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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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334. AL CLERO DELLA SUA DIOCESI.

Editto contenente raccomandazioni ed ordini su la celebrazione della S. Messa, il vestire, i beneficî; e sacre ordinazioni, e specialmente su la forma facile e popolare della predicazione pastorale.

 

[SANT'AGATA, 30 LUGLIO 1762.]

 

ALFONSO Maria de' Liguori, per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica vescovo di Sant'Agata de' Goti e Suessula, barone del castello di Bagnoli, e Rettor Maggiore della Congregazione del SSmo Redentore.

 

Ognuno sa la gran riverenza che merita il sacrosanto sacrificio della Messa: onde raccomandiamo caldamente a' sacerdoti l'attenzione nel celebrarla con tutte le cerimonie prescritte dalle rubriche, e colla gravità conveniente a sì gran mistero, così per la riverenza dovuta a Dio, come per l'edificazione che deve darsi al popolo. Che perciò il sacrosanto Concilio di Trento ha imposto, con precetto espresso, ai vescovi d'impedire in tutti i modi l'irriverenza nella celebrazione delle messe; la quale irriverenza difficilmente può separarsi dall'empietà, siccome esprime il Concilio colle seguenti parole: Decernit sancta Synodus ut ordinarii locorum episcopi ea omnia prohibere atque e medio tollere sedulo curent ac teneantur, quae vel avaritia... vel irreverentia, quae ab impietate vix sejuncta esse potest, vel superstitio induxit... - Sess. 22, decr. de observ. et evitand. in celebrat. missae.

S'intende poi, essere irriverenza grave così il mancare in materia notabile alle cerimonie ordinate nel messale, che son tutte precettive a rispetto della celebrazione, come il celebrare la messa con troppa fretta. Quindi comunemente i Dottori condannano di colpa grave la messa, che si celebra fra lo spazio minore di un quarto d'ora; poiché, a celebrare la messa colla dovuta riverenza, non solo è necessario proferire distintamente le parole del messale ed osservare le cerimonie prescritte, ma anche l'osservarle colla dovuta gravità, la quale non può esservi


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nello spazio minore di un quarto di ora, anche a rispetto delle messe de' morti o votiva della santissima Vergine.

Sappia dunque ciascun sacerdote che, sopra questa materia, sarà continua ed esatta la nostra attenzione in osservare e spiare il modo come si celebrano le messe. E ciò, così in quanto a' sacerdoti secolari, come regolari; mentre lo stesso Concilio di Trento ha costituito i vescovi suoi delegati apostolici circa la celebrazione della messa, ed ha detto: Ipsi, pro data sibi a sacrosancta Synodo potestate, ac etiam ut delegati Sedis apostolicae, prohibeant, mandent, corrigant, statuant, atque ad ea inviolate servanda censuris ecclesiasticis aliisque poenis, quae illorum arbitrio constituentur, fidelem populum compellant, non obstantibus privilegiis, exemptionibus, appellationibus ac consuetudinibus quibuscumque. - Decr. cit. in fin.

E perciò siano intesi tutti i sacerdoti, alla nostra giurisdizione soggetti, che, a suo tempo, saranno da noi rigorosamente esaminati sopra le cerimonie della messa; e frattanto facciamo avvisato, esser nostra intenzione che tutti i sacerdoti, in ogni mattina almeno, vadano vestiti di lungo; e quelli che saranno addetti al servizio del coro debbono andare di lungo parimente ne' giorni festivi, allorché interverranno al vespero, durante tal tempo; arbitrando loro, nei giorni feriali, il poter vestire decentemente di corto, e servirsi per assistere al detto vespero della sola veste lunga senza maniche. In quanto ai chierici poi, ordiniamo che tutti, mattina e sera, vadano di lungo.

