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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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360. AL VICARIO FORANEO DI FRASSO.

Richiama all'osservanza di alcuni ordini già emanati, gravando la coscienza del vicario suddetto per la dinunzia dei trasgressori.

 

SANT'AGATA DE' GOTI, DAL PALAZZO VESCOVILE, 11 LUGLIO 1767.

 

Avendo noi inteso che, nella terra di Frasso, non si osservano gli ordini da noi dati in riguardo alla celebrazione della messa meridionale ne' giorni festivi all'ora dovuta, per essersi questa celebrata molto tempo prima del mezzogiorno, ad effetto di che è rimasto deluso il fine per cui da noi fu fatto un tale stabilimento, che fu quello di dar comodo alla gente di campagna ed altra passeggiera di potere negli indicati giorni udir la messa; intanto, per dare un pronto e stabile riparo a tal inconveniente, ordiniamo al molto R. arciprete, anche prefetto del collegio, che, dalla notificazione del presente in poi, faccia celebrare la detta messa nei dinotati giorni festivi ad ora debita, in guisa che non possa cominciarsi se non che un'ora prima di mezzogiorno, affine di poter ciascheduno soddisfare ad un tale obbligo; la di cui stabilità ora vogliamo che si osservi esattamente, sotto pena di due libre di cera da eseguirsi impreteribilmente tanto contro dell'arciprete, a cui debba incombere di destinare il sacerdote per la detta messa, quanto contro de' medesimi sacerdoti a tal effetto destinati, in caso di contravvenzione, da applicarsi a pii usi, ed altre pene a nostro arbitrio.

 

Inoltre avendo parimente inteso, con non poco rincrescimento dell'animo nostro, che taluni ecclesiastici di detta terra si abbiano presa la libertà d'andare vestiti il più delle volte con abito di colore per l'abitato; ed altri (nei tempi con altri ordini da noi prescritti, nei quali devono andar vestiti con abito talare la mattina, cioè dal primo di maggio sino al primo di novembre di ciaschedun anno) si siano fatto lecito di andare con abito di corto, fin anche alla celebrazione della


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messa, servendosi della sola veste senza maniche; ed altri, di giuocare ne' pubblici luoghi e ridotti dell'accennata terra, con non picciola ammirazione de' secolari; quindi è che, per riparare similmente a sì fatti inconvenienti, ordiniamo che, dalla pubblicazione del presente in poi, niun ecclesiastico ardisca di vestire abito di colore diverso dal nero ed andare per l'abitato, a riserva solamente se dovesse portarsi in campagna o in paesi forestieri; nel qual caso per il viaggio sia lecito servirsi d'abito di un onesto colore: come altresì che ognuno di essi, nell'enunciato tempo di sei mesi stabiliti, debba, la mattina, andar vestito di lungo con sottana manicata e bottonata, e così portarsi alla celebrazione della messa o altra ecclesiastica funzione, senza, nel dinotato tempo, servirsi della sottana senza maniche, ma di essa avvalersi soltanto nel rimanente tempo dell'anno, per la rigidezza de' luoghi.

 

E finalmente che niuno abbia ardire di giuocare in avvenire a qualsivoglia sorta di giuoco, nei luoghi pubblici e ridotti di detta terra; ma sia ad essi loro solamente permesso nelle case oneste, purché però non siano giuochi proibiti, e si faccia per sollievo e con moderazione: da doversi tutto ciò che di sopra abbiam prescritto e stabilito esattamente osservare da ciascheduno di essi ecclesiastici, sotto pena di un mese di carcere formale, da eseguirsi contro ognuno che contravverrà. Incaricando a tal oggetto al R. vicario foraneo dell'accennata terra di riferire a noi i contravvenienti con ogni fedeltà; ed in caso che, per sua indolenza o umano rispetto, tralasciasse di adempiere ad un tal obbligo, sia tenuto e sottomesso alla stessa pena di carcere il medesimo.

E soggiungendo a quanto di sopra abbiam determinato, ordiniamo che in avvenire le processioni, che si dovranno fare in detta terra in tutti i tempi dell'anno, o siano queste di rito o votive o in qualsivoglia altra maniera, debbano farsi solamente la mattina, proibendo espressamente all'arciprete e canonici di permetterle il giorno dopo pranzo, e così ugualmente ad ogni ecclesiastico di potervi intervenire sotto la medesima pena


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di sopra stabilita; e ciò ad effetto di schivare gli inconvenienti soliti accadervi: motivo per cui la Maestà del re N. S., per evitare anche li disordini, stabilì lo stesso in Napoli con sua real carta.

Ed affinché queste presenti nostre ordinazioni pervengano a notizia di tutti i suddetti ecclesiastici, e niuno possa allegare causa di ignoranza, abbiamo stimato di rimetterle all'anzidetto vicario foraneo, perché le faccia note a tutti per la dovuta osservanza, con estrarsene copia e ritenersela presso di sé, e poi leggerla almeno tre volte l'anno ad essi ecclesiastici nel luogo solito da congregarsi per la discussione de' casi morali, e così ecc.

Conforme all'edizione romana.

 




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