§ 100) nel trattare dell’azione dello Stato,
assicurare l’esecuzione nei loro fondi di tutti quei lavori che potessero
migliorarli, e più specialmente la costruzione di convenienti caseggiati rurali
tanto per scopi agricoli, come per abitazione dei lavoranti. Tali miglioramenti
si potrebbero stipulare espressamente nei contratti di affitto. Agli affittuari
in questo caso spetterebbe di mutare i sistemi attuali di coltivazione,
sostituendovi la lavorazione del fondo a economia, con salariati fissi o
giornalieri. Di questi diremo or ora.
Fitti ai contadini.
Quando invece di ciò si estendesse il sistema
degli affitti piccoli fatti direttamente dai proprietari ai contadini,
diventerebbe di suprema necessità l’introdurre la consuetudine di stipulare
cogli affittuari, sia dei patti per i miglioramenti come cogli affittuari
maggiori, sia una forma di «tenant-right», o diritto di affittuario,
sul genere di quello introdotto in Irlanda dal Land Act del 1870, che
garantisse il coltivatore della lunga durata del suo contratto, oltre il
compensarlo delle spese fatte nel fondo e dei danni di ogni capricciosa
evizione per parte del proprietario (
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