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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE TERZA                       RIMEDI E PROPOSTE
      • Capitolo I.   L’AZIONE DELLO STATO
        • § 83. — Azione dello Stato.
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§ 83. — Azione dello Stato.

Nel parlare della missione attuale dello Stato per il miglioramento della condizione dei contadini in Sicilia, non intendiamo occuparci di tutte quelle questioni astratte ed astruse sui limiti ideali dell’azione di uno Stato ideale, che tanto hanno agitato le menti in Italia in questi ultimi tempi, e con così poco profitto per chicchessìa; ma ci proponiamo invece di esaminare fino a che punto lo Stato italiano possa e debba, senza ledere nessun precetto dell’Economia politica, e in forza dei principii di questa scienza, giovare col suo intervento al miglioramento economico di una classe importante della popolazione; e di studiare dove esso abbia lo stretto dovere di riformare la sua azione presente, perchè contraria all’interesse generale.

Il campo dell’azione dello Stato è ristretto, non perchè essa sarebbe illegittima, anche se dovesse intaccare l’istituzione della proprietà privata territoriale nella sua forma attuale, ma perchè riescirebbe generalmente inefficace, e perchè gli ordinamenti e gli strumenti dello Stato nostro sono ancora di molto troppo imperfetti.

Teniamo però sgombra la mente da ogni preconcetto.

 

Proprietà privata del suolo.

La proprietà della terra è un monopolio, poichè la terra «esiste in quantità limitata, e non è suscettibile di aumento. Ora, quando lo Stato permette che un monopolio o naturale o artificiale cada nelle mani di privati, ha il diritto e l’imprescindibile dovere di sottoporre l’esercizio di quel monopolio a qualunque regola sia richiesta dal pubblico bene. Tale regola è più particolarmente necessaria, quando lo Stato ha permesso a persone private di appropriarsi la sorgente da cui l’umanità deriva, e deve necessariamente continuare a derivare la propria sussistenza»263.

Ammenochè si voglia far riposare il diritto sulla forza, la proprietà privata del suolo si fonda sul solo principio che l’interesse individuale sia lo stimolo più potente alla produzione, e che quindi la proprietà privata sia il mezzo più efficace per ricavare dal suolo quanto più possibile per il bene della comunità. «Ma questa teoria, sebbene abbia fondamento nella verità, non è però affatto vera in assoluto; e i limiti alla sua verità debbono essere i limiti alla sua pratica applicazione»264. E se dal punto di vista della stessa produzione fa difetto talvolta la coincidenza tra l’interesse privato dei proprietari, e l’interesse pubblico; tanto meno una tal coincidenza si ritrova costante per quel che riguarda la distribuzione.

Onde risulta che lo Stato ha il dovere di regolare quell’istituto della proprietà privata della terra da lui creato e sanzionato, in modo da renderlo consentaneo al fine stesso che solo può giustificarlo, cioè al bene generale. Ciò diciamo fin da ora, non per argomentarne come logica conseguenza che debbano necessariamente o possano utilmente introdursi importanti restrizioni al diritto della proprietà privata territoriale come ora esiste, ma per spazzare il terreno da quei preconcetti tanto comuni, i quali come per tanti altri privilegi, hanno creato una specie di diritto divino della proprietà privata del suolo.

 

 




263 Sono parole del Mill. Vedi: Dissertations and Discussions. Londra, 1875, vol. IV, pag. 88.



264 Mill, loc. cit., pag. 89.






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