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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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951. AI PADRI E FRATELLI DELLE QUATTRO CASE DEL REGNO.

Atto con cui il Santo notifica quanto e come si era deliberato nell'Assemblea generale, e relative disposizioni.

Viva Gesù, Maria e Giuseppe!

PAGANI, 26 GIUGNO 1780.

Avendo il Re nostro Signore (Dio guardi!) con un suo real dispaccio, spedito ai 21 agosto 1779, approvato che nelle nostre quattro case del Regno, cioè de' Ciorani, Nocera, Iliceto e Caposele, vi sia che agli altri presieda per l'interiore regolamento delle medesime, e che vi si distribuiscano altresì gli offizi necessari, essendo perciò stati perciò sinora precari detti offizi, abbiamo stimato, in virtù di detto real dispaccio, doversi procedere all'elezione de' nuovi officiali pel buon governo della Congregazione.

A tal effetto, sino dai 28 marzo del corrente anno, con nostra lettera indirizzata alle quattro case suddette abbiam ordinato che da ciascuna delle medesime si elegessero due deputati, i quali dovessero intervenire ad una Assemblea generale per le suddette quattro case, per risolvere in essa tutto ciò che si stimava necessario per il buon governo della Congregazione, cioè per devenire alla elezione degli Assistenti, o siano Consultori, e Rettori delle suddette case una cogl'altri Officiali.

All'incontro, non essendovi legge valevole che fissasse la durata del nostro officio di Rettor Maggiore,1 anche perché ci vediamo gravati dagli anni, e per altri motivi espressi nell'atto di nostra rinuncia, abbiamo creduto necessario di sgravarci dal peso del governo della Congregazione: ché però abbiamo ceduto realmente e spontaneamente all'officio di Rettore Maggiore;


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ma alle molte e replicate istanze de' deputati suddetti delle quattro case, come al desiderio comune di tutti, i quali hanno voluto confermarci nel detto officio di Rettore Maggiore, abbiamo stimato cedere ed arrenderci alle loro persuasive, sagrificandoci in questa età cadente al bene della Congregazione.

Per questo noi, come Rettore Maggiore della Congregazione esistente nelle quattro case suddette del Regno, oggi 26 giugno del corrente anno 1780; in virtù e sequela del prelodato dispaccio di agosto 1779 e del nuovo Regolamento accettato nella maniera spiegata e colle necessarie riserbe1, espressate in un'altra carta pure sottoscritta di nostra propria mano, e degli anzidetti deputati generali; col parere, consiglio e voto de' medesimi, eleggiamo in Assistenti generali i Reverendi Padri D. Bartolomeo Mattia Corrado, D. Andrea Villani, D. Antonio Maria Tannoia, D. Pietro Paolo Blasucci, D. Alessandro de Meo e D. Giuseppe Maria Pavone, come ancora eleggiamo in Procuratore generale delle suddette quattro case il Padre D. Giov. Battista di Costanzo; e come tali vogliamo, ordiniamo che sieno da tutti gli individui delle quattro case suddette riconosciuti e ricevuti.

Ma, perché per la nostra età cadente conosciamo non poter reggere solo al peso dell'intiero governo della Congregazione: perciò, anche col parere, consiglio e voto de' mentovati deputati delle suddette quattro case, siamo venuti nella risoluzione di

 


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eleggerci in Vicario Generale, o sia Coadjutore D. Bartolomeo Mattia Corrado, eletto da noi per Assistente, al quale comunichiamo a tal effetto tutta l'autorità necessaria che presso di noi risiede; ben vero però che, negli affari più importanti, vogliamo noi starne intesi.

Comandiamo intanto che, da tutti delle suddette quattro case, sia l'anzidetto D. Bartolomeo Mattia D. Corrado per nostro Vicario riconosciuto e ricevuto.

Volendo inoltre provvedere al buon governo immediato delle più volte menzionate quattro case del Regno, vogliamo che, da tutti gl'individui delle medesime rispettive, siano riconosciuti e ricevuti per Rettori locali: i Reverendi Padri D. Diodato Criscuoli, per la casa di Ciorani; D. Giuseppe Gaetano Cardone, per questa di Nocera; D. Sosio Lupoli, per la casa d'Iliceto; D. Lorenzo Negri, per la casa di Caposele, similmente eletti tutti col parere, consiglio e voto de' suddetti deputati delle quattro case: intendendo, con questa nuova elezione, derogare ad ogni altra, fatta per il passato; cassando, nel medesimo tempo, ogni altra nostra patente fatta di Vicario, come ancora ogni altra carta e lettera, continenti creazioni o elezioni di Rettori, Superiori, Consultori generali e locali, ed Ammonitori.

In fede di che, ne abbiamo fatta fare la presente, sottoscritta di nostra propria mano e segnata col solito segno.

PAGANI, 26 giugno 1780.

Il Padre Avena, altro votante deputato della casa d'Iliceto, chiamato per intervenire alla detta elezione, ha ricusato d'intervenirci; perché questa mattina stessa ha rinunziato, come ha detto, alla sua deputazione.

ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, Rettore Maggiore.

Bartolomeo Mattia Corrado, deputato della casa di Ciorani.

Michele Tozzoli, deputato della casa di Ciorani.

Alessandro di Meo, deputato della casa di Nocera.

Giuseppe Gaetano Cardone, deputato della casa di Nocera.


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Francesco Amati, deputato della casa d'Iliceto.

Vincenzo Genino, deputato della casa di Caposele e secretario L. S.

Ita et tales sunt, et in fidem sigilli. Notarius Joannes de Novi. Angriae- L.+ S.

Conforme ad una copia che si conserva nel nostro archivio generalizio di Roma.




1 Cioè nessuna legge emanata dalla civile autorità, essendo che, pel Breve Pontificio del 25 febbraio 1749 Ad pastoralis dignitatis fastigium, era stato dichiarato Alphonsus de Liguori Congregationis SSmi Redemptoris perpetuus Rector.



1 Nell'Assemblea generale, quelli che stimarono necessità accettare il Regolamento non lo fecero incondizionatamente, ma colle debite riserve. Vollero solo evitare la distruzione legale dell'Istituto, ed intanto prender tempo e trovar modo di ottenere dal Re più larghe concessioni, che valessero a salvare la sostanza della Regola, già approvata dalla S. Sede. Quindi non deve essere ragione ad alcuna maraviglia se pure il Santo venisse indotto a sottoscrivere l'atto relativo. I Padri rappresentanti le case dello Stato Pontificio si astennero affatto dal votare ed erano contrari, per non riconoscere menomamente la potestà reale, forti come erano della autorità Pontificia sotto la cui dominazione liberissimi si ritrovavano. Ma neppure avrebbero potuto prender parte legale alla votazione, essendo sforniti del regio placito, cosa che pur in ossequio della regia potestà si prescriveva !




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