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S. Alfonso Maria de Liguori
Apologia della Teologia Morale

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§ I - Si riferisce e si prova la nostra vera sentenza circa l'uso lecito delle opinioni probabili.

 

1. L'opera della mia teologia morale sento esser calunniata da taluni sul falso supposto che io seguiti il sistema del lasso probabilismo. Mi bisogna dunque, per disingannar costoro, che con brevità e chiarezza esponga al pubblico la sostanza del sistema ch'io veramente seguito.

 

2. Tre sono le sentenze circa l'uso lecito delle opinioni probabili. La prima è che possa lecitamente seguirsi l'opinione anche meno probabile per la libertà, ancorché l'opinione per la legge sia certamente più probabile. Questa sentenza è stata tenuta quasi comunemente dagli autori del secolo passato;


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ma noi diciamo ch'ella è lassa e non può lecitamente abbracciarsi. La ragione è, perché quando l'opinione per la legge è certamente più probabile, allora ella non è più dubbia con dubbio stretto, come avviene (secondo appresso spiegheremo) quando le opinioni così per la legge come per la libertà sono egualmente probabili, ma è moralmente certa, avendo per sé un fondamento certo di esser vera; dove all'incontro l'opinione meno probabile che sta per la libertà è priva di tal fondamento certo di esser vera. Ond'è che allora questa rimane tenuamente o almeno dubbiamente probabile a confronto dell'opinione più sicura; e perciò non è prudenza, ma grande imprudenza il volerla seguire. Poiché, quando apparisce all'intelletto con certezza che la verità sta più per la legge che per la libertà, allora non può la volontà prudentemente e senza colpa seguire la parte meno sicura; perché in tal caso l'uomo non oprerebbe per giudizio proprio o sia propria crudelità, ma per uno sforzo che colla sua volontà farebbe all'intelletto in rimuoverlo dalla parte che gli apparisce più vera ed applicarlo alla parte che non solo non gli apparisce vera ma neppure dimostra di aver fondamento certo di poter esser vera. Vi si aggiunge un'altra ragione, ed è che noi dobbiamo


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osservare quel precetto che possiamo giudicare esserci sufficientemente già proposto; e ben prudentemente dobbiam credere che sia abbastanza proposto allorché per l'esistenza della legge vi son motivi notabilmente più gravi. Qui fa quello che dice l'Apostolo: Omne autem quod non est ex fide, peccatum est. Rom. 14, 23. Il che significa che noi, per operar bene, dobbiamo esser moralmente certi dell'onestà dell'azione. Quindi affatto riproviamo quel principio falso de' probabilisti: Qui probabiliter agit, prudenter agit; perché ad operar bene non basta la sola probabilità, ma vi bisogna la certezza morale che la nostra azione sia onesta.

 

3. La seconda sentenza tenuta oggidì da altri scrittori moderni vuole che, per potersi seguire qualche opinione a favore della libertà, l'opinione che sta per la libertà sia moralmente certa. Questa sentenza noi giudichiamo che sia troppo rigida e che illaquei le coscienze, obbligandole a non poter seguire altre opinioni se non quelle che sono moralmente certe; quando che in questa operetta evidentemente dimostrerò esser certamente lecito l'uso delle opinioni egualmente probabili. Prego il mio lettore a non disprezzare questa mia proposizione, prima di leggere tutto quel che recherò a favore di questa sentenza. Il voler disprezzare quel


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che scrive un autore senza voler intendere quel che dice, non è caritàprudenza. Si legga e poi si condanni.

 

4. La terza nostra sentenza dunque dice che quando l'opinione per la libertà è ugualmente probabile che l'opinione per la legge, senza alcun dubbio può lecitamente seguirsi; eccettoché in materia di fede, in cui dee seguirsi la più sicura, come si ha dalla proposizione 4 dannata da Innocenzo XI. Come anche in materia di valore de' sacramenti, come si ha dalla proposiz. 1 dallo stesso Innocenzo XI proscritta. Lo stesso dee dirsi in materia di medicina, in cui il medico è tenuto ad usare i rimedj più sicuri, come insegnano comunemente i dottori. E così anche non possiamo servirci dell'opinione probabile col pericolo spirituale o temporale del danno del prossimo sempre che (s'intende) il prossimo sta in possesso certo del suo diritto. La ragione poi per cui tra due probabili eguali non vi è obbligo di seguire la via più sicura è perché una legge incerta non può indurre un'obbligazione certa, essendo che la legge dubbia non è abbastanza promulgata, sì che possa obbligare alla sua osservanza, come proveremo con mille autorità di S. Tomaso e di tutti i teologi. Quegli autori che tengono non esser lecito seguitare neppure l'opinione probabilissima si chiamano


