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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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148. Memoria alla Real Camera di S. Chiara.

 

Che si presenta alla Real Camera di S. Chiara

dal Vescovo D. Alfonso Di Liguori

Direttore dell'Adunanza de' Sacerdoti

Míssíonarj del SS. Redentore

In virtù del Real Dispaccio di S. M. C. de' 9 Decembre 1759a

Da riferirsi

Dallo spettabile Capo di Ruota del S. R. C.

L'Integerrimo Sig. D. Carlo Paolettib

Consigliere della detta Real Camera di S. Chiara

[ornamentum]

Presso gli atti di D. Francesco Cito

/I/ J. M. J.

Non mi sarei certamente impegnato in questa mia età decrepita e malsana a confutare ciò che il Barone de' Ciorani D. Nicola Sarnelli ha esposto al Trono Reale e con due scritture date alle stampe ha preteso sostenere, se alla sola vindicazione di una masseria in quistione o al solo discredito di mia privata persona fossero le sue mire unicamente indirizzate. Ma poiché non contento di aver esagerati i diritti che vanta sopra di quel podere e di avermi intaccato di artificio e di dolo, ha promosso la causa pubblica in aiuto del suo privato interesse con dedurre varie accuse non men contra la casa di missione eretta nel suo feudo di Ciorani, principal bersaglio de' suoi colpi, che contra la mia intera Adunanza di sacerdoti missionarj, sollecitando in questa guisa il Governo a privar quella del tenue sovvenimento accordatole dalla clemenza del Re Cattolico sopra le rendite della contesa masseria ed a procedere alla totale suppressione di questa, come inutile anzi nociva allo Stato; obbligato mi vedo dalla carica che sostengo di Direttore di cotal Adunanza, a dimostrare con brevità la stranezza delle pretensioni del Barone sulla masseria in quistione e l'insussistenza delle accuse, studiosamente ricercate a sol fine di spogliarci come indegni del sussidio caritativo accordato da S. M. e di questo modo distruggere l'opera delle missioni e rivendicarsi quel podere per una strada tutta obliqua.

Cercherò intanto col solo aiuto di alcuni miei compagni di metter i fatti, che mi son ben noti, nel loro vero aspetto e non già in quello che ha voluto il Barone contraffare; ed insiem dilucidare i meriti della causa e l'ingiustizia dell'imputazioni, affinché la Real Camera di S. Chiara, incaricata sin da' 28 Marzo 1759 con Real Dispaccio per la Segreteria di Stato e Dispaccio Ecclesiastico1 di dover riferire con suo parere a S. M. /II/ sulli ricorsi del Sarnelli, possa ben informata consultare la prefata M. del Re N. S. secondo i dettami della giustizia e della verità. - Comincio dunque dalla serie de'

FATTI

In un Memoriale stampato, che anni addietro umiliai alla M. del nostro Sovranoc, le feci presente in primo luogo l'intento e 'l fine dell'opera delle nostre missioni ch'è appunto di aiutare la povera gente addetta alla coltura de' campi e alla custodia delle greggi, dispersa per i piccioli paesi, montagne e pagliaiad del nostro Regno, la quale suol vivere quasi affatto destituta di aiuti spirituali, ignorante sin de' misterj principali della nostra S. Religione e de' doveri che verso Dio, verso il Principe e verso il prossimo ha ogni uom cristiano e buon cittadino; che perciò sembrano piuttosto fiere selvaggie che uomini dotati di ragione. A questa grand'opera, così necessaria alla tranquillità dello Stato e al decoro del Cristianesimo, mi applicai con altri zelanti sacerdoti sin dall'anno 1732e, girando sul principio con le missioni le sole province di Salerno e di Terra di Lavorof; ma poi cresciuto il numero de' compagni, c'inoltrammo ne' paesi più rimoti di Basilicata, Puglia, Calabria, Apruzzo [hodie: gli Abruzzi] ed altrove, dove per otto mesi incirca in ogni anno si son fatte 40 e forse 50 missionig.

