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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SECONDO   I CONTADINI
    • PARTE TERZA                       RIMEDI E PROPOSTE
      • Capitolo supplementare.   IL LAVORO DEI FANCIULLI NELLE ZOLFARE SICILIANE
        • § 135. — Lavoro di mezza giornata.
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§ 135. — Lavoro di mezza giornata.

Certo è che anche se tali provvedimenti o altri simili non bastassero a togliere del tutto il lavoro dei fanciulli nelle miniere, diminuirebbero però di assai il numero necessario per l’andamento di una zolfara; onde sparirebbe la principale difficoltà, che, secondo quel che dicono alcuni, s’incontra attualmente all’adottare sia per legge, sia volontariamente, il sistema del lavoro di mezza giornata per i ragazzi, ossia il half-time, che per effetto della legislazione tutelatrice dei fanciulli è già stato introdotto in tutte le industrie inglesi. Intendiamo parlare del sistema di far corrispondere al lavoro di 10 ore degli adulti, due schiere di ragazzi di cui ognuna lavori sole 5 ore, l’una nelle ore del mattino, l’altra in quelle pomeridiane. È all’introduzione di siffatto sistema in Italia che dovrebbe mirare il legislatore nel dettare le prescrizioni intorno alle ore di lavoro dei fanciulli, tanto nelle miniere che nelle industrie manifatturiere. Con questo sistema si riparerebbe allo sconcio attuale, tanto nelle grandi miniere, come in quelle piccole, in cui spesso non sarebbe possibile di sostituire con opere grandiose la forza meccanica al lavoro umano. Con qualunque provvedimento meccanico che diminuisca il bisogno generale di ragazzi nelle zolfare, si ottiene inoltre il vantaggio di poter senza difficoltà elevare il minimo dell’età che la legge richiede per l’impiego dei fanciulli nelle miniere.

Per queste ragioni ci sembra che anche considerata la questione dal solo punto di vista industrialepoichè per ogni altro riguardo una legge tutelatrice dei fanciulli è non solo utile, ma indubbiamente necessaria e indispensabile — una legge che determinasse il minimum dell’età a cui si possano impiegare i bambini nelle zolfare, e regolasse le ore di lavoro in modo da costringere gl’industriali a introdurre per i ragazzi il sistema inglese del lavoro alternativo, non produrrebbe gravi sconcerti nell’industria siciliana. E se pure per effetto di essa si rallentasse alquanto la produzione, o se ne arrestasse il movimento ascendente, non ne verrebbe perciò un gran male all’Isola, visto che la quantità dello zolfo scavabile è una quantità fissa, e che minaccia, con le proporzioni attuali di produzione annua, di non durare più in di altri 70 o 80 anni333.

Non vi è poi ragione alcuna per cui non si abbia ad imporre, almeno alle amministrazioni delle grandi zolfare, l’istituzione di scuole che i ragazzi dovrebbero frequentare per un dato numero di ore al giorno, sotto pena di forti multe da imporsi alle amministrazioni stesse.

 

Questione umanitaria.

Quanto poi alla ragione umanitaria che troviamo sempre in bocca degl’industriali, quella cioè che gli stessi genitori dei fanciulli si opporrebbero ad ogni intromissione dell’autorità a tutela di questi, la quale potesse diminuire i loro guadagni, non sappiamo annettervi nessuna importanza. I genitori non hanno il diritto di rovinare la salute fisica e morale delle loro creature per guadagnare di più, e nemmeno per campare: se si ammettesse una tal massima si sovvertirebbe ogni principio morale, poichè si dovrebbe ammettere pure che genitori facciano qualunque più turpe mercato o strazio dei loro bambini, se ne possono ricavare un guadagno, e il legislatore non dovrebbe mai averci che vedere.

 

Irregolarità nel pagamento dei salari.