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tuzioristi rigidi; gli autori poi o siano i probabilioristi moderni, che stimano lecito l'uso della probabilissima a favore della libertà e non richiedono che l'opinione per la libertà sia affatto certa, come vogliono i tuzioristi rigidi, sì che la contraria per la legge sia affatto improbabile, anche si chiamano tuzioristi, ma tuzioristi miti, poiché, per potersi servire dell'opinione meno sicura, vogliono ch'ella sia almeno moralmente certa, ma largamente, sì che la contraria più sicura non giunga ad esser probabile. Ma io nel § 2, n. 36 farò vedere con evidenza che questa sentenza del potersi valere della sola probabilissima per la libertà difficilissimamente da costoro potrà porsi in pratica senza grave scrupolo di coscienza di chi l'adopera. La proposizione pare ardua, e par che io voglia ridur la cosa all'estremo per render vana la loro sentenza; ma prego il mio lettore a legger ivi il mio discorso, e vedrà che, parlando secondo le massime di cotesti tuzioristi miti, quel che dirò non può negarsi. Prima però di passare avanti, mi conviene avvertire che, dando il nome a' detti teologi di autori moderni, non intendo dire con ciò che il loro sistema sia nuovo e di recente invenzione, mentre i medesimi s'impegnano dimostrare non esservi mai mancati i teologi che l'abbiano sostenuto; siccome


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coll'asserire ch'essi in vigore del loro sistema sarebbono obbligati a seguir sempre la tuziore. Lo dico appoggiato ad argomenti a mio sentimento abbastanza sodi, come si vedrà in appresso; non intendendo con tale asserzione condannare il loro sentimento corroborato di ragioni che ad essi compariranno pur anche abbastanza convincenti.

 

5. Il p. Eusebio Amort, soggetto ben noto da per tutto per la sua dottrina e per le diverse opere insigni date alla luce, in questi nostri ultimi tempi nella sua teologia morale e scolastica stampata nel 1733 in Bologna, dopo averla fatta emendare l'autore in Roma da Benedetto XIV, siccome ne l'avea supplicato, secondo si vede notato nella prefazione, scrive che dove l'opinione per la legge non apparisce notabilmente più probabile (si avverta che quando l'opinione è non dubbiamente, ma certamente più probabile, allora è ancora notabilmente più probabile), è moralmente certo che tal legge non obbliga; dicendo che Iddio, secondo la sua divina providenza, quando vuole che obblighi alcuna sua legge, è tenuto a renderla notabilmente più probabile: Quandocunque existentia legis non redditur credibilior non ipsa, moraliter certum est non dari legem; quia ex natura providentiæ divinæ Deus sicut tenetur suam religionem reddere


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evidenter credibiliorem non ipsa, ita etiam tenetur suam legem reddere notabiliter credibiliorem non ipsa. Theol. com. I, disp. 2, § 4, qu. 20, pag. 232. Quel non ipsa s'intende che Dio per obbligarci ad osservar la legge dee farcela conoscere più probabile non per sé stessa, ma per altri motivi. Onde lo stesso autore nella disp. 2, § 4, qu. 5, pag. 283, dice che quando vi sono due opinioni egualmente probabili, in hoc casu non datur lex directe prohibens, quia in hoc casu non datur sufficiens promulgatio legis, quæ est character inseparabilis et essentialis legis; siquidem sola legis promulgatio est illa qua lex fit credibilior non ipsa. Sicché la promulgazione è quella che la rende più credibile. E soggiunge che questo è stato anche il sentimento de' Padri, i quali nel dubbio stretto se vi sia o no la legge non hanno obbligato l'uomo a seguire l'opinione più sicura.

 

6. Ed in fatti S. Gregorio nazianzeno, orat. 39, parlando ad un certo Novaziano dice: An juvenibus viduis propter ætatis lubricum ineundi matrimonii potestatem facis? At Paulus hoc facere minime dubitavit, cujus scilicet te magistrum profiteris. At hæc minime post Baptismum, inquis. Quo argumento id confirmas? Aut rem ita se habere proba, aut, si id nequis, ne condemnes.


