§ 98. — Norme legislative
pei contratti.
La
questione diventa più grave e più difficile, riguardo alle norme da fissarsi
dal legislatore pei contratti agricoli. Il prof. Villari277 reclama dei
provvedimenti in questo senso, e cita a sostegno della sua tèsi gli esempi
della Russia, della Prussia e dell’Inghilterra; ma non precisa quali sarebbero
le riforme che desidererebbe, all’infuori di quella che dichiarasse nulla ogni
rinunzia per parte dell’affittuario al compenso pel valore dei miglioramenti.
La questione non è stata ancora discussa in Italia, e richiederebbe quindi
troppo ampio svolgimento, perchè ci sia possibile di qui trattarla a fondo. Ci
restringeremo ad additarne i punti principali, che potrebbero riferirsi più
direttamente alle condizioni siciliane.
Per
quanto concerne gli esempi esteri, e più specialmente la legislazione agraria
in Russia e in Prussia, il lettore potrà trovare ampi ragguagli
nell’interessante volume pubblicato nel 1870 dal Cobden Club, e
ristampato in edizione economica nel 1876, System of Land Tenure in various
Countries278; e riguardo alle riforme inglesi, l’articolo di Emile
de Laveleye, nel numero del 15 giugno 1870 della Revue des Deux Mondes,
basterà a dargli un concetto riassuntivo assai esatto.
Non resistiamo anzi alla tentazione di presentare
al lettore il breve sunto che ci dà il Laveleye della legge inglese
sull’Irlanda del 1° agosto 1870 (Landlord and tenant Act (Ireland) 1870),
la quale è forse il provvedimento più radicale nel suo genere che sia ancora
stato promulgato in un paese civile: —
«Il
bill comincia col dare forza di legge alla consuetudine del tenant-right
là dove è ancora in vigore, nell’Ulster ed anche nelle altre
provincie279. Un tribunale speciale, che è istituito per mettere in
esecuzione il land-bill, avrà dunque ad esaminare in che consista la
consuetudine su tal proprietà data, e poi dovrà farla rispettare dal
proprietario. La specie di comproprietà di cui l’affittuario godeva per
tolleranza gli è così riconosciuta come un diritto....
«Pei casi in cui l’affittuario non ha nè tenant-right
nè contratto lungo, il bill gli viene in aiuto, multando, per così dire,
il proprietario che vuole evincerlo. Lo scopo è di proteggere il fittaiuolo
contro quello spaventoso male della insecurità, che è, come lo dice
energicamente il signor Gladstone, il mostruoso flagello dell’Irlanda. Questa
multa diminuisce a misura che la terra affittata è più importante. Per una
locazione inferiore a 10 lire st. (250 fr.) può elevarsi al valore di sette
anni di fitto; da 10 a 30 lire st. a cinque anni, e così diminuendo fino a non
equivalere più che un anno di fitto, quando la terra sia affittata più di 100
lire st. Ogni stipulazione per la quale il locatario rinunzierebbe a questo
diritto è considerata come non avvenuta, ammenochè il fitto non sorpassi 100
lire st. Il bill ammette che il piccolo coltivatore non è libero quando
contratta col proprietario; bisogna dunque proteggerlo anche contro le esigenze
alle quali sarebbe stato forzato a consentire. Più la sua industria è piccola,
più è forte la protezione che la legge gli accorda. Il locatario che subaffitta
o che non paga il canone non ha più diritto a indennità....
«Finora tutti i miglioramenti e costruzioni si
presumevano fatti dal proprietario, il quale rimandando il fittaiuolo poteva
impadronirsene. Da qui innanzi, fino a prova in contrario, apparterranno al
fittaiuolo, e il proprietario dovrà rimborsare il valore secondo la valutazione
del tribunale. Qui ancora la libertà dei contratti non è rispettata, perchè se
nel contratto il locatario rinunzia al diritto di migliorare o di domandare un
compenso per questo capo, questa stipulazione sarà considerata come non fatta
volontariamente, e quindi sarà senza effetto.
«Se il proprietario vuole sfuggire alle clausole
precedenti, lo può, ma soltanto accordando un fitto di trentun’anno a
condizioni che il tribunale giudicherà eque. Per mettere un termine alle
esigenze esagerate dei proprietari ai rack-rents, il tribunale può
decidere che il non pagamento di un canone troppo elevato non dà il diritto di
domandarle l’evizione dell’affittuario. Esso può considerare tali esigenze ingiuste
come arrecanti un turbamento all’occupazione del fittaiuolo, e accordare quindi
a questo una indennità.
«Un’altra parte del bill ha per scopo di
facilitare ai fittaiuoli l’acquisto delle terre che occupano. Il tesoro è
autorizzato ad anticipar loro i due terzi del prezzo di compra, che sono tenuti
a rimborsare in trentacinque anni, mediante un’annualità del 5%. Il tribunale
rilascerà loro un titolo legale, e questo è un punto importantissimo, perchè è
l’incertezza dei titoli che è uno dei principali ostacoli alla diffusione della
proprietà».
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