§ 101. — Credito agricolo e
fondiario.
Perchè però tali riforme, o ogni altra intesa a
scopi simili, potessero attuarsi e dar veramente tutti i resultati utili di cui
sono capaci, sarebbe necessaria tanto per i proprietari come per i coltivatori
una migliore organizzazione del credito agricolo e di quello fondiario. Il
Jacini, il Villari e in genere tutti quelli che hanno trattato queste
questioni, sono concordi su questa necessità. Il legislatore bavarese, quello
prussiano e quello inglese hanno pure provveduto a questo bisogno, affin di
completare le riforme agrarie.
In Baviera colla legge del 4 giugno 1848 si
istituivano le Casse governative (Ablösungskassen), che accordano
facilitazioni straordinarie ai contadini per l’affrancazione dei loro beni da
ogni censo, diritto dominicale, decima o prestazione feudale. Col pagamento della
Cassa per 38 anni, dell’ammontare completo di un’annualità equivalente al
primitivo censo dovuto, il contadino rimane proprietario libero della terra da
lui occupata. — In Prussia colla legge del 1850 vennero istituite le Banche
governative (Rentenbanken), da cui il contadino può ottenere il capitale
necessario per ricomprare il dominio diretto della terra da lui occupata. Col
solo pagamento poi del 5% sulla somma ottenuta, si libera completamente nel
termine di 41 anni da ogni debito verso la Banca; questi frutti vengono
regolarmene esatti dal percettore delle tasse, insieme colle altre imposte. —
Per la legge inglese del 1870 per l’Irlanda, lo Stato anticipa al coltivatore
le somme necessarie per migliorare il fondo, ed eventualmente per ricomprarlo; il
debito si estingue completamente nello spazio di 35 anni col pagamento annuo
del 5% sulla somma prestata. Lo Stato fa pure anticipazioni alle stesse
condizioni ai proprietari, perchè possano alla scadenza degli affitti pagare
agli affittuari i miglioramenti eseguiti da questi nei fondi.
Perchè qualcosa di simile fosse possibile in
Italia, e specialmente per le anticipazioni da farsi ai proprietari per
rimborsare i miglioramenti, bisognerebbe cominciare col semplificare il nostro
sistema ipotecario; e sul modello del sistema tabulario germanico, fare
del catasto un vero registro di stato civile della proprietà. Ma premessa una
tale riforma, non sarebbe possibile in Italia una organizzazione migliore del
credito fondiario, e sovrattutto di quello agricolo, indipendentemente dalla
azione diretta dello Stato? — Che ciò si possa fare per opera dei privati, lo
crediamo per ora impossibile. Finchè la rendita pubblica rende più del 5%, è
assurdo pensare che vi sia chi voglia impiegare i suoi denari ad un interesse minore,
in operazioni così scabrose e difficili come sono quelle di credito agricolo.
Si metteranno su banche agricole, e non si mancherà di costituire delle
Direzioni; ma o saranno imprese fittizie e che mirano soltanto al giuoco di
borsa, o falliranno necessariamente in breve termine, oppure faranno tutt’altre
operazioni che quelle di credito agricolo. L’esperienza ha già dimostrato la
verità di queste asserzioni. Istituti di credito autonomi, senza azionisti, e
che hanno la natura di Opere pie, come il Banco di Sicilia e quello di Napoli,
potrebbero sì disimpegnare questo ufficio importantissimo, molto più e meglio
di quel che non facciano ora, e servire di strumento all’effettuazione di
qualunque riforma agraria si volesse introdurre per via di legislazione. Su
questo obietto vorremmo attirare l’attenzione degli specialisti, i quali meglio
di noi potranno giudicare dei diversi modi pratici di utilizzare anche a scopi
sociali quelle ingenti forze. Certamente il Banco di Sicilia gioverebbe più
all’Isola e risponderebbe meglio al suo scopo, facendo mutui ai contadini a
modico interesse e ammortizzabili a rate, che non coll’imprestare milioni per
sorreggere imprese pericolanti, come recentemente alla Società di navigazione La
Trinacria.
Qualunque cosa si faccia però, converrebbe
premunirsi dall’eventualità molto probabile, e che già si verifica per molte
Opere pie destinate a sovvenire ai bisogni dei contadini, di vedere la classe
agiata approfittarsi, per far meglio l’usura a proprio vantaggio e a danno dei
contadini, di quegli stessi mezzi che lo Stato o gl’istituti di credito
fornirebbero allo scopo di sollevare le condizioni delle classi rurali, e di
cui fossero a lei affidate l’amministrazione e la distribuzione.
Magistratura speciale.
Un’altra misura che dovrebbe accompagnare ogni
riforma della legislazione agraria, è quella della creazione di una
magistratura speciale, che munita di un esteso potere discrezionale vegliasse
sull’attuazione delle nuove leggi, e giudicasse con procedura sommaria e con
poche spese per le parti, di qualunque vertenza civile tra padroni e contadini.
Anche in Germania e in Inghilterra si ritenne necessaria la istituzione di una
magistratura speciale come complemento delle riforme agrarie; e il Jacini e il
Villari ne reclamano l’urgenza. Dobbiamo però riconoscere, che in Sicilia, come
in gran parte d’Italia, non sarebbe tanto facile ottenere che una magistratura
siffatta riuscisse animata dallo spirito della nuova legislazione, e
presentasse nella pratica sufficienti garanzie d’imparzialità. Là dove domina
assoluta e prepotente la classe agiata, bisognerebbe premunirsi attentamente
dal pericolo di veder accaparrata da lei la nuova istituzione, la quale nelle
sue mani diventerebbe un nuovo strumento di potere e di oppressione; onde l’azione
della legge verrebbe resa vana per opera dello stesso magistrato locale
destinato a farla rispettare.
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