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6. Quod si res dubia est (nota), vincat humanitas et facilitas. Di più scrive S. Leone, ep. 9 ad Rustic. narbon. in præfat. in c. Sicut quædam, fin. dist. 14: Sicut quædam sunt quæ nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt quæ aut pro consideratione temporum aut pro consideratione ætatum oporteat temperari; illa consideratione semper servata ut in iis quæ vel dubia fuerint aut obscura id noverimus sequendum quod nec præceptis evangelicis contrarium nec decretis ss. Patrum inveniatur adversum. Dice sequendum, perché i superiori debbon temperare ogni rigore e non debbono obbligare i sudditi a seguire le opinioni più rigide dove le benigne non si trovano opposte ai precetti del Vangelo o ai decreti de' santi Padri. Si aggiunge quel che dice S. Agostino: Quod enim contra fidem neque contra bonos mores esse convincitur, indifferenter esse habendum. Dice convincitur: sicché non dee proibirsi alcuna azione, se non siamo convinti e moralmente certi ch'ella sia contro la fede o contro i buoni costumi. Lo stesso scrisse S. Bernardo: Sane ibi unusquisque in suo sensu securus abundet, ubi aut certæ rationi aut non contemnendæ auctoritati quod sentitur non obviat. Epist. ad Ugon. S. Victor., cap. 5, n. 18, vol. 1 oper. ex edit. maur. Paris. col. 634.


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7. Giovan Gersone scrisse che Dio non può obbligare alcuno ad osservare una legge, se prima non gliela manifesta: Necesse est dari manifestationem ordinationis ac voluntatis Dei; nam per solam ordinationem aut per solam suam voluntatem non potest Deus absolute creaturæ imponere obligationem. De vita spir., lect. 2, col. 176. Lo stesso scrisse il p. Gio. Ildefonso domenicano: Si dubium est an exstet talis lex, an in tali lege comprehendatur iste casus; durante dubio, non teneris te conformare tali legi. In I, 2, disp. 209, n. 11352. Lo stesso scrisse Giuseppe Rocafull preposito di Valenza: Casu quo, facta diligentia, non constat an lex sit imposita, sed res dubia manet, non obligat, sive sit lex vel præceptum naturale. Lib. 1 de leg. in comm. c. 4, n. 65. Lo stesso scrisse Melchior Cano scrivendo contro Scoto, che obbliga i peccatori all'atto di contrizione in tutti i giorni di festa: Jus humanum nullum est aut evangelicum quo hoc præceptum asseratur; proferant, et tacebimus. Relect. 4 de pœn. p. 4, qu. 2, prop. 3. Ed al n. 5 ivi soggiunge: Quoniam ignoro unde ad hanc opinionem doctores illi venerint, libere possum, quod non satis explorate præceptum est, negare. Sicché Cano sentiva non esser noi tenuti a quelle cose che non satis explorate sono comandate. Quindi


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Domenico Soto scrisse: Quando sunt opiniones probabiles inter graves doctores, utramque sequaris, in tuto habes conscientiam. De just et jure lib. 6, qu. I, art. 6 circa fin. Di più abbiamo S. Antonino, il quale chiaramente scrive che fra due opinioni egualmente probabili lecitamente possiamo seguire la più benigna: Secundum Cancellarium non plus vocet homini errare in articulo fidei... quam nec esse posset actus moralis contra aliquid agibile perpetratus, qui actus non dicitur certus ex Scriptura aut determinatione Ecclesiæ quod sit illicitus: sed constat quod in materia fidei licitum est ante determinationem Ecclesiæ tenere unam vel alteram partem sine periculo peccati etc. Ergo a simili licet unam opinionem in moralibus tenere juxta limitata superius, ubi saltem magis sapientes non sentiunt contrarium, cioè dove almeno l'opinione più sicura non apparisce più probabile. Part. I, tit. 3, cap. 10, § 10, verb. Revertendo. Lo stesso sente Du-Hamel autore moderno, theol. lib. 2, de actib. hum., cap. 3 in fin., il quale, citando il p. Gisberto, scrive che quando l'opinione per la libertà è veramente probabile e la contraria per legge non è molto più probabile, allora ben può seguirsi la più benigna. Hoc argumentum (cioè dell'uso dell'opinione probabile) magna prudentia


