe poco, se non fossero coglimpiegati di pubblica sicurezza d’ogni genere in relazioni strette e continue, tali insomma che la spedizione dei mandati di cattura, comparizione o perquisizione potesse seguire immediatamente la scoperta, per parte di questi, dei più lievi indizi. Altrimenti la facilità con la quale sono dispersi gl’indizi materiali, e combinate le deposizioni da farsi all’autorità, rende ogni opera infruttuosa. Avvegnachè, se è possibile anche cogli ordinamenti attuali, di ottenere effetti potentissimi in qualche singolo caso concentrando sopra un dato punto tutti gli sforzi del meccanismo di polizia e giudiziario quale è adesso139, questi sono per la stessa loro indole eccezionali, perchè si fa servire ad uno scopo parziale, una forza che deve esser sufficiente ad ottenere risultati generali.

Di fronte alla mancanza di unione fra l’azione dell’autorità giudiziaria locale e di quella di polizia, i provvedimenti meglio imaginati recano pochi frutti, è secondario l’inconveniente pure gravissimo della poca unità d’azione fra le varie categorie del personale di pubblica sicurezza, ed il rimediare a questo solamente serve a poco. Difatti, furono limitatissimi i risultati del provvedimento col quale si è cercato di dare unità in tutta l’Isola alla direzione della forza militare contro il malandrinaggio, e di porre in relazioni strette e continue le autorità dirigenti la polizia fra di loro e colla forza militare.

Colle istruzioni per il servizio di repressione del malandrinaggio in Sicilia emanate dai Ministri dell’interno e della guerra in data del settembre 1874140 il territorio della Sicilia è diviso a seconda della divisione amministrativa in province e circondari, in zone e sottozone militari, ognuna con un comandante, e tutte sotto la direzione suprema del Comando generale di Palermo, il quale è arbitro della distribuzione delle forze fra le varie zone. In ciascun capoluogo di provincia e di circondario, cioè per ogni zona e sotto-zona, è istituita una Commissione di pubblica sicurezza, composta del prefetto o sotto-prefetto presidente, del comandante della zona o sotto-zona, del comandante i reali carabinieri nella provincia o circondario, e di un segretario, uffiziale di pubblica sicurezza scelto dal prefetto o sotto-prefetto. Queste Commissioni si possono considerare costituite in permanenza, giacchè si devono riunire ogni giorno ed anche più volte al giorno quando ne riconoscano la necessità (paragrafi 1, 2, 3, 5, 6).

Senza entrare a studiare questo provvedimento nei suoi particolari, ci limiteremo alle seguenti osservazioni: Esso ha per unità territoriale il circondario, e si fonda sopra un ordinamento militare di fronte al quale quello della polizia è secondario e ausiliare (vedi specialmente i paragrafi 3, 4, 8, 14, 21)141. L’estensione relativamente grande del circondario è cagione che quei vantaggi che si possono aspettare dall’unione fra le autorità di pubblica sicurezza (e in questo caso il Comandante militare della zona o sotto-zona si può considerare come una di esse) sono scemati dalla inevitabile lentezza colla quale le informazioni possono giungere a queste autorità da punti lontani dal capoluogo, e gli ordini tornare ai medesimi. Non intendiamo da ciò conchiudere che si dovesse stabilire una sotto-zona per ogni mandamento, la cosa è praticamente impossibile, e del resto nei paesi non capoluoghi occupati da truppa, l’ufficiale che la comanda può sempre intendersi coll’ufficiale di pubblica sicurezza se vi è. Ci limitiamo a costatare il fatto.

D’altra parte ci sembra difficile l’ottenere che con l’ordinamento in discorso (vedi i già citati paragrafi 3, 4, 8, 14, 21) la base del servizio non sia militare, quantunque nella nota del Ministero dell’Interno 9 settembre 1874142, sia detto «che la direzione del servizio, alla cui buona riescita è indispensabile il concorso dell’elemento militare, ma che riposa anzi tutto su di un largo ed intelligente impiego di mezzi di polizia, rimane sempre affidato ai signori prefetti e sotto-prefetti, i quali.... ecc.». E quantunque nell’applicazione dell’ordinamento in discorso le istruzioni ministeriali fossero «eseguite ed attuate con perfetta armonia di vedute cementate da ottimi rapporti personali delle autorità civili e militari143risulta necessariamente dalla preponderanza dell’elemento militare nel servizio, che questo viene naturalmente ordinato di comune accordo anche colle autorità civili, piuttosto nell’interesse delle operazioni militari contro le bande di malandrini, che nell’interesse delle ricerche di polizia per scuoprire tracce di manutengoli e di colpevoli non palesi. Per poter sorprendere una banda di malandrini in armi, l’opera della polizia è certamente importantissima, ma secondaria e subordinata. Che le cose siano andate generalmente in questo modo lo provano i risultati. Si sono eseguite e si eseguiscono tuttora brillanti operazioni militari contro le bande di malfattori; l’attiva sorveglianza delle pattuglie in perlustrazione impedisce di quando in quando qualche reato, ma il nuovo ordinamento ha giovato ben poco contro la mafia144.

