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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • Capitolo III. LA PUBBLICA SICUREZZA
      • IV. I RIMEDI
        • § 79. — Arbitrio del giudice istruttore per l’arresto e la libertà provvisoria. — Legge del 30 giugno 1876.
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§ 79. — Arbitrio del giudice istruttore per l’arresto e la libertà provvisoria. — Legge del 30 giugno 1876.

Ad ogni modo, per ottenere questo effetto sarebbe necessaria una larga facoltà nel magistrato istruttore di rilasciare mandati di cattura, di confermare gli arresti fatti in flagranza di reato e di rifiutare la libertà provvisoria167 anche per i delitti o per i crimini che per una ragione od un’altra siano di competenza del Tribunale correzionale. Lo studio di quistioni così difficili e complicate non è compatibile coll’indole generale del presente lavoro. Ma riguardo ai limiti posti all’arbitrio del giudice nel concedere o no la libertà provvisoria, limiti resi più stretti ancora dalle modificazioni portate al Codice di Procedura Penale colla legge del 30 giugno 1876, ci permetteremo solamente di sottoporre un dubbio al lettore. Ha l’esperienza dimostrato che il numero e la complicazione dei controlli, e le limitazioni imposte dalla legge all’arbitrio del magistrato, bastino a compensare i danni prodotti dall’essere il personale giudiziario in parte impari all’ufficio suo, e il servizio della polizia giudiziaria inefficace al punto di prendere per colpevoli gl’innocenti in un grandissimo numero di casi? E più specialmente per ciò che riguarda lo stato di fatto che ha provocato la legge 30 giugno 1876, può una legge generale prevedere e distribuire in categorie l’infinita varietà di circostanze che presentano i processi per delitti non leggerissimi, e stabilire anticipatamente quando il giudice abbia facoltà d’assicurarsi della persona dell’imputato e quando no? Nessuno al mondo potrà certamente criticare la legge in discorso in quelle parti dove all’obbligo sostituisce la facoltà di rilasciare il mandato di cattura (come per esempio nella modificazione portata all’art. 183 del Cod. di Proc. Pen.). Ma dove l’arbitrio del giudice viene ristretto, è forse lecito di temere che sia stato chiesto alla legge di fare ciò di cui sono capaci solamente le persone incaricate d’applicarla. Era senza dubbio indispensabile ed urgente il provvedere agl’inconvenienti che provocarono questa legge, ma il modo efficace di provvedervi ci sembra sia di modificare non la legge, ma il personale giudiziario, il personale e l’ordinamento di polizia. In ogni istituzione politica vi ha un punto dopo il quale la sua riescita non può dipendere altro che dalle qualità delle persone cui n’è affidata l’applicazione, e dove ogni nuovo provvedimento legislativo diventa non solo inutile, ma dannoso. Perchè, volendo sottoporre ad una regola generale e prestabilita fatti infinitamente vari, si corre grave rischio, per schivare un male, di cadere nel male opposto; e soprattutto perchè chi governa, credendo di aver provveduto sufficentemente, si mette l’animo in pace, e lascia sussistere e crescere la cagione vera del male ritenendola per un inconveniente secondario. E a chi dicesse che il fondare un’istituzione sulle qualità di una categoria di funzionari è darle una base incerta e precaria, non potremmo rispondere altro se non che l’aver base incerta e precaria, è natura di tutte le cose umane e delle istituzioni politiche più di qualunque altra, e che le garanzie dei sistemi costituzionali hanno per iscopo di restringere questa incertezza e precarietà, non di toglierle.

 

 




167 Vedi in proposito la già citata Relazione dell’on. Gerra. Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Documenti, 24 bis, pag. 45, col. 1.






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