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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE TERZA                       RIMEDI E PROPOSTE
      • Capitolo I.   L’AZIONE DELLO STATO
        • § 98. — Norme legislative pei contratti.
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§ 98. — Norme legislative pei contratti.

La questione diventa più grave e più difficile, riguardo alle norme da fissarsi dal legislatore pei contratti agricoli. Il prof. Villari277 reclama dei provvedimenti in questo senso, e cita a sostegno della sua tèsi gli esempi della Russia, della Prussia e dell’Inghilterra; ma non precisa quali sarebbero le riforme che desidererebbe, all’infuori di quella che dichiarasse nulla ogni rinunzia per parte dell’affittuario al compenso pel valore dei miglioramenti. La questione non è stata ancora discussa in Italia, e richiederebbe quindi troppo ampio svolgimento, perchè ci sia possibile di qui trattarla a fondo. Ci restringeremo ad additarne i punti principali, che potrebbero riferirsi più direttamente alle condizioni siciliane.

Per quanto concerne gli esempi esteri, e più specialmente la legislazione agraria in Russia e in Prussia, il lettore potrà trovare ampi ragguagli nell’interessante volume pubblicato nel 1870 dal Cobden Club, e ristampato in edizione economica nel 1876, System of Land Tenure in various Countries278; e riguardo alle riforme inglesi, l’articolo di Emile de Laveleye, nel numero del 15 giugno 1870 della Revue des Deux Mondes, basterà a dargli un concetto riassuntivo assai esatto.

Non resistiamo anzi alla tentazione di presentare al lettore il breve sunto che ci il Laveleye della legge inglese sull’Irlanda del agosto 1870 (Landlord and tenant Act (Ireland) 1870), la quale è forse il provvedimento più radicale nel suo genere che sia ancora stato promulgato in un paese civile: —

«Il bill comincia col dare forza di legge alla consuetudine del tenant-right dove è ancora in vigore, nell’Ulster ed anche nelle altre provincie279. Un tribunale speciale, che è istituito per mettere in esecuzione il land-bill, avrà dunque ad esaminare in che consista la consuetudine su tal proprietà data, e poi dovrà farla rispettare dal proprietario. La specie di comproprietà di cui l’affittuario godeva per tolleranza gli è così riconosciuta come un diritto....

«Pei casi in cui l’affittuario non ha tenant-right contratto lungo, il bill gli viene in aiuto, multando, per così dire, il proprietario che vuole evincerlo. Lo scopo è di proteggere il fittaiuolo contro quello spaventoso male della insecurità, che è, come lo dice energicamente il signor Gladstone, il mostruoso flagello dell’Irlanda. Questa multa diminuisce a misura che la terra affittata è più importante. Per una locazione inferiore a 10 lire st. (250 fr.) può elevarsi al valore di sette anni di fitto; da 10 a 30 lire st. a cinque anni, e così diminuendo fino a non equivalere più che un anno di fitto, quando la terra sia affittata più di 100 lire st. Ogni stipulazione per la quale il locatario rinunzierebbe a questo diritto è considerata come non avvenuta, ammenochè il fitto non sorpassi 100 lire st. Il bill ammette che il piccolo coltivatore non è libero quando contratta col proprietario; bisogna dunque proteggerlo anche contro le esigenze alle quali sarebbe stato forzato a consentire. Più la sua industria è piccola, più è forte la protezione che la legge gli accorda. Il locatario che subaffitta o che non paga il canone non ha più diritto a indennità....

«Finora tutti i miglioramenti e costruzioni si presumevano fatti dal proprietario, il quale rimandando il fittaiuolo poteva impadronirsene. Da qui innanzi, fino a prova in contrario, apparterranno al fittaiuolo, e il proprietario dovrà rimborsare il valore secondo la valutazione del tribunale. Qui ancora la libertà dei contratti non è rispettata, perchè se nel contratto il locatario rinunzia al diritto di migliorare o di domandare un compenso per questo capo, questa stipulazione sarà considerata come non fatta volontariamente, e quindi sarà senza effetto.

«Se il proprietario vuole sfuggire alle clausole precedenti, lo può, ma soltanto accordando un fitto di trentunanno a condizioni che il tribunale giudicherà eque. Per mettere un termine alle esigenze esagerate dei proprietari ai rack-rents, il tribunale può decidere che il non pagamento di un canone troppo elevato non il diritto di domandarle l’evizione dell’affittuario. Esso può considerare tali esigenze ingiuste come arrecanti un turbamento all’occupazione del fittaiuolo, e accordare quindi a questo una indennità.

«Un’altra parte del bill ha per scopo di facilitare ai fittaiuoli l’acquisto delle terre che occupano. Il tesoro è autorizzato ad anticipar loro i due terzi del prezzo di compra, che sono tenuti a rimborsare in trentacinque anni, mediante un’annualità del 5%. Il tribunale rilascerà loro un titolo legale, e questo è un punto importantissimo, perchè è l’incertezza dei titoli che è uno dei principali ostacoli alla diffusione della proprietà».

 

 




277 Vedi op. cit., Lettera IV.



278 Vedi pure per le riforme agrarie in Baviera: Das bayerische Grundlasten-Ablösungs-Gesetz vom 4 Juni 1848, erläutert von Dr. J. Pözl, Erlangen, 1852.



279 Ecco come lo stesso Lavaleye (pag. 980) descrive questa consuetudine esistente generalmente nella provincia irlandese dell’Ulster: «Il proprietario non avendo esatto tutto il canone che la concorrenza gli avrebbe fatto ottenere, il fittaiuolo gode di una parte della rendita naturale del suolo, e questo vantaggio egli crede di poterlo vendere. È come una specie di comproprietà. È inteso che non può essere espulso finchè paga esattamente il fitto. Non è interdetto al proprietario di aumentare il canone; ma non può farlo che nella misura in cui i benefizi del fittaiuolo aumentano, di maniera a non diminuire il valore del diritto di questo. In caso di vendita del tenant-right, l’acquirente deve essere approvato dal proprietario; ma questi non deve ricusare il suo consenso senza buoni motivi. Se gli è dovuto un arretrato sul fitto, può prelevarlo sul prezzo pagato dall’acquirente. Questo prezzo varia estremamente; esso dipende evidentemente dalla moderazione delle esigenze del proprietario e dalla parte della rendita che abbandona al locatario. Esso si eleva talvolta fino a 500 fr. l’acre. Meno il proprietario è esigente, più il diritto di occupare il suo podere ha valore. In ciò che il fittaiuolo paga entrando, una parte rappresenta il prezzo dei miglioramenti effettuati; il resto è per il good-will, per la «buona volontà» del fittaiuolo uscente, che permette all’altro di occupare il suo posto».






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