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temperatum nuper tractavit p. Gisbertus: primum enim postulat ut opinio ex utraque parte veram habeat probabilitatem, non fucatam; secundo, ne altera pene certa aut multo sit probabilior cum mitiore comparata: tum enim mentem multo probabiliori rationi cedere necesse est. E lo stesso dicono innumerabili altri gravi autori, come monsig. Abelly, monsig. Tapia, monsig. Alvarez, monsig. Ledesma, monsig. Angles, monsig. Zerola, monsig. Maldero, monsig. Tudesco arcivescovo di Palermo, monsig. Medina e monsig. Barbosa. Di più il card. Sfondrati, il card. Toledo, il card. de Lugo. Di più Cristiano Lupo e molti dottori della Sorbona e di Lovanio, come Gammacheo,

Du-Vallio, Isamberto, Millart, Davide Mauden, Giovanni Ferrerio, Lorichio, Francesco Silvio, Antonio Perez, Giovanni Wiggers, Pietro Navarro. Di più molti maestri domenicani, m. Bannez, m. Martino, m. Lorca, m. Montesino, m. Candido, m. Lopez, m. Medina e m. Alvarez e molti altri dottori, che tutti stan citati nell'opera grande Dell'uso moderato della probabile, insieme coi luoghi, come può vedersi alle pag. 295 e segg.

 

8. Sicché la mentovata ragione della nostra sentenza non è una semplice ragione, ma un principio certo, ricevuto ed insegnato da tutti i teologi e specialmente da


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S. Tomaso (come vedremo da qui a poco), cioè che la legge dubbia non ha virtù di obbligare perché allora non è a sufficienza promulgata. Allora è a sufficienza promulgato solamente il dubbio o sia la questione, ma non la legge; per esser sufficientemente promulgata la legge, bisogna che sia proposta e manifestata come certa, secondo abbiam detto e siccome dice S. Tomaso e tutti gli altri che riferiremo.

 

9. Ma veniamo alle prove chiare che abbiamo della nostra sentenza dalle dottrine del maestro angelico S. Tomaso. Insegna S. Tomaso che la legge è una regola e misura secondo la quale dobbiamo operare o pure astenerci da qualche azione: Lex quædam regula est et mensura actuum secundum quam inducitur aliquis ad agendum vel ab agendo retrahitur. Dicitur enim lex a ligando, quia obligat ad agendum. I, 2, quæst. 90, art. I. Indi insegna il santo Dottore che questa regola o sia misura della legge, affinché noi siamo tenuti ad osservarla, dee esserci manifestata colla promulgazione. Perciò nella stessa qu. 90, all'art. 4 propone il dubbio: Utrum promulgatio sit de ratione legis. E risponde così: Lex imponitur aliis per modum regulæ et mensuræ; regula autem et mensura imponitur per hoc quod applicatur his qui regulantur et mensurantur.


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Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus, qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio ipsa necessaria est ad hoc quod lex habeat suam virtutem. Dunque la legge prima di esser manifestata a ciascuno colla promulgazione, non ha virtù di obbligarlo all'osservanza di quella. Quindi da S. Tomaso vien definita la legge un ordine promulgato: Quædam rationis ordinatio ad bonum commune promulgata. I, 2, qu. 90, art. 4. La promulgazione dunque è talmente essenziale alla legge, affinché abbia forza di obbligare, che senza quella non può concepirsi alcuna legge obbligante; così scrive il dotto p. Pietro Collet continuatore di Tournely, e ne apporta la ragione: Lex enim, ut obliget, debet dari ut regula ac proinde innotescere; atque lex non innotescit nisi per promulgationem, cum per eam solam eo intimetur modo qui obediendi necessitatem inducit etc. E conseguentemente dice che la legge esistente nella mente del legislatore ha la virtù di obbligare solo in atto primo, cioè per quando sarà promulgata; ma, affinché attualmente obblighi, bisogna che sia applicata e manifestata a' sudditi (debet innotescere), acciocché essi con quella possano regolarsi.


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10. Questa promulgazione poi è necessaria così nelle leggi umane come nelle naturali e divine, secondo insegna lo stesso santo Dottore, il quale nel medesimo art. citato ad 1 si fa l'obiezione: Sed lex naturalis non indiget promulgatione; ergo non est de ratione legis quod promulgetur. E risponde: Dicendum quod promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam. Dice dunque che la promulgazione della legge naturale non si fa con modo umano per segni esterni, v. gr. per editti o bandi a voce, ma col lume naturale che Dio inserisce nelle menti degli uomini, e con quello a conoscer la legge. Ciò lo spiega più chiaramente Silvio, dicendo che la legge naturale allora attualmente si promulga a ciascuno quando ciascuno attualmente la conosce: Actualiter tunc (lex) unicuique promulgatur quando cognitionem a Deo accipit dictantem quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum. In I, 2, qu. 9, art. 4, in fin. Lo stesso scrive il cardinal Gotti, theol. tom. 2, tract. 5 de leg. qu. I, dub. 3, § 3, n. 18; e nel n. 21 ibid. dice che acciocché la legge obblighi in atto secondo, indispensabilmente richiedesi che sia a' sudditi promulgata: Ad hoc ut lex in actu secundo obliget, requiritur quidem


