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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE TERZA                       RIMEDI E PROPOSTE
      • Capitolo I.   L’AZIONE DELLO STATO
        • § 101. — Credito agricolo e fondiario.
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§ 101. — Credito agricolo e fondiario.

Perchè però tali riforme, o ogni altra intesa a scopi simili, potessero attuarsi e dar veramente tutti i resultati utili di cui sono capaci, sarebbe necessaria tanto per i proprietari come per i coltivatori una migliore organizzazione del credito agricolo e di quello fondiario. Il Jacini, il Villari e in genere tutti quelli che hanno trattato queste questioni, sono concordi su questa necessità. Il legislatore bavarese, quello prussiano e quello inglese hanno pure provveduto a questo bisogno, affin di completare le riforme agrarie.

In Baviera colla legge del 4 giugno 1848 si istituivano le Casse governative (Ablösungskassen), che accordano facilitazioni straordinarie ai contadini per l’affrancazione dei loro beni da ogni censo, diritto dominicale, decima o prestazione feudale. Col pagamento della Cassa per 38 anni, dell’ammontare completo di un’annualità equivalente al primitivo censo dovuto, il contadino rimane proprietario libero della terra da lui occupata. — In Prussia colla legge del 1850 vennero istituite le Banche governative (Rentenbanken), da cui il contadino può ottenere il capitale necessario per ricomprare il dominio diretto della terra da lui occupata. Col solo pagamento poi del 5% sulla somma ottenuta, si libera completamente nel termine di 41 anni da ogni debito verso la Banca; questi frutti vengono regolarmene esatti dal percettore delle tasse, insieme colle altre imposte. — Per la legge inglese del 1870 per l’Irlanda, lo Stato anticipa al coltivatore le somme necessarie per migliorare il fondo, ed eventualmente per ricomprarlo; il debito si estingue completamente nello spazio di 35 anni col pagamento annuo del 5% sulla somma prestata. Lo Stato fa pure anticipazioni alle stesse condizioni ai proprietari, perchè possano alla scadenza degli affitti pagare agli affittuari i miglioramenti eseguiti da questi nei fondi.

Perchè qualcosa di simile fosse possibile in Italia, e specialmente per le anticipazioni da farsi ai proprietari per rimborsare i miglioramenti, bisognerebbe cominciare col semplificare il nostro sistema ipotecario; e sul modello del sistema tabulario germanico, fare del catasto un vero registro di stato civile della proprietà. Ma premessa una tale riforma, non sarebbe possibile in Italia una organizzazione migliore del credito fondiario, e sovrattutto di quello agricolo, indipendentemente dalla azione diretta dello Stato? — Che ciò si possa fare per opera dei privati, lo crediamo per ora impossibile. Finchè la rendita pubblica rende più del 5%, è assurdo pensare che vi sia chi voglia impiegare i suoi denari ad un interesse minore, in operazioni così scabrose e difficili come sono quelle di credito agricolo. Si metteranno su banche agricole, e non si mancherà di costituire delle Direzioni; ma o saranno imprese fittizie e che mirano soltanto al giuoco di borsa, o falliranno necessariamente in breve termine, oppure faranno tutt’altre operazioni che quelle di credito agricolo. L’esperienza ha già dimostrato la verità di queste asserzioni. Istituti di credito autonomi, senza azionisti, e che hanno la natura di Opere pie, come il Banco di Sicilia e quello di Napoli, potrebbero sì disimpegnare questo ufficio importantissimo, molto più e meglio di quel che non facciano ora, e servire di strumento all’effettuazione di qualunque riforma agraria si volesse introdurre per via di legislazione. Su questo obietto vorremmo attirare l’attenzione degli specialisti, i quali meglio di noi potranno giudicare dei diversi modi pratici di utilizzare anche a scopi sociali quelle ingenti forze. Certamente il Banco di Sicilia gioverebbe più all’Isola e risponderebbe meglio al suo scopo, facendo mutui ai contadini a modico interesse e ammortizzabili a rate, che non coll’imprestare milioni per sorreggere imprese pericolanti, come recentemente alla Società di navigazione La Trinacria.

Qualunque cosa si faccia però, converrebbe premunirsi dall’eventualità molto probabile, e che già si verifica per molte Opere pie destinate a sovvenire ai bisogni dei contadini, di vedere la classe agiata approfittarsi, per far meglio l’usura a proprio vantaggio e a danno dei contadini, di quegli stessi mezzi che lo Stato o gl’istituti di credito fornirebbero allo scopo di sollevare le condizioni delle classi rurali, e di cui fossero a lei affidate l’amministrazione e la distribuzione.

 

Magistratura speciale.

Un’altra misura che dovrebbe accompagnare ogni riforma della legislazione agraria, è quella della creazione di una magistratura speciale, che munita di un esteso potere discrezionale vegliasse sull’attuazione delle nuove leggi, e giudicasse con procedura sommaria e con poche spese per le parti, di qualunque vertenza civile tra padroni e contadini. Anche in Germania e in Inghilterra si ritenne necessaria la istituzione di una magistratura speciale come complemento delle riforme agrarie; e il Jacini e il Villari ne reclamano l’urgenza. Dobbiamo però riconoscere, che in Sicilia, come in gran parte d’Italia, non sarebbe tanto facile ottenere che una magistratura siffatta riuscisse animata dallo spirito della nuova legislazione, e presentasse nella pratica sufficienti garanzie d’imparzialità. dove domina assoluta e prepotente la classe agiata, bisognerebbe premunirsi attentamente dal pericolo di veder accaparrata da lei la nuova istituzione, la quale nelle sue mani diventerebbe un nuovo strumento di potere e di oppressione; onde l’azione della legge verrebbe resa vana per opera dello stesso magistrato locale destinato a farla rispettare.

 

 




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