Sperimentatosi da' Vescovi e da' popoli il vantaggio di queste apostoliche fatiche, fui richiesto in progresso di tempo ad accettare altri domicilj oltre quello de' Ciorani, nella città di Nocera de' Pagani, in Caposele ed Ilicetoh. Ma in osservanza del Dispaccio circolare de' 9 Aprile 1740h* non volli accettare veruna delle offerte fondazioni, se prima ottenuto non si fosse il Reale permesso, come infatti si ottenne. Uno degli assensi Reali fu spedito a' 23 Marzo 1743, l'altro a' 9 Gennaro 1744 e 'l terzo agli 11 Novembre 1746, come costa negli atti2.

Pervenuta di questo modo alla Maestà del Re Cattolico la notizia della nostra picciola Adunanza, stimai cosa propria l'informarla pienamente con una mia umilissima supplica dell'intento dell'Istituto, delle fatiche che da noi si faceano in prò /III/ dei suoi vassalli più bisognosi di cultura e delle Regole con cui pensava dirigere l'opera suddetta, affinché si fosse compiaciuta d'impartirvi il suo Real beneplacitoi. Si compiacque infatti S. M. di rimettere le Regole e la supplica mia a Monsignor Gallanik, allora Cappellano Maggiore, il quale avendole esaminate le stimò a proposito per la buona direzione di essa Adunanza; e consultò il Re che potea degnarsi di accordare la sua Reale approvazione così all'Istituto che alle Regole sotto alcune condizioni, perché riputava cotal opera utile e necessaria e che avrebbe potuto colla suppressione de' conventini inutili del Regno maggiormente promuoverla.

Tutto ciò si raccoglie dalla consulta de' 22 Agosto 1747 che si conserva originalmente nel Real archivio della Segreteria del Dispaccio Ecclesiasticol. In vista di tal consulta, quantunque non si fosse allor compiaciuto il Sovrano di concedere la richiesta approvazione, ne mostrò nondimeno tal gradimento che con Dispaccio de' 26 dello stesso mese ed anno ordinò che ci si fosse somministrato il mantenimento sino a nuov'ordine dalle rendite sopravanzanti de' luoghi pii laicali del Regno e specialmente dal sopravanzo della Congregazione di Castel di Sangro3 m.

Ma restringendo l'istoria de' fatti dal generale di tutta l'Adunanza al particolare della casa de' Ciorani, come quella che il Barone Sarnelli ha preso di mira più speciale, bisogna sapersi che non di proprio movimento ma invitato dal fu Barone D. Angelo, padre dell'odierno Barone D. Nicola, andai con alcuni compagni a far la prima missione nel suo feudo de' Ciorani nell'anno 1735n.

Con questa occasione il sacerdote D. Andrea Sarnelli, figlio di detto Barone D. Angelo, avendo ricevuto dal padre per sua legittima, retaggio e porzione moggia 30 incirca di territorio cosi sterile che appena dava l'annua rendita di carlini 30 il moggio, franchi e liberi da ogni peso, e con la facoltà di poterne disporre a suo arbitrio, come costa dall'istrumento de' 7 Aprile 1735, rogato da Notar Nicola Zampoli di San Saverino4 o, pensò di soddisfare “al desiderio che nutriva di aiutare spiritualmente que' naturalip di Ciorani e tutta la diocesi di Salerno /IV/ colle missioni e santi ammaestramenti5.

Laonde col pubblico istrumento de' 17 Ottobre 1735, stipulato in Ciorani per notar Matteo Milone di Braciglianoq, ci assegnò in perpetuum annui duc. 200 sopra la rendita non solo de' territorj suddetti ma di tutti gli altri beni presenti e futuri che esso D. Andrea avrebbe acquistati, con l'obbligo di situarci in Ciorani con casa e chiesa e di adempiere varj altri pesi enunciati nel detto istrumento; e volle parimente che qualora fosse morto senz'altra disposizione, ci fosse stata accresciuta l'enunciata donazione da' suoi eredi in altri annui duc.100; e nel caso che noi avessimo mancato a ciò che il donante avea prescritto, o avessimo abbandonata la terra de' Ciorani, dispose che fossero subentrati al godimento dell'espressata annua prestazione i PP. de' Vergini o altre Congregazioni de' Missionarj di Napoli, con la riserva però di poter variare6 r.