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indispensabiliter, ut subditis promulgatione proponatur. Soggiungendo immediatamente che sicut mensura in actu secundo non mensurat, nisi mensurabili applicetur; siccome la misura non può attualmente misurare, se non si applica alla cosa che dee misurarsi, così la legge non può esser misura e regola dell'uomo, se non gli vien proposta e manifestata. Lo stesso scrive Domenico Soto: Nulla lex ullum habet vigorem legis ante promulgationem, sed tunc instituuntur cum promulgantur. E dice che questa conclusione non patisce eccezione così nelle leggi positive come naturali: Itaque nullam exceptionem conclusio hæc permittit. Lo stesso conferma il p. Gonet, in clyp. theol., tom. 2, disp. 1, art. 3, n. 47, dove, per provare che ben può darsi l'ignoranza invincibile de' precetti naturali che mediatamente si deducono da' primi principj, argomenta così: Lex enim vim obligandi non habet, nisi applicetur hominibus per promulgationem; sed lex naturalis non promulgatur omnibus hominibus quantum ad omnia præcepta quæ sunt remotissima a primis principiis; ergo non obligat omnes quantum ad illa præcepta. Subindeque potest dari de illis ignorantia invincibilis et excusans a peccato.

 

11. Posto dunque che quando vi sono due


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opinioni egualmente probabili la legge è dubbia, e come dubbia non può obbligare, poiché allora non è la legge sufficientemente promulgata, ma solo è sufficientemente promulgato il dubbio o sia la questione se vi è o non vi è la legge, ecco il principio certo, non diretto, ma riflesso, ove i fautori della nostra sentenza fondano la certezza morale per cui lecitamente può seguirsi la opinione egualmente probabile.

 

12. Che poi si operi con sicurezza certa allorché il giudizio si appoggia ad un principio certo, benché riflesso, consta da' canoni e dal comune consenso de' teologi. Nel cap. Dominus 2, de secund. nupt., si dice che se il marito posteriore dubita della morte del primo marito di sua moglie, non può già domandare il debito conjugale; ma all'incontro egli è tenuto a renderlo alla moglie che in buona fede lo cerca: Debitum non deneget postulanti, quod a se tamen noverit nullatenus exigendum; sono le parole del testo. Ma come mai può il marito usar l'atto conjugale stando in dubbio della morte del primo marito e per conseguenza se quella sia o non sia una moglie? Lo può, si risponde, per lo principio certo riflesso che, stando la moglie in buona fede del valore del secondo matrimonio contratto, ella possiede ed ha il diritto certo di cercare il


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debito; del quale dritto non può esserne privata per lo dubbio del marito. Inoltre ciò si prova dal can. 4 Quid culpatur, caus. 23, qu. I, dove S. Agostino insegna così: Vir justus si forte sub rege homine etiam sacrilego militet, recte potest illo jubente bellare, si vice (alias civicæ) pacis ordinem servans, quod sibi jubetur vel non esse contra Dei præceptum certum est, vel, utrum sit, certum non est; ita ut fortasse reum faciat regem iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendat ordo serviendi. Stando dunque nel dubbio che la guerra sia ingiusta, lecitamente il suddito può militare col comando del suo principe; e come? Col giudizio appoggiato al principio certo riflesso che in dubbio il principe ha dritto di essere ubbidito, e perciò il suddito, sempreché non è certo che la guerra è ingiusta, dee ubbidire: vel utrum sit (contra Dei præceptum), certum non est; sono le parole del testo.

