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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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968. AL SOMMO PONTEFICE, PIO VI.

Per mezzo di una accurata esposizione de' fatti e ragioni, riguardanti la storia e l'accettazione del Regolamento, si scusa presso il S. Padre e domanda la grazia della riunione desiderata.

Viva Gesù, Maria e Giuseppe!

[NOCERA DE PAGANI, 15 DICEMBRE 1780.]

Beatissimo Padre,

Colla più rispettosa rassegnazione, prostrato innanzi alla Santità Vostra, vengo ad esporle come, dacché m'applicai con alcuni altri sacerdoti alle missioni de' contadini delle provincie di questo regno più abbandonati, tuttoché per lo stabilimento di tal'Opera incontrati avessi continui ostacoli e contraddizioni, non mai però ho provate quelle angustie, che ho sofferte in questi ultimi penosissimi giorni di mia vita, per vederla,


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dopo tanti stenti e fatiche, in procinto di perdersi con indicibile danno di tante povere anime.

Feci perciò pervenire a piè di Vostra Beatitudine la notizia di queste mie interne afflizioni, per mezzo dell'Eminentissimo Cardinal Banditi, supplicandola a non permettere la perdita di un'Opera tanto profittevole e necessaria per un Regno, ove la messe è grande e gli operai son pochi; giacché, in quelle circostanze, non mi si permettea far giugnere diversamente le mie umili suppliche al Pontificio Trono.

Pregai dunque quel degnissimo Porporato che avesse fatto presente alla Santità V. un rescritto della S. C. de' Vescovi e Regolari ex audientia Sanctissimi del 25 settembre, corrente anno, con cui fu non solo destinato al governo delle case della Congregazione de' miei compagni, site nelle diocesi di Veroli e Benevento, il P. D. Francesco de Paola, fino a nuovo ordine, ma furono ben anche smembrate quelle case da queste del Regno, e fu dichiarato d'essermi io co' miei seguaci reso indegno di poter essere più considerato come membro della Congregazione del SS. Redentore, e di poter godere le prerogative e grazie alla medesima concesse da cotesta S. Sede, per aver abbandonato l'Istituto professato colle Regole approvate nel 1749 dalla s. m. di Benedetto XIV, e per aver adottato un nuovo sistema essenzialmente diverso, e Le avesse esposti i fatti genuini concernenti all'imputazione fattami; acciocché fosse restata sincerata la sua sovrana mente.

Sottometto ora a suoi purgatissimi occhi l'irreparabile ruina che ne seguirebbe dall'esecuzione di tal Rescritto.

Questa Congregazione, Beatissimo Padre, è nata nel Regno, ed i soggetti che la compongono, a riserba di due o tre, son tutti regnicoli. Le fondazioni nello Stato [Pontificio] si son fatte da più anni, e specialmente una nella diocesi di Benevento conta più di 25 anni, e pure niuno statista vi si è ancora ritirato. Che se le case dello Stato restassero perpetuamente divise da queste del Regno, l'Opera delle missioni dovrebbe per necessità andarsi a dismettere, per non esservi modo di rimpiazzare gl'individui


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che, col tempo, infallibilmente hanno da mancare per morte o per altro accidente, nelle suddette case di Veroli e Benevento; e perché spargendosi, siccome si è incominciata a spargere, la voce che la Congregazione formale è presso di quelle soltanto, e che i soggetti di queste case di Regno non sono più considerati dalla Santità Vostra come membri di tal società, e dichiarati indegni di godere le prerogative e grazie alla medesima concesse dalla S. Sede, nemmeno i nostri nazionali farebbero più istanza di essere ammessi in dette case di Regno, e né tampoco i vescovi, per l'osservanza dovuta a' Suoi venerandi oracoli, ci chiamerebbero più a missionare nelle diocesi del Regno istesso; ed ecco perduto il gran bene che si è incominciato a fare quivi e nello Stato: ch'è quello appunto, che con amare lagrime piango di continuo avanti al Crocifisso.

E qui imploro l'innata clemenza di Vostra Beatitudine a degnarsi sapere che, attesa la scarsezza degli operarî in questi due regni di Napoli e Sicilia, tali e tante sono state sinora le richieste delle missioni, che son arrivate a spedirsi in ogni anno da questa Congregazione sei o sette compagnie di missionarî, i quali, girando otto mesi continui per le provincie dell'uno e l'altro regno, han fatte sino a 50 missioni l'anno. Lascio poi di ragguagliarla di tante novene ed esercizî spirituali fatti, con sommo profitto, ad ogni ceto di persone nel decorso dell'anno.

Or tutto questo bene verrebbe, Beatissimo Padre, a perdersi, qualora la Santità Vostra che, qual Pastore universale del gregge di Gesù Cristo, si ha fatto un nome immortale in cercar dappertutto i pascoli per alimentarlo, non già in permetterne la distruzione, facendo uso della sua paterna carità, non riunirà, colla stessa reciprocanza di prima, sotto la sua Pontificia protezione le case di tal Congregazione, quelle cioè dello Stato e queste del Regno.

L'espressata determinazione della S. C. è stata fondata sull'imputazione fattami, d'aver abbandonato l'Istituto professato, con avere adottato un sistema tutto contrario.


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Ma ove così fosse, il gastigo e la pena avrebbero dovuto essere personali per me ed i miei seguaci, senza venire alla divisione delle case, con evidente pericolo dell'esterminazione delle une e delle altre.