Non diremo qui dei gravi sconci che si verificano nelle zolfare siciliane, riguardo al pagamento dei salari ai minatori. Il salario convenuto è spesso più nominale che reale; l’imprenditore della miniera paga gli operai quando più gli piace, ogni quindicina, ogni venti giorni, o ogni mese, e si fanno continue partite di conto. E nemmeno ci fermeremo sopra alcuni altri inconvenienti che pur si riscontrano in qualche zolfara, dove l’amministrazione tiene una cantina, presso la quale gli operai debbono provvedersi di tutto. Non è forse questa talvolta l’ultima ragione per cui tanta parte dei guadagni dei minatori va spesa in vini e liquori. Si verificano insomma i soliti danni del truck-system di cui si sono occupate in Inghilterra tante Commissioni d’inchiesta, e la cui repressione è stata oggetto speciale delle cure di quel Parlamento334.

 

Responsabilità del padrone della miniera.

Quello che non ci sembra poter dar luogo ad ombra di dubbio è che la legge dovrebbe stabilire chiaramente e seriamente la responsabilità del padrone della miniera per ogni danno che nell’esercizio di essa avvenga agli operai, qualunque sia la loro età335. Con ciò non solo si provvederebbe più efficacemente che coi regolamenti e colle ispezioni preventive, ad assicurare i minatori dalle frane e dalle altre disgrazie che avvengono per l’imperizia e la trascuranza degli imprenditori, e che nelle zolfare siciliane sono di una frequenza che fa spavento; ma si provvederebbe pure in parte a garantire anche i ragazzi dai maltrattamenti, giacchè il padrone della zolfara per coprire la propria responsabilità sarebbe costretto a vigilare a che i picconieri, o altri operai, non carichino pesi soverchi sui fanciulli da loro impiegati.

 




333 Vedi: Parodi, loc. cit., pag. 16.



334 Vedi: Comte de Paris, De la situation des ouvriers en Angleterre. Paris, 1873, pagg. 268-280.



335 A questo proposito raccomandiamo ai nostri legislatori i quattro articoli seguenti della legge dell’Impero Germanico, del 7 giugno 1871, che citiamo in francese, sulla fede della traduzione del signor Lyon-Caen, pubblicata nell’Annuaire de Législation étrangère pel 1872, pag. 264:

«Art. 2. — Celui qui exploite une mine, une carrière ou une fabrique, doit, lorsque son mandataire, son représentant, une personne chargée par lui de diriger ou de surveiller l’exploitation ou un de ses ouvriers cause par sa faute, dans les fonctions auxquelles il est employé, la mort ou la blessure d’un individu, payer la réparation du préjudice causé.

«Art. 3. — Les dommages-intérêts, dans les hypothèses des art. 1 et 2 comprennent:

« En cas de mort, les frais occasionés par les soins donnés au blessé et les frais d’enterrement; en outre la réparation du préjudice pécunaire souffert par le mort durant sa maladie par suite de son incapacité de travail totale ou partielle. Lorsque la personne morte était, au moment de sa mort, tenue d’une obligation alimentaire légale, le créancier des aliments, peut réclamer une indennité, si la mort du débiteur lui fait perdre sa pension;

« En cas de blessure, les dépenses nécessitées par le traitement et la réparation du préjudice pécuniaire causé au blessé par son incapacité de travail totale ou partielle, temporaire ou permanente.

«Art. 5. — Les entrepreneurs désignés aux art. 1 et 2 n’ont pas le droit d’exclure par avance ni de limiter à leur avantage (par un réglement ou une convention spéciale) l’application des dispositions contenues aux art. 1 à 3. Les clauses contraires a cette prohibition n’ont aucun objet legal.

«Art. 9. — La présente loi ne déroge pas aux lois particulières en vertu desquelles les entrepreneurs d’établissements désignés aux art. 1 et 2 ou toute autre personne sont tenus, à raison d’une faute personelle, de réparer le préjudice causé par les morts ou les blessures occasionnés par leur exploitation.

«Les prescriptions des art. 3, 4, 6 à 8 s’appliquent aussi dans ces hypothèses, pourtant sans préjudicier aux dispositions des lois particulières qui permettent à la personne lésée d’obtenir une indemnité plus forte».






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