 

13. Di ciò non dubitano gli stessi nostri avversarj. Il p. Gianlorenzo Berti sostiene già contro di noi non esser lecito seguire l'opinione egualmente probabile meno sicura. Ma vediamo come lo prova. Lo prova col confutare due principj, anche da me tenuti per falsi, di molti autori probabilisti. Dicono questi probabilisti che per due principj può


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seguirsi l'opinione probabile meno sicura, e che per quelli il giudizio speculativo dubbio si rende certo in pratica. Il primo lor principio è quello tanto da essi decantato: Qui probabiliter agit, prudenter agit. Ma questo principio, dice il p. Berti e lo diciamo ancor noi, non può far lecito l'uso dell'opinione probabile, perché quando la contraria più sicura è ugualmente probabile, allora noi restiamo nel dubbio, e non abbiamo la certezza dell'onestà necessaria per bene operare: onde l'operante allora non opera prudentemente, ma imprudentissimamente, servendosi di un principio niente certo. Il secondo principio di tali probabilisti è che quando le opinioni sono ambedue probabili, allora l'uomo può sospendere il giudizio circa l'opinione più rigida ed avvalersi dell'opinione più benigna, appoggiandosi alla probabilità di quella. Ma ciò, come ben anche saviamente dice il p. Berti, neppure può renderci moralmente certi dell'onestà di quell'azione; perché una tal volontaria sospensione di giudizio va congiunta coll'ignoranza vincibile, anzi affettata; mentre la persona praticamente non deporrebbe il dubbio, ma resterebbe affettatamente nello stesso dubbio dell'onestà dell'atto. Dunque ben conchiude il p. Berti che, quando non si ha altro fondamento che della probabilità dell'opinione


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meno sicura, noi non possiamo di quella servirci. Ed io dico che la falsità di questi due principj adottati da' probabilisti ha indotti molti scrittori moderni a riprovare la nostra sentenza e ad acquistarci molti seguaci, non riflettendo che noi rifiutiamo i suddetti falsi principj e ci avvaliamo del principio indubitabile che la legge dubbia non può obbligare. Altrimenti sarebbe poi, come soggiunge il p. Berti, quando, oltre della probabilità dell'opinione, vi fosse un principio certo riflesso che ci rendesse praticamente certi dell'onestà dell'azione; perché allora il nostro giudizio si renderebbe certo per la certezza del principio riflesso a cui ci appoggiamo. Di ciò egli ne rapporta l'esempio del religioso che, nel dubbio se possa o no rompere il digiuno per attendere allo studio, ben può romperlo col precetto del superiore, che lo renderebbe certo di cibarsi senza colpa. Porta ancora l'esempio del possessore, che, nel dubbio se giustamente possiede un fondo, lecitamente può seguire a possederlo quando un dotto l'assicura che ha qualche ragione di possederlo: perché il possessore (secondo l'autorità di S. Agostino, che egli medesimo riferisce) non è tenuto a spogliarsi della roba legittimamente posseduta, se non è certo che quella non è sua; poiché questo è il jus che il legittimo possesso. Quindi il


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p. Berti generalmente conchiude con queste parole, parlando della certezza morale che ci qualunque principio certo, benché riflesso, di bene operare: Procul dubio potest hoc pacto ex reflexione mentis antea perplexæ fieri judicium practicum moraliter certum. Sicché non dubita che ben può formarsi praticamente l'ultimo dettame moralmente certo nelle opinioni dubbie non solo co' principj diretti, ma anche cogl'indiretti e riflessi. Il che fa certa la nostra sentenza, la quale si appoggia al principio evidentemente certo, come abbiam provato e vie più seguiremo a dimostrare, che la legge incerta, perché non è abbastanza manifestata, non può indurre un obbligo certo.

 

14. La stessa massima tenuta dal p. Berti sieguono i signori Ballerini nel loro libro intitolato: Moral. action. regula etc., seu Quæstio de opin. prob., i quali, benché seguaci della moderna rigida sentenza, nondimeno danno per certa la mentovata dottrina, dicendo: Quod in praxi ex directis principiis minime certis incertum est, ex certo reflexo principio fit omnino certum. E lo provano specialmente coll'esempio da noi addotto n. 12 nel cap. Dominus, della moglie che in buona fede domanda il debito. E soggiungono per maggior chiarezza le seguenti parole: In his omnibus exemplis


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observandum est reflexa principia particularem quæstionem non solvere, sed incertam relinquere; sola praxis certa est, eo quod principia reflexa praxis in eo dubio dirigendæ certam regulam figant. E lo stesso scrive il p. Gonet per certo. Manual., tom. 3, tr. 3, cap. 16 circa fin.

