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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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351. A TUTTI I SACERDOTI SECOLARI.

NOTIFICAZIONE IVª.

[FINE Dell'anno 1764.]

 

Si raccomanda ai nostri sacerdoti esser frequenti ad intervenire alla congregazione dei casi di coscienza. Innocenzo XIII, nella sua Bolla Apostolici ministerii, ammonì i vescovi di non ordinar sacerdoti se non coloro che sono istruiti, almeno in teologia morale: Episcopos in Domino hortamur ut, quantum fieri potest, eos tantum ad sacerdotium assumant, qui saltem theologiae moralis competenter periti sunt. Dice la Scrittura che il sacerdote deve sapere quanto bisogna, per isciogliere tutti i dubbi che gli vengono fatti circa la legge di Dio: Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore ejus1.

È vergogna che un sacerdote non sappia rispondere a' dubbi di coscienza, che dai secolari gli vengono proposti. Pertanto esortiamo tutti i sacerdoti ad assistere alla congregazione de' casi che si farà, in ogni terra della nostra diocesi, in questo modo:

Si porranno nell'urna tutti i nomi de' sacerdoti, acciocché ognuno venga apparecchiato a rispondere; ed indi quello che uscirà a sorte risponderà al caso, il quale già prima, nella congregazione passata, sarà stato affisso in una carta. Di poi si darà luogho agli altri che facciano le loro opposizioni, alle quali risponderà il predetto sacerdote uscito a sorte. A tempo poi competente, il Prefetto suonerà il campanello, e tutti ubbidientemente taceranno; altrimenti le cose anderanno troppo a lungo. E finalmente il decisore destinato deciderà il punto, secondo la sentenza che gli parerà più probabile. Si avverte


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che la cartella del nome del sacerdote uscito, di nuovo subito si riporrà nell'urna; e non importa che lo stesso sacerdote possa uscire a sorte immediatamente nella congregazione susseguente; perché se non si rimettessero nell'urna i nomi che sono tirati, finché non fossero usciti tutti gli altri, ne avverrebbe che i sacerdoti, già usciti a rispondere, per tutto quel tempo verrebbero senza studiare il caso.

Il segretario poi della congregazione, senza riguardo ad alcuno, noterà le mancanze di ciascheduno: poiché quei che sono confessori, quando verranno da noi per la proroga della pagella, debbono portare l'attestato del Prefetto di non esser mancati alla congregazione; e mancando per tre volte, senza legittima causa e senza licenza del Prefetto, troveranno difficoltà ad ottener la proroga. I sacerdoti semplici all'incontro, che mancheranno, non soggiaceranno ad alcuna pena; ma nelle provviste de' benefizii e specialmente delle parrocchie, o non saranno ammessi al concorso, o almeno non saranno rimirati come gli altri che hanno assistito alla congregazione.

 

Ricordiamo e rinnoviamo la sospensione, ipso facto incurrenda di celebrare, a coloro che compiscono la messa in minore spazio di un quarto d'ora, ancorché la messa fosse votiva della santissima Vergine, o fosse messa de' morti. E con ciò raccomandiamo a tutti i sacerdoti l'apparecchio conveniente alla celebrazione; e specialmente che, quando sono già vestiti cogli abiti sacri, non discorrano con altri, né vadano girando per l'istessa sacristia. Raccomandiamo ancora il ringraziamento alla messa, che sia di mezz'ora, o almeno di un quarto d'ora.

 

Ricordiamo l'obbligo grave, che ha ogni sacerdote, di non differire la celebrazione della messa promessa sino a due mesi, quando son messe de' vivi, e sino ad un mese, quando son messe de' morti; sicché, per essere scusato da colpa grave, deve celebrarle almeno nel tempo mentovato.

 

Ricordiamo e rinnoviamo similmente la sospensione ipso facto a tutti i sacerdoti, ed ordinati in sacris, che giuocano al


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giuoco di pura sorte, come bassetta, primiera, dadi e simili; o ad altri giuochi leciti, in luogo pubblico.

 

Si proibisce ad ogni sacerdote o chierico l'andare a qualunque sorta di caccia, collo schioppo o colle reti, senza nostra espressa licenza in scriptis; la quale sappiano che da noi non si darà mai per li giorni di festa di precetto.

 

Si proibisce similmente a tutti i nostri ecclesiastici di recitare in commedie, quantunque fossero opere sagre e si rappresentassero in casa privata; e ciò sotto pena di sospensione per gli ordinati in sacris, e d'inabilità agli ordini maggiori per gli ordinati in minoribus.

 

Similmente si proibisce a tutti i nostri ecclesiastici il prendere in affitto le gabelle o altri affitti pubblici, ancorché le prendessero sotto nome finto o a parte con altri.

 

Si raccomanda poi ai sacerdoti giovani di aiutare il parroco in insegnare, nelle domeniche, la dottrina cristiana ai fanciulli. Sappiasi che quelli, i quali saranno stati frequenti in far questo santo esercizio, saranno ben riguardati nelle provviste de' beneficî o di altri emolumenti.

 

Avvertiamo i rettori delle chiese a tenere il libro, ove si notino le messe celebrate da' sacerdoti che hanno l'obbligo di soddisfarle. In questo libro, che si rinnoverà ogni anno, primo si noteranno insieme tutti gli obblighi che vi sono della propria chiesa, col nome dei testatori e numero delle messe che devono soddisfarsi, chiamando ivi le pagine ove particolarmente si noterà l'obbligo, e di sotto vi si noteranno le messe che, tra quell'anno, si saranno soddisfatte.

10° Di più stiano attenti i rettori che, negli altari, il Crocifisso sia collocato (nel dirsi le messe) in alto, talmente che avanzi il candeliere del secondo gradino; e sia talmente grande che possa facilmente vedersi, non solo dal celebrante, ma anche dal popolo che assiste.

Conforme all'edizione romana.

 




1 Mal. 2. 7.




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