Ad ogni modo, quand’anche nel provvedimento ora descritto si fosse data la preponderanza alla polizia, e si fosse resa più rapida la trasmissione delle informazioni e degli ordini, la guerra campale contro il malandrinaggio sarebbe stata più efficace, ma nulla di più sarebbe stato ottenuto, finchè nelle Commissioni dirigenti le operazioni non fosse stato introdotto l’elemento giudiziario. Se non si vogliono sospendere le garanzie sancite dallo Statuto intorno alla libertà individuale e all’inviolabilità del domicilio, la ricerca dei delinquenti in Sicilia non può essere efficace se non quando sia fondata, in ogni unità territoriale non troppo estesa, sull’azione delle autorità locali, giudiziaria e di polizia talmente unite fra di loro da esser quasi confuse. Ciò naturalmente senza pregiudizio dei provvedimenti atti a facilitare la combinazione fra le varie unità territoriali, dell’azione delle forze dirigenti ed esecutive che sono in ciascuna.

Non neghiamo la difficoltà di congegnare un siffatto ordinamento il quale deve unire requisiti fino ad un certo punto contraddittorii. E prima di tutto, in qual modo dovrà disporsi in ogni unità territoriale il servizio di polizia, affinchè l’autorità giudiziaria e quella di polizia vi confondano la loro azione?

L’unità territoriale più adattata per il servizio della polizia giudiziaria ci sembra il mandamento, la cui superficie è generalmente abbastanza ristretta per permettere grandissima rapidità nella trasmissione delle informazioni e nell’esecuzione degli ordini145. Inoltre il mandamento è dalle leggi vigenti provvisto dell’organo secondo noi essenziale per il servizio della polizia giudiziaria in Sicilia, cioè il pretore.

 

 




139 Vedi nella Relazione della Commissione d’inchiesta a pagg. 141 e 142, gli straordinari risultati ottenuti per mezzo delle qualità personali di taluni funzionari.



140 Camera dei Deputati, Sessione 1874-75. Documenti per il progetto di legge sui Provvedimenti eccezionali di Pubblica Sicurezza, 24 bis, pag. 34 e seg.Vedi pure le due note del Mistero dell’Interno relative all’applicazione di dette istruzioni in data del 9 e 24 settembre 1874 (ibid. pagg. 37 e 38).



141 «§ 3. Spetta al comandante generale di assegnare a ciascuna zona la forza militare da impiegarsi nel servizio di repressione del malandrinaggio, e di ordinare quindi quelle traslocazioni di truppa da zona a zona che ravviserà opportune.

«§ 4. Ciascun comandante di zona ripartisce nel territorio della medesima la forza assegnata a mente del paragrafo precedente, e può variare questo ripartimento ogniqualvolta lo giudichi conveniente.

«§ 8. Ai comandanti delle zone e sotto-zone è esclusivamente affidata la direzione esecutiva delle operazioni ordinate dal comandante generale o divisate dalle commissioni di Sicurezza pubblica, che debbono essere eseguite col concorso sia della truppa, sia delle squadriglie in servizio di pubblica sicurezza.

«Sempre quando il comandante di una zona o sotto-zona stimasse necessario di modificare od anche di non seguire in quanto ha tratto all’esecuzione le deliberazioni delle commissioni di cui egli fa parte, potrà farlo sotto la propria responsabilità informandone il prefetto e l’autorità militare da cui dipenda.

«§ 14. I delegati di pubblica sicurezza nei comuni, i comandanti delle sezioni dei militi a cavallo, le stazioni dei reali carabinieri, i drappelli dei militi a cavallo e delle guardie di pubblica sicurezza distaccati nei comuni, conservando la loro dipendenza ordinaria dalle autorità locali, si presteranno a tutte le richieste della forza operante.

«§ 21. I comandanti di zona e di sotto-zona avranno cura che nelle operazioni intraprese per scopi prestabiliti che implichino atti di polizia giudiziaria, la forza militare operante sia sempre assistita da un ufficiale di pubblica sicurezza o da graduati dei reali carabinieri per la legalità degli atti stessi e per la efficacia dei conseguenti verbali».



142 Camera dei Deputati. Documenti citati, 24 bis, pag. 37, col. 2.



143 Relazione del segretario generale, on. Gerra, al Ministero dell’Interno in data del 31 ottobre 1874. — Documenti citati, 24 bis, pag. 42, col. 1.



144 Siffatto risultato, del resto, era previsto da chi attuò i provvedimenti in discorso. — Vedi la già citata Relazione dell’on. Gerra del 31 ottobre 1874, pag. 43.



145 Il mandamento è indicato anche dall’esperienza come l’unità territoriale più adattata per il servizio di pubblica sicurezza. Difatti, i prefetti delle quattro province di Sicilia più infestate dai malfattori, riuniti per proporre rimedi intorno alla pubblica sicurezza propongono unanimemente l’invio di un delegato di pubblica sicurezza per ogni mandamento. (Documento citato, 24 bis, pag. 24, col. 1).






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