Dall'anzidetta narrazione, cavata da' pubblici istrumenti, si scorge chiaramente, quanto siano franche e capricciose le asserzioni del Barone D. Nicola Sarnelli esposte a S. M. che “i missionari adocchiarono quell'ampia possessione, quel corpo specioso che formava un tempo il sostegno della Casa Sarnelli; che cominciarono ad allettare D. Andrea per farsi fare una donazione sopra detta vigna; che D. Andrea, vivente il padre, non ne poteva disporre liberamente; che la suddetta donazione del 1735 fu fatta occultamente per mezzo di un notaio forestiero ”. Cose tutte che vengono smentite dalla semplice lettura de' due enunciati istrumenti.

Ma poiché l'unione de' sacerdoti conviventi nella casa de' Ciorani, come non approvata dal Principe, era incapace di acquistare in comune, si conobbe ben tosto l'invalidità della riferita donazione de' ducati 200 annui fatta alla medesima nel 1735. Quindi è che D. Andrea, avendo in progresso di tempo aumentato notabilmente l'enunciato podere di moggia 30 con avervi aggregati molti altri pezzetti di territorj adiacenti, parte comprati con danaro preso a censo ed ipotecato sopra lo stesso podere, e parte censuati da alcuni luoghi pii, motivo per cui ritrovasi sin ad oggi ben carico di pesis, “mosso da scrupoli rilevantissimi e fortissimi di sua coscienza confidatimi ad aures”, /V/ con altro istrumento, rogato a' 4 Giugno 1752t, fece donazione irrevocabile tra' vivi a me D. Alfonso, come particolare ed individuo, e per li miei eredi e successori, di annui duc. 60 per lo primo biennio; di annui duc. 90 per lo secondo biennio; ed elassi i quattro anni, di duc. 120 l'anno per tutto il tempo di sua vita; e dopo la sua morte di annui duc. 500 in perpetuum sopra le rendite di tutti i suoi beni stabili e specialmente di quella masseria (detta la Vigna), accresciuta sino a 100 moggia incirca, con l'obbligo di alcuni pesi che qui sotto si enuncieranno; e che fosse stato lecito ad esso D. Andrea in tempo della sua morte o agli eredi e successori suoi per li suddetti duc. 500 annui di assegnare a mio beneficio o de' miei eredi tanta quantità di detta vigna, quanta fosse stata la capienza della rendita de' medesimi duc. 500, o pure lasciare a mio beneficio l'intera vigna di moggia 100 con la condizione, che dedotti in ogni anno i suddetti duc. 500, tutto il di più avessi dovuto impiegarlo in quell'opere o darlo a quelle persone che lo stesso D. Andrea avrebbe designato; e nel caso che egli fosse morto ab intestato, come infatti segui, “senza fare altra disposizione del rimanente di detta vigna, dedotti i duc. 500 annui e sua sorte principale, fosse quella rimasta per intiero a beneficio mio, de' miei eredi e successori in soluto & pro soluto, col peso però di adempierne quel tanto aveami comunicato ad aures, venendogli cosi dettato dalla sua coscienza7; con che volle manifestare essere sua costante intenzione, che né poco né molto di detta vigna dovesse ricaderne a' suoi eredi, ancorché fosse morto ab intestato.

In seguela di questa donazione, con atto pubblico de' 17 Giugno dello stesso anno '52u dichiarai i seguenti pesi ed obblighi comunicatimi ad auires da D. Andrea, cioè:

I. “Che da me con altri missionarj si procurasse di fare più missioni nella diocesi di Salerno, o pure in altri luoghi e diocesi del Regno.

II.       Che da me si mantenesse nella casa di Ciorani l'opera cosi profittevole de' santi esercizj agli ordinandi o sacerdoti o secolari, che in essa si portassero.

III. Che in ogni sabato nella chiesa della SS. Trinità de' Ciorani si facesse l'esposizione col sermone di Maria SS., con doversi celebrare ogni giorno di sabato una Messa secondo l'intenzione di esso D. Andrea.

/VI/ IV. Che quando fosse seguita la morte di D. Andrea e l'entrate fossero pervenute in mio potere o di altro mio successore, tenuto fossi a far celebrare Messe 150 l'anno per la Cappellania del fu D. Andrea de Caro8 v.

