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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE TERZA                       RIMEDI E PROPOSTE
      • Capitolo I.   L’AZIONE DELLO STATO
        • § 95. — L’enfiteusi secondo il Codice.
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§ 95. — L’enfiteusi secondo il Codice.

Quanto al contratto di enfiteusi abbiamo già accennato come in Sicilia, se non in tutta Italia, potrebbe essere opportuno di limitare l’assoluta affrancabilità delle enfiteusi, col permettere che le parti possano convenire la non affrancabilità per un termine di dicasi 30 o 40 anni dal giorno della primitiva costituzione dell’enfiteusi, come pure la stipulazione che per lo stesso termine o per altro minore l’enfiteuta non possa cedere ad altri il suo diritto senza il consenso del domino diretto. In questo modo, senza derogare a quelle ragioni d’interesse pubblico che consigliano a togliere quanto più è possibile i vincoli feudali alla libera proprietà della terra, potrebbesi evitare in parte l’attuale danno di veder abbandonata affatto dai proprietari una forma di contratto che già è stata cagione del maggior bene che abbia avuto l’economia agricola in Sicilia, e che potrebbe ancora arrecare tanti beneficii in avvenire per la coltura più intensiva di vaste zone ora quasi incolte, per la diffusione delle case nella campagna, e per il miglioramento della condizione economica e sociale di quella popolazione agricola. Il costituire ora un’enfiteusi a basso canone sopra un fondo incolto equivale ad una vendita di quel fondo a bassissimo prezzo, poichè qualunque capitalista può per pochi soldi acquistare dall’enfiteuta il suo diritto, e quindi affrancare il fondo.

Per evitare pure le presenti arti usate dai domini diretti per riprendersi a buon mercato i fondi già concessi in enfiteusi, anderebbe modificato il secondo alinea dell’art. 1566 del Codice, in cui si prescrive che nel caso di devoluzione avvenuta per colpa dell’enfiteuta, il compenso dovuto a questi per i miglioramenti fatti nel fondo si debba computare nella minor somma tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio del fondo. Questa disposizione avvantaggia ingiustamente il domino diretto, poichè spesso le spese che si possono computare per un miglioramento fatto sono minime di fronte al profitto positivo che se ne può ricavare: così per un oliveto già cresciuto, le spese che si possono calcolare per la piantagione son ben lontane dal rappresentare l’aumentato valore della proprietà. Il compenso pei miglioramenti dovrebbe sempre calcolarsi sul valore dei miglioramenti stessi, o tutto al più si potrebbe ammettere il disposto del secondo alinea dell’art. 1566, colla limitazione «e purchè la somma dello speso non sia minore dei quattro quinti del valore dei miglioramenti, chè in questo caso il compenso sarà dovuto fino alla concorrenza dei quattro quinti di questo valore». Opportuna ci parrebbe pure una disposizione di legge che limitasse a soli tre anni il termine della prescrizione di ogni credito di canone d’enfiteusi non stato regolarmente reclamato dal domino diretto.

 

 




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