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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE SECONDA                       CARATTERI ECONOMICI DEI CONTRATTI AGRICOLI SICILIANI
      • Capitolo I.   LA PARTECIPAZIONE DEL LAVORANTE AL PRODOTTO
        • § 71. — Contratti a migliorìa.
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§ 71. — Contratti a migliorìa.

Anche tutte quelle forme dei contratti siciliani a migliorìa, nelle quali il colono non paga un fitto per la terra, ma divide col proprietario il prodotto delle nuove piantagioni, presentano un elemento importante di partecipazione, e ricadono sotto l’azione dei principii generali di cui abbiamo parlato fin qui.

In questi contratti se a lungo termine, evvi almeno in certa misura quell’elemento di durata che è essenziale alla riuscita di qualunque forma di conduzione agricola; ma d’altra parte i difetti che presentano non sono pochi: — Primo, non abbracciano per lo più che una sola coltura alla volta, quella della vigna, o più raramente quella degli agrumi: anche la piantagione pattuita di altre piante fruttifere in mezzo alla vigna, come di olivi, di mandorli, di carrubbi, non può interessare seriamente il contadino, fuorchè in quei contratti che sono a termine molto lungo e superiore agli anni nove. In secondo luogo quasi tutto il capitale d’esercizio e le spese di piantagione, ecc., sono a carico del villano privo di capitali; mentre d’altra parte egli non può nei primi anni godere del frutto delle sue fatiche, onde è costretto a ricorrere alle anticipazioni e ai mutui, e a perdere preventivamente i maggiori beneficii del suo contratto. E quel che più importa è che ad ogni rinnovazione di questi contratti, la concorrenza è sola arbitra dei patti; onde viene issofatto eliminato il maggiore dei vantaggi delle mezzadrìe, e la condizione di questi coloni non può essere gran che diversa da quella di tutti gli altri contadini della stessa regione.

Quanto a quei contratti a migliorìa che hanno termine indefinito, come per esempio molti tra quelli a durata di vigna, essi in generale partecipano della natura dei censi, essendo il canone fisso e pagabile in denaro; oppure quando questo sia in natura e proporzionale ai raccolti si possono considerare come una forma di colonìa perpetua.

 

 




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