Fatta una tal dichiarazione, poiché il peso principale comunicatomi era di dover fare con altri missionarj più missioni l'anno, prescelsi a tal'uopo i miei compagni adunati in Ciorani, come quelli ch'erano stati in primo luogo contemplati dal donante D. Andrea..Ed affinché si fosse mantenuta la medesima opera delle missioni da me istituita in detta terra, cedei e rinunciai irrevocabilmente tra' vivi le suddette annue quantità donatemi dal Sarnelli a' 4 Giugno colli stessi pesi, ragioni ed azioni e nell'istesso modo e forma che erano state a me donate a beneficio de' sacerdoti missionarj, che allora conviveano e sarebbero convivuti [convissuti] in futurum nella casa di Ciorani, mediante istrumento rogato a' 28 Novembre per notar Crescenzo Fontana di Napoliw, ma coll'espressa riserva “che annullandosi tal donazione per fatto, o del Principe o di altro terzo, per qualunque causa o motivo, sicché non avesse il dovuto effetto in prò de' sacerdoti missionarj; in tal caso libera a me dovesse rimanere la facoltà di disporre di detti beni donati, siccome prima del presente istrumento. E che a mio beneficio parimente ritornasse detta donazione, qualora si disimettesse la casa de' Ciorani9

Questa cessione, comeché fosse stata per qualche tempo da me premeditata, non fu però eseguita se non quando vidi inclinato l'animo piissimo del Re Cattolico ad approvarla ed a concederci il suo Real permesso per la convivenza nelle quattro case del Regno. In effetto la rinuncia seguì a Novembre 1752 e S. M. C. degnossi esaudire le reiterate nostre suppliche a' 9 Dicembre dello stesso anno con suo Real Dispaccio.

Or perché un tal Dispaccio si è la pietra fondamentale che sostiene la nostra Adunanza, è di bene qui trascriverlo per intierox:

“Ben informato il Re del profitto spirituale che si arreca alle anime abbandonate per la campagna di questo Regno colle sante esemplari missioni sotto la direzione del sacerdote D. Alfonso de Liguori, non ha permessa la destruzione di questa lodevol /VII/ opera di tanta gloria di Dio e di cristiana pietà verso i suoi vassalli; anzi, con quella religiosa pietà, ch'è propria di S. M., desidera che l'espressata operamantenga sempre nella sua nativa fervorosa qualità, ed è venuto a fare un generale stabilimento che di suo Real ordine le rimettoy.

“A' sacerdoti missionarj conviventi ed adunati sotto la direzione del sacerdote D. Alfonso de Liguori si proibisce espressamente da S. M. di acquistare e possedere in comune beni stabili e qualunque altra sorte di annue rendite. In seguela di ciò si ordini al Commissario di campagna ed a tutti i Presidi di prevenire ai Governatori delle rispettive provincie e far sentire a' rispettivi amministratori delle universitàz, che tutte le donazioni, eredità e legati di beni stabili ed annue rendite che saranno fatti e lasciati ad essi, come conviventi in comune in dett'Adunanza (non già a ciascuno in particolare), non abbiano valore e siano nulli ed invalidi, come incapaci di acquistare tali beni in comune.

Ma affinché i medesimi missionarj possano sostentarsi e mantener l'opera delle loro missioni, le quali con tanto profitto comune de' popoli e con indefessa applicazione han praticate sinora per molte provincie di questo Regno e giacché in dette missioni essi tengono il lodevol costume di non andar questuando, ordina primieramente S. M. che sia lecito a tali sacerdoti di ritenere i loro propri e patrimoniali beni.

II. Che le seguenti robe di sotto descritte e sinora da essi acquistate si lascino da' medesimi e si amministrino da' Vescovi di que' luoghi, ove soli situate le suddette robe, con l'intelligenza del Governatore e Sindaco del luogo.

III. Che dal fruttato di esse debbano i medesimi Vescovi somministrare carlini dueaa al giorno a ciascuno di essi sacerdoti e loro servienti e che tutto il sopravanzante distribuir si debba da' Vescovi a' poveri di que' luoghi, dove sono site le robe. Circa poi i beneficj, che di sotto si descrivono, i Vescovi de' rispettivi luoghi, dove sono siti, ne abbiano la cura e l'amministrazione.

IV. Che ciò s'intenda sino a che da essi sacerdoti si eserciterà la dett'opera delle missioni, poiché nel caso che quest'opera si dismettesse, tutto il fruttato delle suddette rendite si dia dall'accennati Vescovi a' poveri parimente di que' luoghi, dove sono siti i beni.