 

15. Ma vediamo che altro insegna S. Tomaso in conferma della nostra sentenza. Egli insegna nell'opuscolo de verit., q. 17, art. 3, che, per esser legato ciascuno da qualche precetto, non basta che ne abbia il dubbio, ma dee averne la scienza: Nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti. È noto che la scienza importa la cognizione certa di qualche cosa. Ed acciocché s'intenda che S. Tomaso in questo senso di cognizione certa suppone qui il nome di scienza, propone nello stesso luogo il quesito: Utrum conscientia liget; e poi dice: Ita se habet imperium alicujus gubernantis ad ligandum in rebus voluntariis illo modo ligationis qui voluntati accidere potest, sicut se habet actio corporalis ad ligandum res corporales. Actio autem corporalis agentis nunquam inducit necessitatem in rem aliam, nisi per contactum coactionis ipsius ad rem in qua agit. Unde nec ex imperio alicujus domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum cui imperatur. Attingit autem


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ipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti... Sicut autem in corporalibus agens corporale non agit, nisi per contactum; ita in spiritualibus, nisi per scientiam. La similitudine addotta da S. Tomaso non può esser più chiara e convincente a provare il nostro principio, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo. Dice il Santo che la scienza del precetto è a guisa di una fune che lega la volontà: siccome per legare una cosa materiale bisogna che attualmente le sia applicata la fune che la leghi e la costringa, così per legare la volontà dell'uomo a fare o lasciar di fare qualche azione è necessario che gli sia data la scienza del precetto; altrimenti l'uomo resta nella sua libertà. Sicché quando l'uomo resta nel dubbio se vi sia o non vi sia il precetto, come avviene quando vi sono le due opinioni egualmente probabili, egli certamente non ha allora la scienza del precetto, e perciò può seguire quella opinione che vuole.

 

16. Lo stesso vien dichiarato da S. Tomaso in altro luogo, cioè I, 2, q. 19, art. 16, dove fa il quesito: Utrum necessarium sit voluntatem humanam conformari voluntati divinæ in volito, ad hoc ut sit bona. Indi nello stesso art. 10 ad 1 il Santo si fa l'opposizione: Videtur quod voluntas hominis non


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debeat semper conformari divinæ voluntati in volito; non enim possumus velle quod ignoramus... Sed quid velit Deus ignoramus in pluribus; ergo non potest humana voluntas divinæ voluntati conformari in volito. E risponde: Ad primum dicendum quod volitum divinum, secundum rationem communem, quale sit scire possumus; scimus enim quod Deus quidquid vult, vult sub ratione boni. Et ideo quicumque vult aliquid sub quacumque ratione boni habet voluntatem conformem voluntati divinæ quantum ad rationem voliti. Sicché l'uomo, sempre che vuole alcuna cosa sotto qualche ragione di bene, già si conforma alla volontà divina. Soggiunge poi S. Tomaso ciò che fa al caso nostro: Sed in particulari nescimus quid Deus velit; et quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem divinæ voluntati. Dunque non siamo noi tenuti di conformarci alla volontà di Dio in particolare, e specialmente in quanto a' precetti ove questa divina volontà non ci è manifestata, siccome più distintamente lo dichiara il p. Gonet: Homo non tenetur conformari voluntati divinæ in volito materiali, nisi quando voluntas divina nobis præcepto vel prohibitione manifestatur. Clyp., tom .3, d. 6, art. 2, n. 37 in fin. Nel dubbio dunque di alcun precetto col quale Iddio ci comandi o ci vieti qualche azione in


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particolare noi non siam tenuti a conformarci alla divina volontà se non dopo che la medesima ci è stata manifestata; altrimenti, come dice Giovan Gersone, quando Iddio non ci manifesta la sua volontà, non può obbligarci a seguirla: Necesse est dari manifestationem ordinationis ac voluntatis Dei; nam per solam suam voluntatem nondum potest Deus absolute creaturæ imponere obligationem. De vit. spir. etc. lect. 2.

 

17. E lo stesso c'insegna s. Tomaso in altro luogo, 2, 2, qu. 104, art. 4, ove dimanda: Utrum in omnibus Deo sit obediendum. Il Santo dice di sì; ma poi ad 3 si fa l'obiezione: Quicumque obedit Deo uniformat voluntatem suam voluntati divinæ etiam in volito: se non quantum ad omnia tenemur conformare voluntatem nostram voluntati divinæ, ut supra habitum est, I, 2, qu. 19, art. 10, ch'è il luogo già da noi riferito di sopra: ergo non in omnibus tenetur homo Deo obedire. E risponde così: Ad tertium dicendum quod etsi non semper teneatur homo velle quod Deus vult eum velle, et homini præcipue innotescit per præcepta divina etc. Sicché l'uomo dee ubbidire a dio e conformarsi alla di lui volontà circa i precetti, non già in tutte le cose che Dio vuole, ma solamente in quelle che vuole Iddio che noi vogliamo, quod Deus vult nos


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velle. Ma come sapremo noi quel che Dio non solo vuole, ma vuole che ancora noi vogliamo? Lo sapremo, dice S. Tomaso, quando ci sarà ciò manifestato per li suoi divini precetti: Et homini præcipue innotescit per præcepta divina. Non basta dunque la notizia dubbia del precetto per obbligarci ad osservarlo qual volere di Dio, ma è necessaria la cognizione certa e manifestata: ciò significa certamente la parola innotescit.

