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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE SECONDA                       CARATTERI ECONOMICI DEI CONTRATTI AGRICOLI SICILIANI
      • Capitolo I.   LA PARTECIPAZIONE DEL LAVORANTE AL PRODOTTO
        • § 69. — Mezzadrìe presso le Petralìe.
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§ 69. — Mezzadrìe presso le Petralìe.

Nelle vicinanze delle due Petralìe, abbiamo veduto258 praticarsi una forma di contratto che va scevra da molti degl’inconvenienti suaccennati, e che si avvicina al tipo toscano della mezzadrìa; e difatti gli effetti sulla condizione dei contadini sono subito sensibili. Però anche qui troviamo l’inconveniente della mancanza di una legge di opinione pubblica che imponga come in Toscana l’uniforme divisione dei raccolti, poichè il prodotto della vigna si divide ora a metà e ora a terzi. Inoltre quei poderi sono in generale troppo piccoli per dare lavoro sufficiente alla famiglia colonica durante tutto l’anno.

Sarebbe però da ritenersi come un grande beneficio per la Sicilia, se quel tipo di mezzadrìa potesse estendersi: e gli ostacoli a ciò non dipendono da condizioni naturali avverse, ma dalle generali condizioni politiche e morali dell’Isola, e, diciamolo pure, sovrattutto dall’accidia, dall’indifferenza, dall’ignoranza, o dall’avidità della grande maggioranza dei proprietari.

 

Contratto misto.

Un altro tipo di contratto a partecipazione è quello che abbiamo trovato259 introdotto in un feudo della vallata di Castelbuono dal barone Turrisi, e che si ritrova pure praticato in vari siti della seconda zona dove dominano le colture legnose. Qui abbiamo un contratto misto, di fitto a grano per i prodotti del suolo, e di partecipazione per quelli del soprassuolo.

Sebbene in qualche singolo fondo tenuto da qualche ricco proprietario d’indole generosa, questa forma di contratto possa riuscire utile al contadino non meno che al padrone, non crediamo che, ove venisse più estesamente praticata, si potrebbe non andar incontro a molti tra gl’inconvenienti che abbiamo già segnalati come propri dei contratti di natura mista. Ed invero qui, oltre la mancanza di uniformità nei patti della partecipazione per le diverse colture, evvi la coesistenza dell’elemento di fitto, la quale espone il contadino a tutta la pressione della concorrenza, che inevitabilmente, se pure lentamente, ridurrà ogni giorno più in basso la sua condizione, e lo priverà di tutti i vantaggi propri della mezzadrìa. Il caso è precisamente analogo a quello già citato dell’alto Milanese. E come così pure in questo contratto siciliano abbiamo tutti i danni che vedremo or ora esser propri del fitto piccolo, e più specialmente di quello con canone in generi.

 

Vigne.

Per la coltura delle vigne abbiamo veduto come la partecipazione del contadino al prodotto sia l’eccezione in Sicilia, e come la regola generale sia la conduzione per parte del proprietario a economia, sia direttamente con salariati, sia a estaglio cioè per mezzo di un cottimante dei lavori. Ma anche nei rari esempi in cui vi è vera mezzadrìa per la vigna, essa è limitata a questa sola coltura, onde rimane esposta a tutti i pericoli già segnalati per questo caso; e difatti abbiamo veduto come presso Alcamo bastasse un ribasso nei prezzi del vino, perchè si dovesse in gran parte abbandonare per i vigneti il sistema della mezzadrìa. Inoltre, nei casi isolati di mezzadrìa, tutto dipende quanto ai patti, dall’arbitrio e dall’apprezzamento del padrone, il quale rilascerà a volontà 1/2, 2/5 o 1/3 del prodotto al coltivatore; il solo limite minimo essendo quello sotto il quale cesserebbe l’interesse sufficiente per il contadino di curare zelantemente la coltura dei vitigni.

 

Raccolta delle olive, ecc.

Se poi si considerano le partecipazioni speciali per i lavori di raccolta delle olive, delle mandorle, o delle carrubbe, i quali si fanno in tutta l’Isola colla preventiva stima del frutto per opera del perito, e coll’assicurazione della sua quota al proprietario nella quantità stimata del perito stesso, è facile lo scorgere come qui la partecipazione non sia che una larva, e come si tratti di una specie di contratto di cottimo per i lavori di raccolta, in cui la misura del guadagno del cottimante dipende sovrattutto dalla maggiore o minore perizia o onestà del perito. S’aggiunga poi che il caso più comune è che quegli che prende a far la raccolta a gabella, ossia il cottimante, non sia un contadino, ma uno speculatore che impiega poi dei giornalieri per eseguire il lavoro. quel poco di elemento di partecipazione che possa esservi in contratti siffatti presenta alcuna di quelle condizioni che valgano a frenare l’azione libera della concorrenza, la quale se non si mostrerà sempre quando si contratti con speculatori capitalisti, non mancherà di farsi valere ognivoltachè si tratti di semplici villani.

 

 




258 Vedi sopra, § 18.



259 Vedi sopra, § 39.






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