Le robe sinora acquistate da' suddetti sacerdoti sono le seguenti, videlicet:

Nella casa di Ciorani in diocesi di Salerno annui duc. 500, donati dal sacerdote D. Andrea Sarnelli al medesimo D. Alfonso de Liguori /VIII/per farne opere pie secondo l'intenzione del donante e donati dal medesimo D. Alfonso a' sacerdoti suoi compagni, abitanti nella detta casa de' Ciorani, sebbene detti duc. 500 non si esigono tutti vita durante del detto D. Andrea Sarnelli, ma si hanno da esigere dopo la sua morte.

Nella casa di Caposele annui duc. 150 per un beneficio ceduto dal clero di detta terra con assenso apostolico, esecutoriato dalla Real Camera di S. Chiara, ad essi missionarj conviventi in detto luogo; altri annui duc. 120, donati dal presente Arcivescovo di Conzaab a' medesimi; di più annui duc. 30, da D. Pietro Zappi; di più annui duc. 150 dal sacerdote D. Francesco Margottaac con peso di Messe; ed altri annui duc. 24, anche con peso di Messead.

Nella casa d'Iliceto annui duc. 350 circa, consistenti in rendite di case ed alcuni territori con una vigna grande ed un'altra piccola per uso della casa, col peso di due Messe cotidiane, e di due patrimonj assegnati secondo la volontà del Canonico Casatiae donante; inoltre un beneficio d'annui duc. 10 circa.

Nella casa di Nocera la semplice abitazione con giardino, unito alla casa per uso della medesima.

Colle suddette condizioni, e non altrimentiaf, il Re permette ad essi sacerdoti di convivere nelle sole quattro case di Ciorani, Caposele, Iliceto e Nocera, e non in altre, purché vivano da preti secolari e sempre subordinati agli Ordinarj, non reputando S. M. queste case come collegi o comunità10.

Dal tenore del surriferito Real Dispaccio ricavasi che fu intenzione dell'Augusto Re Cattolico, che l'opera delle missioni si fosse sempre mantenuta nelle quattro case già permesse del Regno; che per lo mantenimento delle medesime si fossero somministrati da' Vescovi diocesani, destinati da S. M. perpetui amministratori, carlini due al giorno a ciascuno missionario e serviente dal fruttato de' suddetti beni; e che i medesimi non si possedessero da' missionarj, le di cui case non volea S. M. che si riputassero collegj o comunità, ma che passassero alle mani de' Vescovi delle rispettive diocesi, come quelli che nel Real nome doveano amministrarli perpetuamente.

In esecuzione dunque di questa Real determinazione si lasciarono le robe all'amministrazione de' suddetti Vescovi, i quali ne /IX/  presero il possesso. Solamente la casa di Nocera, che niente possedevapossiede, e quella de' Ciorani, che non ancora godeva il beneficio dell'assegnamento degli annui duc. 500, perché vivea il donante D. Andrea, non ebbero cosa veruna da lasciare.

In questo frattempo successe che D. Andrea Sarnelli, il quale per la donazione fatta a me particolare a' 4 Giugno 1752 e da me ceduta a' missionari della casa de' Ciorani a' 28 Novembre dello stesso anno, come di sopra si è detto, trovavasi in attrasso per l'annua prestazione di duc. 60, promessi pel primo biennio, punto non pensava a soddisfarli. Per tal occasione ricorsi con mia lettera in data de' 17 Agosto 1754 all'Arcivescovo di Salerno Monsignor Rossiag, come amministratore deputato dal Re rispetto alla donazione fatta alla casa de' Ciorani sita in quella diocesi, e lo pregai che avesse costituito a tale effetto un suo procuratore giusta la mente del Sovrano11. E con quest'atto, siccome io mi tolsi di mezzo fin d'allora a questa dipendenza, così all'intutto ne rimase la cura all'Arcivescovo di Salerno in esecuzione del Reale stabilimento.