 

18. Dal che si vede che S. Tomaso è stato sempre uniforme in ammaestrarci che la legge dee esser certa per obbligarci ad osservarla. Egli ha detto che la promulgazione della legge naturale allora si fa agli uomini quando essi per mezzo del lume di natura ne hanno la cognizione: Quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam. I, 2, qu. 90, art. 4 ad I. Dice cognoscendam: dunque l'uomo è obbligato alla legge quando col lume naturale la conosce, non già quando ne dubita. Inoltre ha detto S. Tomaso che questa cognizione della legge (chiamata da lui misura, perché con quella dee misurare l'uomo le sue azioni), per obbligarlo all'osservanza di quella, dee essere certissima: Mensura debet esse certissima. I, 2, qu. 19, art. 4 ad 3. Inoltre ha detto che siccome la fune non lega se non è applicata col contatto, così


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il precetto non lega se non è applicato a' sudditi colla scienza del medesimo. Soggiungendo: Unde nullus ligatur per præceptum, nisi mediante scientia illius præcepti. Opusc. de verit., qu. 17, art. 3. Ha detto che l'uomo allora solamente è tenuto ad ubbidire alla divina volontà quando questa divina volontà gli è manifestata per mezzo de' precetti: Et homini (quod Deus vult) præcipue innotescit per præcepta divina. I, 2, q. 19, a. 10. Queste espressioni dunque di S. Tomaso, cioè che la legge dee esser conosciuta, che niuno vien legato dal precetto se non per la scienza del precetto, che la legge per obbligare dee esser certissima, che non siam tenuti di conformarci alla divina volontà se non quando ella ci è manifestata per mezzo de' precetti, non possono altro significare tranne che la legge non obbliga se non quando è conosciuta, se non quando è certissima, se non quando se ne ha la scienza e se non quando è palesata.

 

19. Questo poi che dice S. Tomaso vien confermato da quel che dicono tanti altri santi e dottori. S. Isidoro dice: Erit autem lex manifesta. In can. Erit autem, dist. 4. S. Raimondo scrisse; Non sis pronus judicare mortalia peccata ubi tibi non constat per certam Scripturam. Lib. 3 de poenit., § 21. S. Antonino scrisse: Quæstio in qua


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agitur utrum sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ aut canonis Ecclesiæ vel evidens ratio, periculosissime determinatur. P. 2, tit. 1, c. 11, § 28. E ne apporta la ragione, dicendo che colui il quale nel dubbio determina esser mortale un'azione di cui prudentemente si dubita se sia mortale ædificat ad gehennam, cioè mette in pericolo di dannazione chi facesse quell'azione. Lo stesso scrisse Giovanni Nyder, citando anche Bernardo di Chiaramonte: Ex quo enim opiniones sunt inter magnos, et Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quam voluerit. In consul., par. 3, cap. 20. Lo stesso scrisse Gabriele Briel nell'anno 1480, dicendo: Nihil debet damnari tanquam mortale peccatum de quo non habetur evidens ratio vel manifesta auctoritas Scripturæ. In 4 sent., d. 16, q. 4, concl. 3. Lattanzio scrisse: Stultissimi hominis est præceptis eorum velle parere quæ utrum vera aut falsa sint dubitatur. Lib. 3 inst., cap. 21. Nel cap. 13 Cum in jure, de offic. et pot. judic. deleg., si dice: Nisi de mandato certus exstiteris, exsequi non cogeris quod mandatur. Domenico Soto parlando della legge dice che, per obbligare la medesima, dovendo esser ella la regola delle nostre azioni, è necessario che l'uomo intueatur eam, cioè che chiaramente


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la conosca: Qui regula utitur, eam intueri necesse est. De just., lib. I, qu. I, art. 4. Così anche Benedetto XIV scrisse nelle sue notificazioni, notif. 13: «Non debbono imporsi legami quando non vi è una manifesta legge che gl'imponga».

 




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