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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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358. A D. PASQUALE MAURO, VICARIO FORANEO DI MOIANO.

Enumerati alcuni disordini esistenti in quel clero, stabilisce pene efficaci ad eliminarli per l'avvenire.

 

[AIROLA, 27 GIUGNO 1767.]

 

Molto Revmo Signore.

Essendosi da noi inteso, con non poco nostro rincrescimento, che, nel casale di Moiano della città d'Airola, alcuni ecclesiastici intervengono nella parrocchial chiesa o in altra a cantare anniversari, messe votive, esequie, o a celebrare altra ecclesiastica funzione, vestiti di corto e senza cotta; e che altri ardiscono di andare fin anco per l'abitato senza collare, con rezzola in testa e fazzoletto in gola; altri giuocare nei pubblici ridotti; altri si fanno lecito di andare per detto casale con abito di colore diverso dal negro; ed alcuni si prendono l'ardire di stare avanti la, porta della parrocchiale o altra chiesa, fermati a guardare la gente che entra ed esce dalla medesima, avanzandosi


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fin anche a proferir motti; e taluni finalmente non intervengono in processioni di rito in detta città di Airola, alle quali sono tenuti, o nell'intervenirvi si prendono la libertà di andare vestiti anche di corto, frammischiati colla gente secolare, ed in simil maniera praticano anche allorché intervengono nelle processioni che si fanno in detto casale; anzi che taluni hanno parimente ardito andare senz'abito talare la mattina, fin anche a celebrar la messa, servendosi della veste senza maniche, contro gli ordini da noi altre volte dati: cose tutte troppo indecenti e disdicevoli al carattere di un ecclesiastico e che recano somma ammirazione e scandalo al popolo.

 

Intanto volendo noi usare con essi loro indulgenza, ci dispensiamo questa volta di procedere a quel castigo che a tal effetto avrebbero giustamente meritato, ed ordiniamo a' medesimi ecclesiastici, siano sacerdoti o costituiti in sacris o chierici, che in avvenire non ardiscano in conto alcuno commetterefatti inconvenienti, ma che ciascheduno di essi, nell'intervenire in chiesa agli anniversari, messe votive da cantarsi, alle esequie o ad altre ecclesiastiche funzioni, debba vestire la sottana manicata, ne' sei mesi prescritti1 con altro ordine, e la cotta e stare in coro o altro luogo destinato per cantare colla dovuta composizione, ad oggetto di soddisfare alla sua obbligazione, sotto pena della perdita della distribuzione che potrebbe spettargli, da accrescersi agli altri e da eseguirsi senza verun umano rispetto, in caso di mancanza, dalli RR. parroco e vicario foraneo di detto casale, i quali incarichiamo, essendovi renitenza di taluno, di riferirlo a noi per il dovuto provvedimento.

Inoltre che niuno di detti ecclesiastici, sotto la pena di un mese di carcere formale, ardisca uscire di casa senza collare e molto meno usar rezzola in testa e fazzoletto in gola, né ardire affatto di vestire abito di colore diverso dal nero, e neppure di giuocare nei pubblici ridotti: come altresì niuno di essi si fermi in avvenire innanzi alla porta della chiesa, sia parrocchiale o altra, in tempo che vi si porta il popolo, o a udir la messa, o ad


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altre ecclesiastiche funzioni, o alla visita del Sacramento la sera, o in ogni altro tempo che vi anderà per orare o a fare le sue divozioni, da eseguirsi la suddetta pena impreteribilmente contro ciascheduno che in ogni volta contravverrà.

Di più che, sotto la stessa pena di un mese di carcere, siano tenuti essi ecclesiastici intervenire nelle processioni di rito nella città di Airola, vestiti con cotta, e che non abbiano più l'ardire, come per il passato, d'intervenirvi di corto, frammischiati col popolo; e così debbono osservare parimenti, allorché interverranno nelle processioni in detto casale.

 

Finalmente, confermando altri ordini da noi dati in riguardo al vestir di lungo, sia tenuto ciascheduno di essi, dal primo del mese di maggio sino al primo del mese di novembre di ogni anno, la mattina vestire l'abito talare, e che non ardisca, per detto tempo, portarsi in chiesa vestito di corto ed usar veste senza maniche alla celebrazione della messa, e solamente sia ciò permesso nel rimanente tempo dell'anno, sotto la stessa pena di un mese di carcere formale: non tralasciando di incaricare per anche, ad ogni sacerdote, di far precedere alla celebrazione della messa il dovuto apparecchio, ed indi il ringraziamento per un conveniente tempo; giacché in questa parte taluni diffettano.

Ed affinché tutto ciò, che di sopra abbiamo stabilito, abbia l'esatta osservanza e niuno possa allegare causa d'ignoranza, rimettiamo la presente al nostro vicario foraneo di detto casale, acciocché si faccia a tutti nota, con leggersi a' medesimi congregati a tal effetto nella sacristia della parrocchiale, e se n'estragga copia da ritenersi da esso vicario foraneo, il quale debba leggerla in ogni mese ad essi ecclesiastici nella solita chiesa, allorché intervengono per la discussione de' casi morali, con ritornare a noi l'originale colla dovuta relata.

Dato in Airola, in santa Visita, dal palazzo della nostra residenza, li 27 giugno 1767.

Affmo per servirla

ALFONSO MARIA, vescovo di Sant'Agata.

Conforme all'originale che si conserva nel nostro archivio generalizio di Roma.

 




1 Ved. Lettera n.353 del vol. III.(p. 601)




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