Or mentre l'Arcivescovo di Salerno era il solo amministratore e dispositore delle cose donate a quella casa de' Ciorani da D. Andrea Sarnelli secondo il Real Dispaccio de' 9 Dicembre 1752, si credette da questi far bene con farsi passar tra loro un nuovo strumento; e questo è quello che poi si vide stipulato a' 26 Dicembre del prefato anno 1754ah con essersi ivi donata tutta quella masseria all'Arcivescovo di Salerno Monsignor Rossi e suoi successori in quella Sede arcivescovile, per distribuirne le rendite a ragione di un tarì al giornoai per ciascheduno de' missionari di quella casa secondo il prescritto nel Real Dispaccio.

Io dirò sinceramente quanto in questo istrumento si contiene, perché nulla sarà mai imputabile o a me o ad alcuno de' miei che non intervenimmo in tal atto e che passò solamente tra 'l Sarnelli e l'Ordinario diocesano. Asserisce primieramente Sarnelli che nell'anno 1752 “per rilevantissimi scrupoli di sua coscienza” avea già donato con donazione parimente irrevocabile tra' vivi a mio beneficio le sopraespressate/XI/ annue quantità su le rendite della stessa masseria e che da me si erano cedute a' missionarj miei conipagni che conviveano e in perpetuo convivuti [convissuti] sarebbero in Ciorani con l'obbligo de' pesi da me medesimo dichiarati.

Si fa carico parimente del Real Dispaccio del '52, che volle si fosse inserito in quell'atto tutto per intiero. “Attente [attese] – ivi si legge - le cose sopraenarrate, per liberarsi affatto da ogni scrupolo ed anche per esecuzione della donazione fatta a D. Alfonso12, ha disposto di donare” ed infatti dona all'Arcivescovo suddetto e suoi successori in quell'arcivescovado la suddetta vigna, con l'obbligo però di corrispondere le rendite della medesima alla casa de' Missionarj di Ciorani per ivi mantenersi l'opera delle missioni; di dover inoltre soddisfare alcuni nuovi pesi forzosi, ivi enunciati uno per uno, che ascendono alla somma di annui duc. 125.87, oltre il peso del catasto; e questi pesi eransi contratti per aumentare essa vigna, onde sono diversi dagli altri incaricati con la donazione a me fatta nell'anno '5213. Si riserbò parimente a suo beneficio il vitalizio di annui duc. 300 dal fruttato della masseria e la facoltà di poter disporre in vita o in morte di due annate del detto vitalizio, vuol dire della somma di duc. 600. E si passò poi con insostenibile trascorso a disporre delle rendite di quella masseria per la fondazione di una nuova casa di missione fuori dello Statoak, qualora avesse mai il Re N. S. proibito che più ne' suoi dominj ve ne fosseroal.

In rapporto ai nuovi pesi di annui duc. 125.87, rivelati da D. Andrea col prefato istrumento del '54, è da sapersi che i medesimi son nati appunto dall'aumento della vigna procurato da lui nel seguente modo:

Alle 30 moggia di territorj donategli da suo padre vi aggiunse primieramente un castagneto di circa 10 moggia, ridotto ad arbusto, che si censuò per annui duc. 30. V'incorporò parimente sei altri piccioli castagneti censuati da diversi luoghi pii, per li quali si pagano dai frutti di essa masseria i canoni rispettivi. Inoltre pigliò ad interesse i seguenti capitali che ipotecò sopra la mentovata /XI/ vigna, con i quali fece delle nuove compre per aumentarla.

Primieramente due capitali che formano la somma di ducati 450, addetti alle opere pie istituite dal Barone D. Angelo Sarnelli. Più altri tre capitali, cioè due destinati ad una certa Cappellania del sacerdote D. Andrea di Caro e l'altro alla Cappellania del fu Barone di Ciorani D. Girolamo Antinori, che uniti insieme fanno la somma di duc. 991.36, oltre due altri piccioli capitali di duc. 85, censuati l'uno dal Rosario di Bracigliano, l'altro da un certo D. Gennaro la Magna. Quindi è che dagli annui canoni de' predetti corpi censuati e dagl'interessi de' suddetti capitali, impiegati in aumento della vigna, hanno origine i prefati nuovi pesi di annui duc. 125.87, che si pagano annualmente dai frutti della medesima.

Bisogna veramente credere che in convenirsi questo non si fosse avvertito alla disposizione stabilita dal Re nell'enunciato Real Dispaccio del 1752 nel caso che non sussistessero più i missionarj in questi suoi dominj. Per tal caso ordina il Real Dispaccio che le rendite di que' pochi beni si avessero a distribuire a' poveri delle rispettive diocesi. All'incontro D. Andrea Sarnelli credette che per tal caso ne avesse tuttavia ei potuto disporre e ne dispose per la fondazione di altra casa fuori di Stato.

