Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 606 -


995. AL SOMMO PONTEFICE PIO VI.

Esposte le ragioni, onde fu mosso ad accettare il Regolamento e dimostrato come questo, dopo le ultime concessioni, convenga almeno nei punti sostanziali colla Regola, supplica per la restituzione delle case del Regno allo stato primitivo.

[MESE DI GIUGNO 1781.]

Beatissimo Padre,

Monsignor de' Liguori, Rettor Maggiore della Congregazione del SSmo Redentore nel regno di Napoli, genuflesso

a piedi della S.V., umilmente espone, come nel 1749 impetrò


- 607 -


dalla S. Sede il Breve di approvazione delle Regole e dell'Istituto di detta Congregazione, ma non poté giammai ottenere dalla Maestà del Re il regio Exequatur sul detto Pontificio Breve, per quante premure ne avesse fatte.

Che anzi nel 1752, il monarca delle Spagne, allora sovrano del regno suddetto, con dispaccio dichiarò le case dell'Istituto, site nel Regno, incapaci d'acquistare e possedere in comune beni stabili e qualunque altra sorta di annue rendite. Ordinò che le robbe, acquistate fino a quel punto, amministrate fossero da' vescovi de' luoghi ove le case esistevano, i quali dessero una giornaliera sovvenzione ai respettivi individui, fino a che però si esercitasse l'Opera delle missioni. Comandò che fosse stato lecito a ciascun Congregato ritenere i propri e patrimoniali beni; ed in fine di detto dispaccio, si spiega così: "Con queste condizioni e non altrimenti, S. M. permette a' detti sacerdoti di convivere nelle sole quattro case di Nocera, Ciorani, Iliceto e Caposele, e non in altre; purché vivano da preti secolari, e sempre subordinati agli Ordinarî, non reputando S. M. dette case come collegî e comunità.-" Sicché dovette l'oratore uniformarsi a detta sovrana legge.

Furono indi incolpate le case del Regno di osservare la Regola, approvata da questa S. Sede e non munita di regio exequatur, e che in detta Congregazione si vivesse a forma di comunità e collegio contro la mente di S. M. Cattolica; perché si creavano Superiore generale, Superiori particolari nelle respettive case, officiali alti e bassi, si tenevano noviziato e studi, e si facevano i voti semplici di castità, ubbidienza, vita comune e povertà, col voto e giuramento di perseveranza, e perché si erano ottenuti alcuni privilegi da questa S. Sede. Ed essendo queste accuse state rimesse da S. M. all'avvocato fiscale D. Ferdinando de Leone, fu costui di parere, esser tutto ciò contrario agli ordini di S. M. Cattolica; e consigliò perciò al Re di proibire ulteriore recezione di giovani, e che i novizi e studenti si rimandassero alle di loro case, e si proibisse ai Congregati il vivere con voti con Regole ecc.


- 608 -


Per non vedere dunque dismettere le case della Congregazione nel Regno, fu consigliato all'oratore (giacché si stimava impossibile ottenere il regio exequatur sul riferito Breve)di domandare a S. M. una particolare approvazione delle sole Regole, e ne fu commessa l'esecuzione ad un individuo1 della stessa Congregazione. Ma siccome costui presentò sotto altra forma e monche le dette Regole, senza però l'intelligenza degli altri individui di dette case, così l'approvazione, accordata da S. M. nel mese di gennaio del passato anno, riuscì ben'anche manchevole.

Essendo ciò pervenuto a notizia della S. C. de' Vescovi e Regolari, fu, nel mese di settembre del caduto anno, dichiarato esser le case del Regno decadute dall'Apostolica approvazione e dalle facoltà e grazie, a detta Congregazione accordate da questa S. Sede, e fu ancora stabilito un Presidente per le case di questo Pontificio dominio.

Or l'oratore ha ottenuto di poi da S. M. l'approvazione de' punti sostanziali che mancavano nella detta Regola, come [consta] dal dispaccio del 24 febbraio, anno corrente, che umilia a V. Beatitudine; sicché, nella sostanza, la Regola approvata dal Re è uniforme a quella approvata dalla S. Sede, eccetto alcune cose di poco rilievo, come chiaramente scorge l'illuminata mente di V. Beatitudine dal parallelo del sostanziale delle riferite Regole, che Le presenta.

E cosi ha preservate le case del Regno dalla imminente soppressione.

Supplica perciò vivamente la paterna clemenza di V. Beatitudine a volersi compiacere di restituire sl l'oratore, che le suddette case, nella primiera grazia della S. Sede, e coll'alta sua intelligenza e paterno amore trovare un modo da reintegrarle nel pristino stato,2 acciò possano gl'individui della Congregazione


- 609 -


suddetta proseguire le di loro apostoliche fatiche con maggior profitto delle anime.- Che della grazia, ut Deus ecc.

Regola approvata dal Sommo Pontefice Benedetto XIV.

Nel e di detta Regola, edizione di Roma:

Si prescrivono i voti semplici di

castità ed ubbidienza.

La medesima Regola approvata dal Re, ma sotto altra forma nel 1780.

Nel cap. I., n°14 si dice:

"Ognuno che si determinerà a convivere in questa Congregazione dopo l'esperimento che ne avrà fatto, si obbligherà con giuramento a Dio benedetto di osservare dette virtù della castità e ubbidienza con ogni esattezza."

OSSERVAZIONE.

