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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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364. AI RMI CANONICI E RR. MANSIONARI DELLA CATTEDRALE.

Decreto con cui dà vari ordini per richiamarli all'osservanza della disciplina corale.

 

ARIENZO, DAL NOSTRO PALAZZO VESCOVILE, IL 29 DICEMBRE 1770.

ALFONSO Maria de' Liguori, per la grazia di Dio e della S. Sede apostolica, vescovo di Sant'Agata de' Goti e Suessula, barone del castello di Bagnoli, e Rettore Maggiore della Congregazione del SSmo Redentore.

 

Sebbene, sin dal principio del nostro governo, avessimo cercato di riparare alli vari disordini che si commettevano, tanto in riguardo alla disciplina corale nella nostra cattedrale,


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quanto in riguardo alla decenza degli abiti che non meno i nostri capitolari che gli altri ecclesiastici doveano praticare, per cui si fecero da noi intorno a ciò alcune Notificazioni; pur nondimeno, facendone taluni abuso, sentiamo, con pena del nostro animo, di non osservarsi in parte tutto ciò che nelle accennate Notificazioni fu prescritto in ordine precisamente agli accennati capi.

 

Intanto ordiniamo a' detti Signori capitolari, come anche a' mansionari di detta nostra cattedrale, che dalla notificazione della presente in poi:

1. Nella recitazione dei divini offici osservino la dovuta pausa nell'asterisco, e che un'ala del coro non incominci se non dopo che avrà terminato l'altra; giacché veniamo assicurati che si reciti frettolosamente: su di che incarichiamo scrupolosamente le coscienze de' Prefetti del coro.

2. Ordiniamo che li detti Signori capitolari e mansionari non si prendano la libertà di confabulare in coro, in tempo de' divini offici o della messa cantata, a riserva solo se si dovesse comunicare qualche cosa intorno alle rubriche o all'ordine corale per qualche capitolar funzione; e neppure di leggere lettere né di uscire dal coro nel dinotato tempo senza necessità: in altro caso ordiniamo a' puntatori che debbano puntare li trasgressori a misura della mancanza, restandone tenuta la coscienza de' medesimi, se non punteranno a dovere.

3. Sentiamo esservi l'abuso di taluni Signori canonici che nel coro si partono da' loro rispettivi stalli e si mettono a sedere insieme co' mansionari, il che reca disordine: perciò lo proibiamo egualmente sotto la medesima pena di puntatura, restandone essi puntatori ad effetto di ciò anche tenuti in coscienza.

4. Venendo assicurati che altri Signori canonici, nell'atto che si sta per entrare in coro per. dar principio a' divini offici, si rimangono in sacristia per uscire in seguito colla messa; e talvolta accade che ritardino in guisa ad uscire che, unito al tempo della celebrazione, giungano ad entrare in coro dopo


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terminate le laudi e forse parte delle ore: lo proibiamo perciò espressamente, ordinando che, non ritrovandosi usciti colla messa, debbano portarsi direttamente al coro, onde non possano uscire per la celebrazione della messa, se non terminato almeno il mattutino; altrimenti siano puntati: ed in tempo che si canta la messa conventuale ne' giorni feriali (ne' quali non sono tenuti tutti al coro) niuno possa uscire colla messa sotto la stessa pena della puntatura, che debbono i puntatori puntualmente eseguire, restando su di ciò gravate le coscienze tanto di essi Signori canonici che de' puntatori.

5. Trovandosi introdotta nella nostra cattedrale la consuetudine di potersi sostituire l'uno all'altro li Signori canonici scambievolmente nel servizio del coro e della chiesa, vogliamo che si osservino le ordinazioni date da' nostri predecessori e lodevolmente praticate per lo passato; le quali noi confermiamo: cioè che non si possa sostituire più di tre giorni la settimana, e che il canonico debba comparire la domenica della settimana d'obbligo e servire per sé la maggior parte di essa, per godere la franchigia della settimana di vacanza. ordiniamo intanto che inviolabilmente ciò si osservi, siccome con altro nostro particolare ordine fu stabilito ne' passati anni ed affiso nella sacristia della cattedrale.

6. Ordiniamo al Signor canonico organista che, quante volte occorrerà di dover suonare l'organo in qualsisia ecclesiastica funzione, debba portarvisi vestito degli abiti corali, e che sia tenuto di suonarlo ne' primi e secondi vesperi della festività di prima e seconda classe, e nei primi vesperi di doppi maggiori, e che non debba uscire dal coro, allorché si dovrà portare a suonar l'organo per la messa cantata, se non dopo terminata l'ora di Prima; altrimenti i suddetti puntatori debbono puntarlo; su di che anche resti incaricata la di loro coscienza.

7. Di più, rispetto a' mansionari, incarichiamo che debbano stare ne' loro sedili con ogni composizione; giacché ci vien riferito ch'essi, il più delle volte, si mettono seduti con una


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gamba sopra l'altra, il che porta ammirazione; e che sieno tenuti ad alzarsi quante volte entrano ed escono li Signori canonici, anche sotto pena di puntatura, rimessa alla prudenza del Prefetto del coro; proibendo a' detti mansionari di uscire dal coro e di dire la messa in tempo de' divini officii, potendola anticipare o posporre; sotto la stessa pena di puntatura.

 

Inoltre ci ha arrecato dispiacere il sentire che taluni ecclesiastici, anche de' Signori canonici, si siano avanzati di vestire abiti di colore e camminarefattamente per la città, e quel che apporta maggiore ammirazione, di entrare in chiesa e d'intervenire al coro e celebrarvi fin anche la messa, quandoché si proibì da noi, negli anni scorsi, di poterli usare anche per città, sotto pena di sospensione. ordiniamo perciò a tutti li Signori capitolari, mansionari ed ecclesiastici che non ardiscano in avvenire, in verun modo, non solo entrare in chiesa con abiti di colore, ma neppure usarli per la città, tolerando soltanto il cappotto di colore, ma onesto, solamente per quei capitolari che intendessero usarlo; del rimanente debbano vestire di nero, ch'è proprio degli ecclesiastici, sotto la stessa pena; permettendo nondimeno di vestire un abito di colore onesto, senza però ornamento d'oro o di argento, in tempo di viaggio o andando in campagna.

 

Ed affinché quanto si è ordinato venga da tutti con esattezza osservato, e niuno possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo che dal cancelliere della nostra Curia si legga, nella sacristia di detta nostra cattedrale, in un giorno che tutti i Signori capitolari sono tenuti d'intervenire al coro, e così anche si faccia noto agli altri ecclesiastici per quel che riguarda ad essi loro, e colla dovuta relata si conservi il presente nell'archivio della nostra Curia, affine ecc.

 

ALFONSO MARIA, vescovo di Sant'Agata.

Conforme all'edizione romana.

 




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