§ 73. — Necessità di una
stretta unità d’azione fra la magistratura inquirente e il personale di
polizia.
Da ciò appare inoltre che, ancora quando fosse il personale
dei pretori pari alle circostanze, ciò gioverebbe poco, se non fossero
cogl’impiegati di pubblica sicurezza d’ogni genere in relazioni strette e
continue, tali insomma che la spedizione dei mandati di cattura, comparizione o
perquisizione potesse seguire immediatamente la scoperta, per parte di questi,
dei più lievi indizi. Altrimenti la facilità con la quale sono dispersi
gl’indizi materiali, e combinate le deposizioni da farsi all’autorità, rende
ogni opera infruttuosa. Avvegnachè, se è possibile anche cogli ordinamenti
attuali, di ottenere effetti potentissimi in qualche singolo caso concentrando
sopra un dato punto tutti gli sforzi del meccanismo di polizia e giudiziario
quale è adesso139, questi sono per la stessa loro indole eccezionali,
perchè si fa servire ad uno scopo parziale, una forza che deve esser
sufficiente ad ottenere risultati generali.
Di fronte alla mancanza di
unione fra l’azione dell’autorità giudiziaria locale e di quella di polizia, i
provvedimenti meglio imaginati recano pochi frutti, è secondario
l’inconveniente pure gravissimo della poca unità d’azione fra le varie
categorie del personale di pubblica sicurezza, ed il rimediare a questo
solamente serve a poco. Difatti, furono limitatissimi i risultati del
provvedimento col quale si è cercato di dare unità in tutta l’Isola alla
direzione della forza militare contro il malandrinaggio, e di porre in
relazioni strette e continue le autorità dirigenti la polizia fra di loro e
colla forza militare.
Colle istruzioni per il servizio di repressione del
malandrinaggio in Sicilia emanate dai Ministri dell’interno e della guerra
in data del 1° settembre 1874140 il territorio della Sicilia è diviso a
seconda della divisione amministrativa in province e circondari, in zone e
sottozone militari, ognuna con un comandante, e tutte sotto la direzione
suprema del Comando generale di Palermo, il quale è arbitro della distribuzione
delle forze fra le varie zone. In ciascun capoluogo di provincia e di
circondario, cioè per ogni zona e sotto-zona, è istituita una Commissione di
pubblica sicurezza, composta del prefetto o sotto-prefetto presidente, del
comandante della zona o sotto-zona, del comandante i reali carabinieri nella
provincia o circondario, e di un segretario, uffiziale di pubblica sicurezza
scelto dal prefetto o sotto-prefetto. Queste Commissioni si possono considerare
costituite in permanenza, giacchè si devono riunire ogni giorno ed anche più
volte al giorno quando ne riconoscano la necessità (paragrafi 1, 2, 3, 5, 6).
Senza entrare a studiare questo provvedimento nei suoi
particolari, ci limiteremo alle seguenti osservazioni: Esso ha per unità
territoriale il circondario, e si fonda sopra un ordinamento militare di fronte
al quale quello della polizia è secondario e ausiliare (vedi specialmente i
paragrafi 3, 4, 8, 14, 21)141. L’estensione relativamente grande del
circondario è cagione che quei vantaggi che si possono aspettare dall’unione
fra le autorità di pubblica sicurezza (e in questo caso il Comandante militare
della zona o sotto-zona si può considerare come una di esse) sono scemati dalla
inevitabile lentezza colla quale le informazioni possono giungere a queste
autorità da punti lontani dal capoluogo, e gli ordini tornare ai medesimi. Non
intendiamo da ciò conchiudere che si dovesse stabilire una sotto-zona per ogni
mandamento, la cosa è praticamente impossibile, e del resto nei paesi non
capoluoghi occupati da truppa, l’ufficiale che la comanda può sempre intendersi
coll’ufficiale di pubblica sicurezza se vi è. Ci limitiamo a costatare il
fatto.
D’altra parte ci sembra difficile l’ottenere che con
l’ordinamento in discorso (vedi i già citati paragrafi 3, 4, 8, 14, 21) la base
del servizio non sia militare, quantunque nella nota del Ministero dell’Interno
9 settembre 1874142, sia detto «che la direzione del servizio, alla cui
buona riescita è indispensabile il concorso dell’elemento militare, ma che
riposa anzi tutto su di un largo ed intelligente impiego di mezzi di polizia,
rimane sempre affidato ai signori prefetti e sotto-prefetti, i quali.... ecc.».
E quantunque nell’applicazione dell’ordinamento in discorso le istruzioni
ministeriali fossero «eseguite ed attuate con perfetta armonia di vedute
cementate da ottimi rapporti personali delle autorità civili e
militari143,» risulta necessariamente dalla preponderanza dell’elemento
militare nel servizio, che questo viene naturalmente ordinato di comune accordo
anche colle autorità civili, piuttosto nell’interesse delle operazioni militari
contro le bande di malandrini, che nell’interesse delle ricerche di polizia per
scuoprire tracce di manutengoli e di colpevoli non palesi. Per poter
sorprendere una banda di malandrini in armi, l’opera della polizia è certamente
importantissima, ma secondaria e subordinata. Che le cose siano andate
generalmente in questo modo lo provano i risultati. Si sono eseguite e si eseguiscono
tuttora brillanti operazioni militari contro le bande di malfattori; l’attiva
sorveglianza delle pattuglie in perlustrazione impedisce di quando in quando
qualche reato, ma il nuovo ordinamento ha giovato ben poco contro la mafia144.
Ad ogni modo, quand’anche nel
provvedimento ora descritto si fosse data la preponderanza alla polizia, e si
fosse resa più rapida la trasmissione delle informazioni e degli ordini, la
guerra campale contro il malandrinaggio sarebbe stata più efficace, ma nulla di
più sarebbe stato ottenuto, finchè nelle Commissioni dirigenti le operazioni
non fosse stato introdotto l’elemento giudiziario. Se non si vogliono
sospendere le garanzie sancite dallo Statuto intorno alla libertà individuale e
all’inviolabilità del domicilio, la ricerca dei delinquenti in Sicilia non può
essere efficace se non quando sia fondata, in ogni unità territoriale non
troppo estesa, sull’azione delle autorità locali, giudiziaria e di polizia
talmente unite fra di loro da esser quasi confuse. Ciò naturalmente senza
pregiudizio dei provvedimenti atti a facilitare la combinazione fra le varie
unità territoriali, dell’azione delle forze dirigenti ed esecutive che sono in
ciascuna.
Non neghiamo la difficoltà di
congegnare un siffatto ordinamento il quale deve unire requisiti fino ad un
certo punto contraddittorii. E prima di tutto, in qual modo dovrà disporsi in
ogni unità territoriale il servizio di polizia, affinchè l’autorità giudiziaria
e quella di polizia vi confondano la loro azione?
L’unità territoriale più adattata per il servizio della
polizia giudiziaria ci sembra il mandamento, la cui superficie è generalmente
abbastanza ristretta per permettere grandissima rapidità nella trasmissione
delle informazioni e nell’esecuzione degli ordini145. Inoltre il
mandamento è dalle leggi vigenti provvisto dell’organo secondo noi essenziale
per il servizio della polizia giudiziaria in Sicilia, cioè il pretore.
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