In questo, la Regola approvata dal Re concorda esattamente con la Regola approvata dal Sommo Pontefice; perché le promesse giurate approvate dal Re, benché non si chiamino voti, pur tuttavia di natura loro son veri voti semplici: poiché le promesse giurate, quando si fanno a Dio con intenzione d'obbligarsi a colpa in caso di trasgressione, per comun sentimento de' teologi, sono sempre veri voti semplici.

Regola approvata dal Sommo Pontefice.

Povertà e vita comune.

Al capo I, , I si legge così:

"Viveranno i soggetti di questa Congregazione perfettamente in commune." ...

Al numero quarto:

"Sebbene ciascun Congregato dovrà essere

Regola approvata dal Re.

Povertà e vita comune.

Al capo I, 10 si legge:

"Dovrà ciascuno obbligarsi, mediante esplicita e formal promessa con giuramento, di contribuire e rilasciare a beneficio della casa, ove sarà destinato di stanza, non...


- 610 -


 

Regola approvata dal Sommo Pontefice.

...promosso agli ordini a titolo di suo patrimonio, se ne proibisce nondimeno a tutti l'uso. E questo varrà e per i livelli che forse avessero i soggetti, e per ogn'altra sorta di beni che possedessero. Tutto ciò dunque, che si ritrae da quanto di ragione loro appartiene, sarà amministrato ed impiegato da' Superiori.

Regola approvata dal Re.

...solo il tangente di quel poco che da S. M. Cattolica fu assegnato per mantenimento delle missioni, ma ben anche tutte le limosine delle messe, il livello, se mai ne avesse, ed ogni altro provento che gli perverrà, senza però che resti pregiudicato con questa promessa nella proprietà ed usufrutto che riterranno tutti de' loro beni patrimoniali, e di ogni altra cosa che acquistassero in particolare, e loro spettasse o potesse spettare, potendone a lor beneplacito disporre in vita ed in morte a beneficio di coloro che possono acquistare. Resta soltanto proibito ad ognuno il potere avere l'uso di ciò che si è divisato, senza licenza di chi presiede.

"Col dispaccio poi de' 24 febbraio 1781, il Re accorda" che i missionarî giurino a Dio di vivere perfettamente in comune e in povertà, senza pregiudizio però de' propri beni patrimoniali, e dell'usufrutto de' medesimi, de' quali potranno sempre disporre a tenore di quello che si trova disposto nel Regolamento approvato da S. M. con "dispaccio di 22 gennaio dell'anno scorso."

OSSERVAZIONE.

In materia di povertà, non apparisce varietà alcuna fra la Regola approvata dal Sommo Pontefice e l'altra approvata dal Re; poiché l'una e l'altra proibisce l'uso de' frutti de' propri beni che posseggono i soggetti, senza licenza de' Superiori; e l'una e l'altra Regola permettono il disporre della proprietà de' loro beni.


- 611 -


Regola approvata dal Sommo Pontefice

Perseveranza.

Al capo I, , pag. 18 si legge così:

"Agli altri voti già detti uniranno il voto di perseveranza. Con questo si obbligheranno i soggetti a vivere sino alla morte nella comunità, né chiederne dispensa che al Sommo Pontefice, o Rettore Maggiore.

Nella Parte III. cap. II, pag. 17 si legge:

"Saranno ammessi (parla de' giovani dopo il noviziato) all'oblazione, facendo i voti semplici di castità, povertà e ubbidienza, col voto e giuramento di perseveranza a beneficio della Congregazione accettante; i quali voti e giuramento non possano essere rilasciatidispensati che dal Sommo Pontefice o dal Rettore Maggiore, e con questa condizione sempre s'intendano farsi."

Regola approvata dal Re.

Perseveranza.

Nel capo I, 14 si dava la libertà a ciascun soggetto di poter abbandonare la Congregazione; ma nel dispaccio suddetto de' 24 febbraio 1781, si dice: Permette S. M. che i medesimi missionarî prestino il giuramento di perseveranza nella Congregazione, da potersi rilasciare dal capo della Congregazione per causa ragionevole: ben inteso che tal giuramento si deve esigere da' soli nuovi soggetti che vogliono essere ammessi, lasciando nella piena libertà coloro che già si trovano Congregati. "

OSSERVAZIONE.

Qui ancora non apparisce diversità tra l'una e l'altra Regola. I voti e giuramenti, nella Regola approvata dal Sommo Pontefice, sono riservati al Sommo Pontefice o al Rettore Maggiore; in quella approvata dal Re, non si fa riserva alcuna. Ma questa non è diversità; perché i voti che si fanno in Congregazione sono voti e giuramenti in favore del terzo; ed ogni voto e giuramento, fatto in favore del terzo, è di sua natura riservato al Sommo Pontefice.

Conforme all'originale che si conserva nell'Archivio della S. C. de' Vescovi e Regolari; busta Liguorini 1806.




1 Il P. Angelo Maione, il quale ebbe a socio il P. Fabrizio Cimino.



2 Tutte le cure e le speranze del Santo andarono a vuoto. Il S. Padre, per ragioni di ordine altissimo, quali erano quelle che l'obbligavano a tener ferma la sua apostolica autorità contro le usurpazioni ingiustissime del regalismo, non volle cedere di un punto. Era la Regola, data dalla S. Sede, che doveva prevalere, non un regolamento regio in una Congregazione religiosa. Così la separazione stette ancora, anzi fu definitivamente stabilita, con Rescritto della S. C. de' Vescovi e Regolari del giorno 24, agosto di quest'anno, ne' termini seguenti: Standum in decisis per Sanctissimum sub die 23 Septembris... Et amplius non admittantur preces.






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech