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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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352. A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO ESSERE PROMOSSI AGLI ORDINI.

NOTIFICAZIONE Vª.

[FINE Dell'anno 1764.]

 

Uno degli obblighi più gravi del vescovo è di attendere che quelli, i quali vogliono essere promossi agli ordini sacri, non ne siano indegni: altrimenti, come ci fa sapere il Concilio di Trento, si troverà il vescovo reo, avanti a Dio, di quegli stessi peccati che commetteranno gl'indegnamente ordinati. Pertanto facciamo noto a tutti coloro, che cercano esser promossi, i requisiti che debbono avere, specialmente circa il patrimonio, circa i costumi e circa la scienza.

 

in quanto al patrimonio, sappia ognuno che, nel Concordato,1 si commanda che niuno possa prendere la prima tonsura, se non ha titolo di beneficio o cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà del patrimonio, cioè ad annui ducati tredici, mentre la tassa stabilita per patrimonio in questo diocesi è di ducati ventisei. Solamente poi, nel caso che il vescovo stimasse necessario o veramente utile a qualche chiesa il conferire la prima tonsura a qualche giovine, può farlo (cioè ordinarlo col solo patrimonio senza il beneficio) purché quegli abbia l'intero patrimonio sovra beni stabili o sovra annue rendite fisse.

Così parla il Concordato. Inoltre richiede che l'ordinando, prima di prendere la tonsura, sia dimorato per tre anni in qualche seminario o convitto ecclesiastico, o almeno (dove ciò non può farsi) abbia portato l'abito clericale con la licenza del proprio ordinario, con servire qualche chiesa, secondo gli sarà prescritto dal suo vescovo.

Sappiano poi tutti i nostri ordinandi che, nella nostra Curia, a riguardo della costituzione del patrimonio, si procederà con esattezza in esaminare la roba, la rendita e l'apprezzo; mentre


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il valore dello stabile, su cui si assegna il patrimonio, bisogna che sia almeno di ducati 500, e di più che, per tal patrimonio, non resti lesa la legittima, o sia porzione dovuta agli altri fratelli e sorelle.

 

In quanto poi ai buoni costumi, l'ordinando, oltre la fede del prefetto della congregazione de' casi di avervi assistito, ed oltre la fede della Curia di non avere alcun legittimo impedimento canonico, dovrà addurre la fede giurata del parroco: per , di non aver mancato di andare a servir la parrocchia in tutte le feste di precetto e nelle domeniche, di aver ivi insegnata la dottrina cristiana ai figliuoli, con andare prima raccogliendoli per le vie; per , d'essersi confessato e comunicato almeno ogni quindici giorni.

Si è detto che nelle feste i chierici debbano assistere alla parrocchia; ma noi vogliamo che, anche nei giorni feriali, si facciano vedere nella parrocchia o in altra chiesa a sentire la messa, a fare la visita al SS. Sacramento o ad orare in altro modo; e di ciò anche ne vogliamo la fede del parroco, il quale deve informarsene se in altri giorni, fuori de' festivi, l'ordinando non è venuto alla chiesa sua; per , di aver portata sempre la sottana lunga e di non aver mai giuocato a giuochi di carte, né di essere andato a caccia: le quali cose da noi son proibite a' chierici.

 

In quanto finalmente alle scienza, di nuovo facciamo sapere a' nostri chierici i trattati nei quali debbono venire istruiti, per essere ammessi agli ordini:

oltre il sapere perfettamente le cose della dottrina cristiana e il modo di fare l'orazione mentale con tutte le sue parti, ed oltre quelle cose che riguardano in particolare l'ordine che ciascuno vorrà prendere; di più, quei che cercano gli ordini minori debbono sapere tutto quello che si appartiene a' Sacramenti, cioè alla loro materia, forma, recezione ed amministrazione.

I suddiaconi, oltre quello si appartiene all'ordine del suddiaconato, debbono sapere cinque trattati: dell'ordine in genere, del giuramento, del voto, delle ore canoniche, delle censure.


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I diaconi, oltre di quello che si appartiene all'ordine del diaconato, debbono sapere cinque altri trattati, ma di materia assai più diffusa: della coscienza, delle leggi, degli atti umani e dei peccati, del primo precetto, al quale si appartengono poi molti altri trattati, cioè delle virtù teologali, della carità verso il prossimo, della religione e de' vizi alla religione opposti, come sono la superstizione, la tentazione di Dio, il sacrilegio e la simonia; del secondo precetto, cioè della bestemmia, perché del giuramento e del voto se ne farà l'esame nel prendersi il suddiaconato.

 

I sacerdoti, oltre di quello che si appartiene all'ordine del presbiterato, al sacramento dell'Eucaristia ed al sacrificio della messa, debbono sapere (tolti il primo ed il secondo precetto, di cui si fa l'esame nelle ordinazioni antecedenti) tutti. gli altri trattati che si appartengono a tutti gli altri precetti del Decalogo e della Chiesa; e dippiù de' sacramenti della Penitenza, dell'Estrema Unzione e del Matrimonio.

dica forse taluno che noi esigiamo dagli ordinandi maggiore scienza di quella ch'esige il Concilio di Trento; poiché il Concilio dice, parlando de' presbiterandi: Ad ministranda sacramenta diligenti examine idonei comprobentur.(Sess. 23, c. 14 de reformat).

 

Fra i sacramenti, uno de' più principali è quello della Penitenza, a cui ministrare deve trovarsi idoneo ogni sacerdote. Di più, nella Bolla Apostolici ministerii d'Innocenzo XIII, confermata da Benedetto XIII, nella sua Bolla In supremo, si dice: Episcopos in Domino hortamur ut, quantum fieri potest, eos tantum ad sacerdotium assumant, qui saltem theologiae moralis competenter periti sunt.

Sappiano poi gli ordinandi che, per esser promossi, debbono presentare i loro memoriali molto tempo prima delle ordinazioni, e tutti in un tempo: cioè per l'ordinazione di Natale, diano i memoriali nella prima settimana di novembre; per l'ordinazione di Quaresima, nella settimana antecedente alla domenica di Settuagesima; per l'ordinazione di Pentecoste, nella settimana in albis; e per l'ordinazione di settembre, nella prima


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settimana di agosto. Quelli che verranno appresso non saranno intesi.

Di più, sappiano tutti gli ordinandi che, prima di prendere gli ordini sacri, debbono fare gli esercizî chiusi, o in alcuna delle case dei Padri del SSmo Redentore, o nella casa de' Padri della Missione in Napoli.

E quelli che prenderanno la prima tonsura o gli ordini minori, almeno una volta, prima di prendere detti ordini minori, debbono fare gli esercizî; acciocché, prima di ascendere al suddiaconato e di legarsi con voto, sappiano gli obblighi che si mettono sopra.

Conforme all'originale che si conserva nel nostro archivio generalizio di Roma.

 




1 Fatto nel 1741 fra le S. Sede ed il re di Napoli, Carlo III.




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