§ 75. — Come convenga porre
in Sicilia il personale di polizia sotto una stretta dipendenza dell’autorità
giudiziaria.
Se la direzione locale della
polizia indagatrice deve stare nel pretore, quali dovranno essere le relazioni
con lui dell’autorità locale di pubblica sicurezza? come si potranno conciliare
queste relazioni coll’unità nella direzione suprema della polizia in tutta
l’Isola o in buona parte di essa?
Perchè il problema sia solubile,
occorre, prima di tutto, che venga posto un funzionario di pubblica sicurezza
in ogni mandamento. Questo provvedimento è del resto richiesto da tutti i
prefetti delle province mal sicure di Sicilia nelle loro già citate relazioni.
Per il rimanente, noi sappiamo che le proposte che siamo per fare parrebbero,
nelle circostanze ordinarie, per lo meno discutibili, ma, fuori del caso che si
voglia sospendere lo Statuto, ci sembra talmente indispensabile per la scoperta
e l’arresto dei delinquenti, l’unione fra le autorità locali giudiziarie e di
polizia, stretta al punto di farne una potestà sola, che se la pratica dimostra
che sia necessario per raggiungere siffatto scopo, il porre l’autorità di
pubblica sicurezza del mandamento sotto la dipendenza gerarchica vera e propria
del pretore, non esitiamo a proporre di farlo.
Per conciliare la sottoposizione
all’autorità giudiziaria dell’impiegato di pubblica sicurezza nel mandamento,
colla sua dipendenza dalle autorità superiori di questura, converrebbe che in
tutti i gradi della gerarchia fossero simili le relazioni fra i funzionari di
pubblica sicurezza e l’autorità giudiziaria rappresentata dai Procuratori del
Re presso i tribunali correzionali, e, sopra tutti dal Procuratore Generale
alla Corte di Appello presso il quale risiederebbe la questura.
Per ottenere l’unità nella
direzione suprema, converrebbe mutare in Sicilia la circoscrizione delle Corti
di Appello. E quando si chiarisse impossibile nella pratica il metterne una
sola per tutta l’Isola e stabilire in tal modo un ordinamento che provvedesse
al possibile estendersi delle cattive condizioni della pubblica sicurezza alle
parti attualmente tranquille, almeno togliere dalla dipendenza di quella di
Palermo, la tranquilla provincia di Siracusa, e rimpiazzarla coi circondari
delle province di Messina e Catania presentemente infestati dai malfattori.
Con un siffatto ordinamento, le
istruzioni penali per le quali tutti gli elementi sussistessero nel territorio
di un mandamento o nelle sue immediate vicinanze, verrebbero compiute dal
pretore. Quando questi elementi fossero sparsi sopra un più vasto territorio,
si farebbero dai giudici istruttori sotto la direzione rispettivamente dei
procuratori del Re circondariali o della procura Generale secondo i casi. Per
le istruzioni penali che venissero sotto la direzione di quest’ultima,
rimarrebbe la quistione esclusivamente pratica, se gl’istruttori dovessero
esser presi dal Tribunale Correzionale della residenza della Corte d’Appello,
oppure dalla sezione d’accusa della Corte stessa, e diventerebbero forse
necessarie alcune modificazioni al Libro II, Titolo 3, Capo 1 del Codice di
Procedura Penale. Quando nel corso dell’istruzione venissero fuori elementi
sparsi sopra un più vasto territorio, il processo si potrebbe trasmettere
dall’autorità inferiore alla superiore perchè continuasse l’istruzione in
quanto a lei spetterebbe.
Converrebbe inoltre ordinare le relazioni fra i pretori in
modo da rendere rapide e continue le comunicazioni fra di loro, e da rendere
facile a ciascuno di essi di iniziare istruzioni anche per delitti commessi in
mandamenti limitrofi, quando in questo modo si potesse ottenere rapidità
maggiore. Quest’ultima sarebbe piuttosto opera di regolamento che di legge,
poichè questa ha già provveduto al caso158. Per i delitti commessi
nelle grandi città comprendenti parecchie preture come Palermo, Catania e Messina,
l’ordinamento di polizia si fonderebbe sull’unione del questore e del
Procuratore del Re.
Naturalmente il provvedimento
che stiamo proponendo, e che viene a mettere l’amministrazione della polizia
nell’arbitrio dell’autorità giudiziaria, dovrebbe esser subordinato ad una
depurazione radicale di quest’ultima in tutti i suoi gradi, depurazione che le
nostre leggi attuali rendono difficilissima, fuorchè per i pretori che sono
amovibili in virtù dell’art. 69 dello Statuto.
Ma tolte pure quelle difficoltà,
ne rimarrebbero due capitali. Da un lato, è egli possibile togliere
all’autorità politica la direzione della pubblica sicurezza? Dall’altro, la
qualità di capo di polizia, è essa compatibile in pratica con quella di
magistrato?