Che che sia di questo, cui né io né altri de' miei ha mai acconsentito, si obbligò intanto collo stesso strumento Monsignor Rossi di soddisfare il suddetto vitalizio a D. Andrea e gli annui pesi sopra descritti con legge espressa nella procura fatta a D. Tarquinio Milone, parroco di S. Nazario, che contrasse in suo nome di non esser tenuto ultra vires della rendita della vigna14, e 'l di più promise corrisponderlo alla casa nostra di Ciorani. Diede la facoltà al medesimo parroco Milone di pigliar il possesso dell'anzidetta vigna senza forma giudiziaria, come in effetto lo prese a' 30 dello stesso Dicembre 1754 col consenso del donante D. Andrea e coll'assistenza di notar Ettore Alfano di Sanseverino, che ne rogò l'atto15; ed allo stesso procuratore concesse ampia potestà di poter coltivare o affittare quel podere, esigere, quietare ed esercitare tutti e qualsivogliano atti dominicali [atti del proprietario]am.

/XII/ Di a quattro mesi essendosene morto D. Andreaan senza testamento, varie pretensioni si affacciarono dal Barone D. Nicola; e primieramente la inofficiosità della donazione de' 30 moggia di territorj, fatta dal Barone D. Angelo, comune padre, a beneficio del detto D. Andrea suo figlio in fraudem della sua legittima; che molti pezzi di territorj aggregati alla contesa masseria erano di censo enfiteutico o di ragion suffeudale, per li quali se ne corrisponde in suo favore l'annuo canone o sia adoaao e ch'essendosi distratti senza suo assenso e senza il dovuto pagamento della quarteriaap doveano perciò intendersi a lui devoluti; e che sopra l'altra parte di detta masseria non suffeudalesottoposta a detto canone, che rimaner potea a beneficio della casa de' missionarj, li spettavano duc. 600 per due annate di duc. 300 l'una, riserbatesi da D. Andrea già morto senza averne disposto. Pretese pure altri duc. 240, ch'esso Barone D. Nicola avea improntato al suo fratello D. Andrea con biglietto de' 18 Ottobre 1742 per compra di alcune pecore e di due pezzi di castagneto, incorporati alla detta vigna.

Queste e simili pretensioni, affacciate dal detto Barone, furono compromesse per comun pace e quiete al suo medesimo avvocato D. Fortunato Villani, fratello di D. Filippo che oggi lo difende, innanzi al quale vi furono varie discussioni per parte di esso Barone e dell'Arcivescovo di Salerno, il quale, come amministratore destinato dal Re, credette dover difendere ed accomodare alla meglio l'effetto delle cose donate da D. Andrea Sarnelli per servire al sostentamento de' missionar in virtù del Real stabilimento.

Un tal compositore, comeché sapesse che di tutta la contesa vigna solo moggia 30 in circa erano state della Casa Sarnelli16, pure vantaggiosamente arbitrando in favore del suo cliente, fu di parere che al medesimo dati si fossero pro una vice tantum duc. 1000 in compenso di tutte le sue pretensioni con soddisfarsi ancora colle rendite della vigna altri duc. 263.58, che vi avea lasciati di debiti il donante D. Andrea Sarnellì17; e determinò benanche che 'l Barone dal suo canto avesse ceduto e rinunciato ad ogni sua ragione ed azione, con ratificare la disposizione del defunto suo fratello e prometterne l'evizione /XIII/ in ampla forma; ed avesse altresì impartito l'assenso sopra i fondi distratti che da lui si pretendeano sottoposti all'annuo canone o al peso dell'adoa18. E cosi fu eseguito mediante istrumento rogato a' 6 Settembre 1755aq.