Inoltre sia a tutti di avviso, che, nel tempo del nostro governo, ognuno si astenga dal procurarsi raccomandazioni presso di noi, così circa le ordinazioni come circa le collazioni de' beneficî, o curati o semplici che siano; perché il merito di ciascheduno sarà presso di noi la raccomandazione che solamente gli gioverà. Sappiano pertanto tutti che coloro, i quali si procureranno raccomandazioni, per lo stesso capo si renderanno indegni dell'ordinazione o del beneficio.

Inoltre raccomandiamo ai RR. arcipreti e parrochi il loro obbligo di predicare in tutte le domeniche e feste solenni, come


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impone il Concilio di Trento, Sess. 5, cap. 2 de ref:, e di predicare con discorsi facili e popolari, secondo la capacità della gente, la quale essendo per lo più di campagna, poco o niun profitto ricava dalle prediche di stile alto, anzi più presto ne riceve danno: poiché, stentando a capire quello che si dice, prende abbominio alle prediche ed indi in poi cercherà di sfuggirle quando può.

Diceva il P. Gasparo Sanzio che i predicatori, che predicano con parole scelte e pensieri sublimi, sono oggidì i maggiori persecutori della Chiesa; perché, predicando così, sono causa che si perdano molte anime, le quali salverebbero colle prediche facili e popolari. Quindi il Ven. P. M. Avila chiamava tutti coloro i quali predicano con vanità per ottenere lodi dagli uditori, non già ministri, ma traditori di Gesù; mentre, secondo scrive S. Francesco di Sales, le parole ricercate, i periodi sonanti, le descrizioni inutili e simili vani ornamenti sono la peste della predica, il fine della quale dee essere unicamente muovere la volontà degli ascoltanti al bene, non già pascere inutilmente l'intelletto. Ed infatti l'esperienza fa vedere che, colle prediche di stile e dicitura pomposa, le anime non mutano vita; e la ragione principale si è, perché Iddio colla vanità non ci concorre.

Ciò sia d'avviso per tutti i predicatori che verranno a predicare nella quaresima, o nell'avvento, o in altro tempo nella nostra diocesi. Coloro che predicheranno al popolo non all'apostolica ed alla popolare, o non saranno da noi ricevuti, o saranno ricevuti con poco gradimento.

E facciamo loro ancor noto che, nella quaresima, noi vogliamo che nelle chiese dove si predica, nella settimana di Passione, si facciano senza meno gli esercizî spirituali dal predicatore; altrimenti si manderà da noi altro soggetto a far ivi gli esercizî, il che sarà di poco decoro al predicatore.

Del resto, parlando de' curati, ricordiamo loro quel che ordina espressamente il Concilio di Trento, che essi amministrino la parola di Dio al popolo non altrimenti che secondo la loro


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capacità: Archipresbyteri quoque, plebani et quicumque curam animarum habentes per se vel alios, si legitime impediti fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibus, plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis. - Sess. 5, cap. 2 de reform.

Intanto, quanto da noi viene prescritto nel presente editto, siamo persuasi che da tutti alla nostra giurisdizione soggetti, e ciascheduno di essi, vogliasi fedelmente eseguire, per non dare a noi motivo, altrimenti, di procedere con essi loro con quel rigore, dettato dalla disposizione de' canoni.

E su tal ferma fiducia, nell'atto che ordiniamo, per l'osservanza del presente, alli RR. arcipreti e parrochi di questa nostra diocesi dovere estrarne copia d'esso ed affigerlo nella sagrestia delle rispettive chiese, acciocché sia noto ad ognuno e vaglia come se fosse personalmente notificato, incarichiamo egualmente i medesimi di fare in dorso dell'originale, che deve a noi ritornare, le dovute relate delle copie estratte ed affissione di esso al fine, e così ecc.

Dato in S. Agata de' Goti, dal palazzo vescovile, li 30 luglio 1762.

 

ALFONSO M., vescovo di Sant'Agata.

G. can. Jermieri, cancelliere.

Conforme ad un'antica copia che si conserva nel nostro archivio generalizio di Roma.

 




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