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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE TERZA                       RIMEDI E PROPOSTE
      • Capitolo I.   L’AZIONE DELLO STATO
        • § 105. — Emigrazione.
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§ 105. — Emigrazione.

Diremo ora soltanto che ogni impedimento che lo Stato opponga alla libera emigrazione dal Regno, equivale a un ingiustificato intervento a danno del lavoro, nella lottagiusta finchè pacifica — fra esso e il capitale. Riteniamo perciò come atto altamente lodevole il ritiro, recentemente avvenuto per fatto del Ministero di Sinistra, della circolare Lanza del 18 gennaio 1873, la quale esigeva dagli emigranti la prova — che essi abbiano i mezzi, oltrechè per fare il viaggio, anche per provvedere alla propria sussistenza durante il tempo che può presumersi necessario e non breve per trovar lavoro nel luogo ove intendono recarsi, e che presentino persona solvente la quale si obblighi per iscritto a pagare, occorrendo, il viaggio di ritorno285; e ciò pel caso che essi avessero ad essere rimpatriati a spese dei Consolati italiani. Si esigeva insomma dall’emigrante che provasse di possedere un capitale, la mancanza del quale è il motivo principale per cui emigra! Gli effetti di quella disposizione erano stati in primo luogo di rovinare il nostro nascente commercio di trasporti marittimi a cui toglieva tutta la emigrazione svizzera e della Germania del Sud, e di più di ricacciare i contadini nella casa da cui li cacciò la miseria e la disperazione, oppure di spingerli all’emigrazione clandestina. E gli emigranti clandestini che s’imbarcano nei porti di Francia, vanno incontro a ogni inganno e ad ogni sopruso, ignoranti come sono della lingua del paese e timorosi di reclamare presso i Consoli italiani perchè sanno di aver violato le patrie leggi. Stivati a centinaia nei bastimenti a vela, si fan loro soffrire la fame ed ogni più crudele patimento; e per colmo di sciagura vengono spesso sbarcati nell’America del Nord, mentre era stato pattuito di trasportarli a Buenos Ayres, o in qualche altro porto dell’America del Sud. Quell’intervento dello Stato nostro nell’emigrazione era una vera iniquità, e violava uno dei diritti più preziosi del libero cittadino286.

Si faccia, sì, una legge di tutela per gli emigranti, ma una legge di vera tutela, e non una legge restrittiva dell’emigrazione. Lo Stato intervenga pure, e a nome dell’umanità, con provvedimenti intesi a impedire gl’inganni e i soprusi cui vanno soggetti i nostri poveri emigranti per opera degl’incettatori, delle agenzie, dei capitani di veliere, e anche dei Governi di oltremare; e vi aggiunga consigli e informazioni; e tuteli nelle lontane spiaggie i nostri connazionali; e, ove voglia che la nostra emigrazione rechi il maggior utile al paese, provveda pure colonie italiane a cui dirigere la corrente degli emigranti. Questi sono interventi dello Stato che nessuno troverà ingiusti, contrari ai precetti dell’Economia politica.

 

 




285 Vedi: Ellena, Dell’emigrazione e delle sue leggi, nell’Archivio di Statistica. Anno I, fasc. 1. Roma, 1876, pag. 67.



286 Uno dei primi e più lodevoli atti del Ministero di Sinistra creato dal voto del 18 marzo 1876, fu, come abbiamo detto, il ritiro della circolare Lanza. È però da deplorarsi che ai primi fatti che hanno turbato l’opinione pubblica, alla notizia cioè dell’emigrazione in massa di molti contadini dal Mantovano, perchè privi affatto di mezzi di sussistenza, il Ministro dell’interno si sia lasciato indurre a recedere alquanto dai principii più liberali, con una circolare ai prefetti, in data del 20 settembre di quest’anno (1876). In essa, difatti, dopo molte proteste di rispetto per la libertà dei cittadini, si fanno distinzioni piuttosto sottili e pericolose tra emigrazione naturale ed emigrazione artificiale, dichiarando di voler rispettare quella, ed opporsi con tutti i mezzi a questa; e infine si prescrive ai prefetti, calcando le orme dell’abrogata circolare Lanza, di non rilasciare il passaporto a nessun emigrante, senza prima convincersi che il medesimo abbia i mezzi per sostenere le spese del lungo viaggio e per far fronte ai primi bisogni della vita nei primi giorni del suo arrivo nel nuovo Stato in cui vorrebbe recarsi. Questa disposizione è una nuova violazione pura e semplice della libertà dei cittadini, che la circolare asserisce di voler rispettare; ed è inoltre il mezzo più sicuro di spingere all’emigrazione clandestina, oppure a far prendere agli emigranti per le Americhe la via di Trieste o di Francia.






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