§ 77. — Censi.
Per completare la categoria dei contratti
agricoli a corrispettivo fisso, ci resta a parlare dei contratti di censo o
enfiteusi, tanto comuni in Sicilia, e di quelli di fitto a termine indefinito,
o a termine lunghissimo.
«In Sicilia, dice il Corleo, per poco non è data
la stessa aria in enfiteusi: dove è coltura ivi è enfiteusi, poichè i baroni
non coltivarono mai a proprie spese»: — e se per coltura s’intende quella
soltanto che presuppone l’impiego di un qualche capitale nel suolo, o qualunque
coltura di alberi o arbusti fruttiferi o industriali, è certo che la massima
parte delle colture siciliane si debbono alla grande diffusione del contratto
di enfiteusi.
Dopochè però colla legislazione italiana si son
resi affrancabili tutti i censi, la costituzione di nuove enfiteusi è divenuta
fenomeno raro, anzi rarissimo, ed è questo un danno non indifferente per il
progresso dell’agricoltura siciliana, e per il miglioramento delle condizioni
della classe rurale. Non ci occupiamo qui dell’avvenuta censuazione dell’asse
ecclesiastico, rimettendo di parlarne a quando diremo in generale dei rimedi e
dei provvedimenti tentati o da tentarsi. La legge di affrancabilità delle
enfiteusi se ha impedito la costituzione di nuovi censi, non ha però avuto
ancora un’azione molto estesa nello scioglimento di quelli già esistenti. Chi
possedeva capitali o poteva ottenerne a buoni patti, ha preferito impiegarli
nell’acquisto di nuove terre demaniali o ecclesiastiche, anzichè nello
sciogliere quelle già possedute dagli antichi vincoli. Del resto al nostro
argomento non interessano tutti quei censi, e sono di gran lunga il maggior numero,
che sono posseduti dalla classe agiata, e non dal vero e proprio coltivatore
del suolo.
Certamente il contadino enfiteuta, ogni volta che
non sia troppo alto il censo di fronte alle particolari condizioni di feracità
e di situazione del terreno, si trova per alcuni riguardi in una condizione
abbastanza simile a quella del contadino proprietario. Egli ha eguale stimolo
al lavoro e al risparmio, e la sicurezza di godere dei frutti di ogni sua
maggiore fatica. Però nelle condizioni attuali dell’agricoltura dell’Isola, è
grave la disposizione legislativa della devoluzione del fondo, ove l’enfiteuta
per soli due anni non soddisfaccia al pagamento del suo canone; ed i
proprietari diretti abusano spesso di questa loro facoltà, lasciando a bella
posta scorrere inavvertiti i termini fissati per il pagamento del canone, senza
nulla chiedere, per poi poter esigere tutta insieme l’intiera somma dovuta per
un paio di annate, e dietro l’impossibilità in cui il contadino naturalmente si
trova di pagarla, rescindere dopo altri due anni l’enfiteusi, e riprendersi le
terre, che tanto aumentarono di valore dall’epoca antica in cui furono concesse
a censo.
Contuttociò è da deplorarsi che ora dai
proprietari siciliani non si concedano quasi più i terreni a censo ai
contadini, e riteniamo che nell’Isola la nuova riforma sia stata prematura,
perchè troppo assoluta. Una legge che permettesse alle parti di convenire
l’inaffrancabilità dell’enfiteusi per un termine di 30 o 40 anni dal giorno
della costituzione del contratto, potrebbe, senza inceppare soverchiamente la
proprietà, togliere una parte degli ostacoli che impediscono ora ai proprietari
di valersi di questa forma di contratto agricolo, la quale vien troppo spesso
considerata dagli uomini di Stato come un vecchio arnese medioevale adattato
soltanto ai tempi feudali, e che potrebbe essere invece un mezzo di passare
gradatamente dalla grande alla piccola proprietà, ed insieme uno strumento
potente di miglioramento agricolo.
Fitti a termine indefinito
o lunghissimo.
I contratti di fitto a termine indefinito
rassomigliano troppo alla enfiteusi vera e propria, perchè vi sia nulla di
particolare da osservare in proposito. Quanto a quelli a termine lunghissimo, i
vantaggi che presentano sono della stessa natura di quelli del contratto di
enfiteusi, ma diminuiti soltanto di grado.
I limiti poi del presente lavoro non ci
consentono di esaminare minutamente tutte quelle forme minori di contratti
agricoli dove i diversi elementi di partecipazione, di fitto e di salario si
trovano mescolati, ed il lettore potrà facilmente caso per caso applicare quei
principii che svolgiamo relativamente ai tipi principali in cui predomina l’uno
piuttostochè l’altro di quegli elementi.
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