§ 78. — Reticenza dei
testimoni al dibattimento pubblico.
Ma quand’anche fosse tolto di mezzo il giurì, rimarrebbe la
difficoltà di far parlare i testimoni al giudizio pubblico. Questo è il punto
del problema di soluzione più difficile ed incerta. Riguardo a questo,
rimangono da sperimentare due mezzi con qualche probabilità di buona riuscita:
1° quando si fosse ottenuta una polizia indagatrice realmente efficace,
profonda conoscitrice dei luoghi e delle persone e rapida nella sua azione, si
potrebbe per tutti i delitti aventi connessione fra di loro per motivo del
fine, degli autori, dei complici o d’altro, scuoprire ed arrestare tutte le
persone che avessero con questi delitti attinenza lontana o vicina, arrestarle
ed istruire contro di loro, in modo che al momento in cui il processo trasmesso
alla sezione di accusa della Corte d’appello, ha un principio di pubblicità
perchè comunicato agli avvocati della parte civile (quando vi sia) e
dell’imputato166, rimanessero pochi o punti fuori di carcere per
intimidire i testimoni. Veramente, i legami fra i delinquenti sono talmente
estesi nelle province malsicure di Sicilia, che, per ottenere siffatto
risultato, converrebbe fare un gran colpo, preparato di lunga mano, e per mezzo
del quale venisse arrestata la maggior parte dei delinquenti pericolosi
dell’Isola. La riescita di una siffatta operazione sarebbe del resto il fine
pratico al quale tenderebbero tutte le riforme che stiamo proponendo, e
dipenderebbe in gran parte dal mantenimento durante l’istruzione, di quel
rigoroso segreto di cui parlavamo or ora.
|