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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE SECONDA                       CARATTERI ECONOMICI DEI CONTRATTI AGRICOLI SICILIANI
      • Capitolo II.   IL FITTO
        • § 77. — Censi.
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§ 77. — Censi.

Per completare la categoria dei contratti agricoli a corrispettivo fisso, ci resta a parlare dei contratti di censo o enfiteusi, tanto comuni in Sicilia, e di quelli di fitto a termine indefinito, o a termine lunghissimo.

«In Sicilia, dice il Corleo, per poco non è data la stessa aria in enfiteusi: dove è coltura ivi è enfiteusi, poichè i baroni non coltivarono mai a proprie spese»: — e se per coltura s’intende quella soltanto che presuppone l’impiego di un qualche capitale nel suolo, o qualunque coltura di alberi o arbusti fruttiferi o industriali, è certo che la massima parte delle colture siciliane si debbono alla grande diffusione del contratto di enfiteusi.

Dopochè però colla legislazione italiana si son resi affrancabili tutti i censi, la costituzione di nuove enfiteusi è divenuta fenomeno raro, anzi rarissimo, ed è questo un danno non indifferente per il progresso dell’agricoltura siciliana, e per il miglioramento delle condizioni della classe rurale. Non ci occupiamo qui dell’avvenuta censuazione dell’asse ecclesiastico, rimettendo di parlarne a quando diremo in generale dei rimedi e dei provvedimenti tentati o da tentarsi. La legge di affrancabilità delle enfiteusi se ha impedito la costituzione di nuovi censi, non ha però avuto ancora un’azione molto estesa nello scioglimento di quelli già esistenti. Chi possedeva capitali o poteva ottenerne a buoni patti, ha preferito impiegarli nell’acquisto di nuove terre demaniali o ecclesiastiche, anzichè nello sciogliere quelle già possedute dagli antichi vincoli. Del resto al nostro argomento non interessano tutti quei censi, e sono di gran lunga il maggior numero, che sono posseduti dalla classe agiata, e non dal vero e proprio coltivatore del suolo.

Certamente il contadino enfiteuta, ogni volta che non sia troppo alto il censo di fronte alle particolari condizioni di feracità e di situazione del terreno, si trova per alcuni riguardi in una condizione abbastanza simile a quella del contadino proprietario. Egli ha eguale stimolo al lavoro e al risparmio, e la sicurezza di godere dei frutti di ogni sua maggiore fatica. Però nelle condizioni attuali dell’agricoltura dell’Isola, è grave la disposizione legislativa della devoluzione del fondo, ove l’enfiteuta per soli due anni non soddisfaccia al pagamento del suo canone; ed i proprietari diretti abusano spesso di questa loro facoltà, lasciando a bella posta scorrere inavvertiti i termini fissati per il pagamento del canone, senza nulla chiedere, per poi poter esigere tutta insieme l’intiera somma dovuta per un paio di annate, e dietro l’impossibilità in cui il contadino naturalmente si trova di pagarla, rescindere dopo altri due anni l’enfiteusi, e riprendersi le terre, che tanto aumentarono di valore dall’epoca antica in cui furono concesse a censo.

Contuttociò è da deplorarsi che ora dai proprietari siciliani non si concedano quasi più i terreni a censo ai contadini, e riteniamo che nell’Isola la nuova riforma sia stata prematura, perchè troppo assoluta. Una legge che permettesse alle parti di convenire l’inaffrancabilità dell’enfiteusi per un termine di 30 o 40 anni dal giorno della costituzione del contratto, potrebbe, senza inceppare soverchiamente la proprietà, togliere una parte degli ostacoli che impediscono ora ai proprietari di valersi di questa forma di contratto agricolo, la quale vien troppo spesso considerata dagli uomini di Stato come un vecchio arnese medioevale adattato soltanto ai tempi feudali, e che potrebbe essere invece un mezzo di passare gradatamente dalla grande alla piccola proprietà, ed insieme uno strumento potente di miglioramento agricolo.

 

Fitti a termine indefinito o lunghissimo.

I contratti di fitto a termine indefinito rassomigliano troppo alla enfiteusi vera e propria, perchè vi sia nulla di particolare da osservare in proposito. Quanto a quelli a termine lunghissimo, i vantaggi che presentano sono della stessa natura di quelli del contratto di enfiteusi, ma diminuiti soltanto di grado.

I limiti poi del presente lavoro non ci consentono di esaminare minutamente tutte quelle forme minori di contratti agricoli dove i diversi elementi di partecipazione, di fitto e di salario si trovano mescolati, ed il lettore potrà facilmente caso per caso applicare quei principii che svolgiamo relativamente ai tipi principali in cui predomina l’uno piuttostochè l’altro di quegli elementi.


 

 




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