Il fatto però si è che, se avvedutamente si considera il voluto nuovo sistema, a chiare note si vede che l'Istituto è lo stesso, istessissimo il fine, il vivere, gli obblighi de' Congregati e il governo interiore dell'Adunanza; e tutto ciò che si è detratto dalla Regola del 1749 non ha punto alterato l'Istituto, e riducesi all'avere adattate esse Regole a' reali stabilimenti, fatti dal Re Cattolico per detta Congregazione, tanto allorché concesse il suo reale assenso per la fondazione respettiva di queste quattro Case di Regno, quanto allorché presentai il Breve Apostolico della conferma al real trono per ordine espresso di S. Maestà Cattolica istessa, e per ottenere il regio exequatur secondo le leggi del Regno. E tutti questi reali dispacci, con altri confacenti documenti, inviai all'Eminentissimo Cardinale Banditi, affinché si fosse compiaciuto d'umiliarne a Vostra Santità il contenuto, e l'avesse sincerata che da quel Monarca a dirittura furono alcuni punti di regola prescritti, e che non potea diversamente condurmi, per salvare l'opera dell'Istituto, se non che chinando il capo al prescritto del Sovrano.

Cosa mai potea io fare, Beatissimo Padre, quando S. M. Cattolica m'accordò il suo real permesso per le prime fondazioni della Congregazione, con espressa dichiarazione: che le di lei case non avessero avuto forma d'abitazione di religiosi; fossero servite per semplici ritiri di preti secolari, ove ognuno vivuto fosse come nella propria casa, e detti ritiri durati fossero ad arbitrio e beneplacito della Maestà Sua? Potea io replicare a quel sovrano, quando, osservate ch'ebbe le Regole dalla S. Sede approvate, se ne servì per modellare sulle medesime uno stabilimento generale, con cui diverse condizioni prescrisse, che affatto non combinavano con alcuni punti, e specialmente con i voti e 'l giuramento della perseveranza, conchiudendo che, con tali condizioni e non altrimenti, permettea la sussistenza delle


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sole quattro case, e non più, che trovavansi allora fondate? Se non avessi accettato tal legge datami da quel provido Monarca, avrei dovuto ad un istante lasciar l'impresa dell'opera delle missioni, con incorrere nell'indignazione reale; giacché altre case, fuori di quelle del Regno, non avea allora la Congregazione, in cui si fosse potuto proseguire l'esercizio di detta opera.

Stimai dunque bene assoggettarmi col fatto a tal sovrana legge, e ne partecipai la notizia alla Santità di Benedetto XIV, supplicandola di nuovo, come avea fatto anche prima, della di lui autorevole mediazione, per l'impetrazione del regio placito sull'intera Regola da esso stesso approvata. Degnossi riscontrarmi che l'avrebbe fatto ben volentieri; ma le replicate raccomandazioni di quel S. Padre a nulla giovarono.

In questi ultimi tempi poi, essendosi mossa una fiera tempesta che minacciava la totale distruzione dell'intera Congregazione, sol perché ci s'imputava l'inosservanza delle condizioni prescritte in quello stabilimento reale, e particolarmente d'aver fatto uso della Regola approvata dalla S. Sede, in opposizione de' precitati reali dispacci e senza che fosse stata munita di regio placito, in comprova di che fu dedotto un esemplare della Regola istessa, stampata in Roma nell'anzidetto anno 1749: vi fu un ministro del Re che, per sovrano incarico, consigliò a S. Maestà l'abolizione del nostro Istituto. E la real Camera di S. Chiara, che dovea decidere definitivamente coll'intervento di due avvocati fiscali, uno cioè della Corona e l'altro del real Patrimonio, non era lontana dal consigliare al Re medesimo che vietata ci avesse ogni forma di Congregazione: val quanto a dire i Superiori, il noviziato e studentato, i Capitoli generali, i voti, il giuramento della perseveranza e l'uso di qualsivoglia regola, come altresì l'uso di qualsivogliano privilegi apostolici.

Tutto questo fuoco s'accese, Beatissimo Padre, non perché fosse costato che quella Regola s'osservava in tutta la sua estenzione, ma solamente perché trovavasi in istampa, e se ne supponeva seguentemente la pratica.


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Per scansare intanto una ruina così imminente, feci gli ultimi sforzi affin di ottenere il real assenso sulla Regola del 1749, adattata però alla polizia del Regno ed agli stabilimenti reali, prima che dalla real Camera venuto si fosse alla premeditata decisione.

L'ottenni per una grazia speciale, e così mi riuscì di salvare dal naufragio l'Opera delle missioni e queste case del Regno, con quelle dello Stato, le quali eransi prese anche di mira. Ma usai tuttavolta la possibile attenzione, per salvare eziandio l'Istituto nella sua sostanza.

Da quanto mi ho dato l'onore d'esporle umilissimamente, ben vede la Santità Sua il pericolo in cui era questa povera Congregazione e la condotta che da me si è tenuta per salvarla, e che in queste critiche circostanze altro non si è fatto, se non che presentarsi alla Maestà del Re la Regola dalla S. Sede approvata, in quella forma che dal Re Cattolico fu circoscritta, e che da noi col fatto si praticava in tutto quello riguardava la polizia e la temporalità.

Onde facilmente mi lusingo che, persuasa di quanto sinceramente L'ho umiliato, non sarà per negare da ogg'innanzi a me ed a miei compagni la sua primiera grazia, la riunione delle prefate case della Congregazione, e il suo Pontificio permesso di poter continuare a travagliar nella vigna del Signore, in questi due bisognosi regni di Napoli e Sicilia, con prescriverci per la riunione suddetta quella legge che stimerà più espediente.

E con tal sicurezza chiedo a Vostra Santità l'apostolica benedizione e Le bacio riverentemente il piede.

Della Santità Vostra

Nocera de' Pagani, 15 dicembre 1780

Umilissimo ed ossequiosissimo figlio obbedientissimo

ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, vescovo.

Conforme all'originale esistente nell'archivio della S. C. de' Vescovi e Regolari: busta Liguorini 1806.




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