Evidentemente, coll’ordinamento
che proponiamo, l’autorità politica potrebbe bensì richiedere l’opera del
personale di pubblica sicurezza, ma il suo servizio sarebbe subordinato a
quello dell’autorità giudiziaria, e di più il sottoporre alla suprema autorità
giudiziaria di Palermo circondarii dipendenti dall’autorità politica di Catania
e Messina complicherebbe ancora più le relazioni, a meno che si modificasse la
circoscrizione amministrativa dell’Isola insieme colla giudiziaria. Ma quando
il personale giudiziario fosse scelto in modo da poter dirigere efficacemente
la polizia indagatrice, l’opera dell’autorità politica nella pubblica
sicurezza, si ridurrebbe a ben poco, e sarebbe ausiliare. Per ciò che riguarda
gli uffici di bassa polizia e gli annessi provvedimenti amministrativi, i
funzionari di pubblica sicurezza potrebbero rimanere sottoposti alle autorità
politiche. Per ciò che riguarda i pericoli per la sicurezza dello Stato,
congiure politiche ec., pericoli che del resto si presentano ben di rado in
Sicilia, basterebbe a parer nostro la continuità delle relazioni fra potere
giudiziario e politico. Del resto i fatti di Palermo nel 1866 hanno dimostrato
come la dipendenza diretta delle questure dalle autorità politiche sia molto
meno efficace di quel che si crede generalmente a scoprir le congiure o a
prevenire le rivolte di qualunque genere. Basterebbe dunque che i regolamenti
determinassero le relazioni riguardo alla polizia fra le autorità giudiziarie e
politiche in modo da renderle intime e continue, e prevedessero il maggior
numero possibile di casi di conflitto, a fine di eliminarli e così rendere
queste relazioni anche cordiali. D’altronde, già lo vedemmo, la dualità delle
autorità soprintendenti alla polizia è inevitabile; e ci sembra che in Sicilia
i danni che ne derivano sarebbero minori, quando i poteri di queste due
autorità fossero distribuiti come lo proponiamo, invece di esserlo come adesso
nel modo inverso.
Riguardo ai pericoli morali che
correrebbe la magistratura coll’esser posta alla testa della polizia, ci sembra
che non siano molto grandi, quando si tratti della polizia strettamente
giudiziaria e della sorveglianza preventiva che essa implica, a condizione
naturalmente che il Governo non tentasse mai d’impiegare la polizia per fini
politici ed elettorali. Osserveremo peraltro che l’ufficio che noi proponiamo
di dare ai magistrati è di semplice sorveglianza, e non implica arbitrii,
mentre la legislazione in vigore affida ai pretori l’arbitrio importantissimo
dell’inflizione dell’ammonizione. Del resto, per questo, come per tutto il
rimanente, molti inconvenienti quando si presentassero, dipenderebbero non
dalle istituzioni, ma dal personale. E dal personale giudiziario di ogni grado
l’elemento siciliano dovrebbe essere escluso.
D’altra parte, la direzione
della polizia locale affidata a un magistrato, sarebbe cagione che avesse
minore occasione di manifestarsi quell’ombroso spirito di corpo dei
Carabinieri, il quale, per quanto possa talvolta nuocere all’unità di azione,
pure ha grandi vantaggi.
Affinchè l’unità nella direzione
della polizia mandamentale raggiungesse nella pratica tutta la sua efficacia,
sarebbe indispensabile che un medesimo locale racchiudesse la pretura,
l’ufficio di pubblica sicurezza e la caserma della forza armata di pubblica
sicurezza, guardie, carabinieri od altri. Questa condizione per quanto possa
sembrare a prima vista accessoria, è d’importanza capitale per ottenere rapida
trasmissione delle informazioni e degli ordini, contatto continuo, segretezza e
rapidità nel preparare le operazioni.
Per ciò che riguarda la parte esecutiva del servizio di
polizia, la forza armata di pubblica sicurezza destinata al servizio in
campagna dovrebbe esser tutta a cavallo. Il radunare informazioni e il seguir
tracce di qualunque genere in un paese dove i luoghi abitati sono lontani gli
uni dagli altri è assolutamente impossibile senza una grande rapidità di
movimenti159.
Naturalmente, qualunque sia
l’ordinamento della polizia, non è meno necessaria in Sicilia, almeno per adesso,
una numerosa forza militare distribuita in modo da esser pronta a qualunque
richiesta delle autorità di pubblica sicurezza. Nè è meno indispensabile
l’unità di comando di questa truppa in tutta la Sicilia, per poter provvedere
rapidamente alla distribuzione della forza nei vari luoghi e nelle varie parti
dell’Isola a seconda dei bisogni. Per questa medesima ragione è utilissimo
l’ordinamento in zone e sotto-zone, purchè però non abbia una rigidità tale da
impedire le autorità locali di polizia di valersi dei soldati senza ricorrere
prima al capo-luogo della sotto-zona.
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