§ 135. — Lavoro di mezza
giornata.
Certo è che anche se tali provvedimenti o altri
simili non bastassero a togliere del tutto il lavoro dei fanciulli nelle
miniere, diminuirebbero però di assai il numero necessario per l’andamento di
una zolfara; onde sparirebbe la principale difficoltà, che, secondo quel che
dicono alcuni, s’incontra attualmente all’adottare sia per legge, sia
volontariamente, il sistema del lavoro di mezza giornata per i ragazzi, ossia
il half-time, che per effetto della legislazione tutelatrice dei
fanciulli è già stato introdotto in tutte le industrie inglesi. Intendiamo
parlare del sistema di far corrispondere al lavoro di 10 ore degli adulti, due
schiere di ragazzi di cui ognuna lavori sole 5 ore, l’una nelle ore del
mattino, l’altra in quelle pomeridiane. È all’introduzione di siffatto sistema
in Italia che dovrebbe mirare il legislatore nel dettare le prescrizioni
intorno alle ore di lavoro dei fanciulli, tanto nelle miniere che nelle
industrie manifatturiere. Con questo sistema si riparerebbe allo sconcio
attuale, tanto nelle grandi miniere, come in quelle piccole, in cui spesso non
sarebbe possibile di sostituire con opere grandiose la forza meccanica al
lavoro umano. Con qualunque provvedimento meccanico che diminuisca il bisogno
generale di ragazzi nelle zolfare, si ottiene inoltre il vantaggio di poter
senza difficoltà elevare il minimo dell’età che la legge richiede per l’impiego
dei fanciulli nelle miniere.
Per
queste ragioni ci sembra che anche considerata la questione dal solo punto di
vista industriale — poichè per ogni altro riguardo una legge tutelatrice dei
fanciulli è non solo utile, ma indubbiamente necessaria e indispensabile — una
legge che determinasse il minimum dell’età a cui si possano impiegare i
bambini nelle zolfare, e regolasse le ore di lavoro in modo da costringere
gl’industriali a introdurre per i ragazzi il sistema inglese del lavoro
alternativo, non produrrebbe gravi sconcerti nell’industria siciliana. E se
pure per effetto di essa si rallentasse alquanto la produzione, o se ne
arrestasse il movimento ascendente, non ne verrebbe perciò un gran male all’Isola,
visto che la quantità dello zolfo scavabile è una quantità fissa, e che
minaccia, con le proporzioni attuali di produzione annua, di non durare più in
là di altri 70 o 80 anni333.
Non vi è poi ragione alcuna per cui non si abbia
ad imporre, almeno alle amministrazioni delle grandi zolfare, l’istituzione di
scuole che i ragazzi dovrebbero frequentare per un dato numero di ore al
giorno, sotto pena di forti multe da imporsi alle amministrazioni stesse.
Questione umanitaria.
Quanto poi alla ragione umanitaria che troviamo
sempre in bocca degl’industriali, quella cioè che gli stessi genitori dei
fanciulli si opporrebbero ad ogni intromissione dell’autorità a tutela di
questi, la quale potesse diminuire i loro guadagni, non sappiamo annettervi nessuna
importanza. I genitori non hanno il diritto di rovinare la salute fisica e
morale delle loro creature per guadagnare di più, e nemmeno per campare: se si
ammettesse una tal massima si sovvertirebbe ogni principio morale, poichè si
dovrebbe ammettere pure che genitori facciano qualunque più turpe
mercato o strazio dei loro bambini, se ne possono ricavare un guadagno, e il
legislatore non dovrebbe mai averci che vedere.
Irregolarità nel pagamento
dei salari.
Non
diremo qui dei gravi sconci che si verificano nelle zolfare siciliane, riguardo
al pagamento dei salari ai minatori. Il salario convenuto è spesso più nominale
che reale; l’imprenditore della miniera paga gli operai quando più gli piace,
ogni quindicina, ogni venti giorni, o ogni mese, e si fanno continue partite di
conto. E nemmeno ci fermeremo sopra alcuni altri inconvenienti che pur si
riscontrano in qualche zolfara, dove l’amministrazione tiene una cantina,
presso la quale gli operai debbono provvedersi di tutto. Non è forse questa
talvolta l’ultima ragione per cui tanta parte dei guadagni dei minatori va
spesa in vini e liquori. Si verificano insomma i soliti danni del truck-system
di cui si sono occupate in Inghilterra tante Commissioni d’inchiesta, e la cui
repressione è stata oggetto speciale delle cure di quel Parlamento334.
Responsabilità del padrone
della miniera.
Quello che non ci sembra poter dar luogo ad ombra di dubbio è
che la legge dovrebbe stabilire chiaramente e seriamente la responsabilità del
padrone della miniera per ogni danno che nell’esercizio di essa avvenga agli
operai, qualunque sia la loro età335. Con ciò non solo si provvederebbe
più efficacemente che coi regolamenti e colle ispezioni preventive, ad
assicurare i minatori dalle frane e dalle altre disgrazie che avvengono per
l’imperizia e la trascuranza degli imprenditori, e che nelle zolfare siciliane
sono di una frequenza che fa spavento; ma si provvederebbe pure in parte a
garantire anche i ragazzi dai maltrattamenti, giacchè il padrone della zolfara per
coprire la propria responsabilità sarebbe costretto a vigilare a che i
picconieri, o altri operai, non carichino pesi soverchi sui fanciulli da loro
impiegati.
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