Per effetto di questa transazione, passata non già tra 'l Barone ed i missionarj, ma tra 'l Barone D. Nicola Sarnelli e l'Arcivescovo di Salerno, come amministratore e dispositore della masseria, questi si obbligò nel suddetto nome al pagamento della somma convenuta19, parte della quale si sborsò in nome e parte di esso amministratore nell'atto della stipulazione, e parte in diverse tannear sino alla somma di duc. 822; il medesimo Arcivescovo si obbligò ancora alla soddisfazione del prefato debito di duc. 263.58 che furono pagati puntualmente20. Il Barone, dopo aversi ricevuto a conto de' ducati 1000 l'enunciate quantità, ricusò di riceversi il residuo a complimento e cominciò a ricorrere al Real Trono con replicate suppliche, le quali furono rimesse alla Real Camera di S. Chiara, dove più volumi di scritture si son compilati.

Dovendo dunque questo Supremo Tribunale secondo gli ordini Reali de' 28 Marzo 1759, dopo intese le parti, riferire l'occorrente col suo parere a S. M. (Dio guardi), ho stimato espediente di esporre a' Sig. rispettabilissimi votanti:

I. La vanità delle ragioni, per cui crede il Barone non più doversi a' miei missionarj di Ciorani la giornale sovvenzione accordata loro da S. M. C. sopra le rendite della vigna.

II. L'insussistenza delle accuse da lui promosse e contra i suddetti missionarj de' Ciorani e contra l'intera Adunanza.

CAPO I.

Vanità delle Ragioni del Barone

Si riducono i motivi del Baron Sarnelli, per cui crede potersi vindicare il dominio della contesa masseria a questo ristretto raziocinio:

La donazione fatta da D. Andrea nell'anno /XIV/1735 all'Adunanza de' missionarj della casa de' Ciorani fu nulla, perché fatta ad un corpo illegittimo, incapace di far acquisto in comune.

La donazione fatta a me come individuo nell'anno 1752 fu parimente nulla, perché fatta a contemplazione della medesima Adunanza illegittima ed io non fui altro che un semplice canale ed un istrumento esecuzione per poter trasfondere a di lei beneficio quanto mi era stato donato; e che avendo infatti ceduta a quell'Adunanza la suddetta donazione a' 28 Novembre dello stesso anno '52, spogliato mi sia d'ogni diritto sopra di quella e rimasto senz'aver più che pretendere.

La donazione finalmente che fece D. Andrea all'Arcivescovo di Salerno nell'anno 1754 fu della medesima natura, vuol dire, fatta ad un mero canale che prestò il nudo suo nome, ma i veri donatarj furono i missionarj di Ciorani, incapaci di nuovo acquisto secondo il Dispaccio Reale. Dunque in virtù di tutte le anzidette donazioni niun titolo ha potuto acquistare la casa di Ciorani sopra i frutti della vigna. E se alcuno mai ne avesse acquistato per la grazia S. M. C. dell'anno 1752, essi l'hanno rinunciato coll'istrumento del '54 e per lo non uso di tal grazia ne sono decaduti. D. Andrea suo fratello è morto ab intestato: dunque a lui come legittimo erede spetta il dominio, il possesso e 'l prodotto della vigna.

Ecco fedelmente riepilogate le lunghe allegazioni stampate a nome del Baroneas.

Or colla medesima brevità e con sodezza di risposte confuterò parte per parte il raziocinio mal fondato del contraddittore.

Di tutte le premesse di un tal raziocinio gli accordo volentieri che la donazione dell'anno 1735 sia stata invalida, siccome nella narrazione de' fatti io medesimo l'ho sinceramente confessato.

Ma parlandosi di quella del '52 fatta a me particolare, è in errore il Barone che sia parimente nulla, perché sotto il mio nome siasi voluta fare alla casa de' missionarj di Ciorani, incapace di far acquisti. Lo scopo unico di D. Andrea Sarnelli in tutti gli atti delle sue donazioni del '35, '52 e '54 non fu altro che impiegare parte de' suoi proprj beni in aiuto delle anime de' naturali de' Ciorani e di tutta la diocesi di Salerno, dove egli scorgevane un gran bisogno. In questa mira veramente cristìana egli fu sempre fisso e immobile; ma /XV/ non così determinato ad una sorte di operarj, che tutti,gli altri escludesse.

Ciò si rileva dall'istrumento del '35, dove si asserisce: che D. Andrea per lo grandissimo desiderio che tiene che le anime redente col Sangue di G. C. non siano pascolo eterno de' demonj, ma vadano salve al cielo, non solo della terra di Ciorani, ma de' vicini e lontani paesi e specialmente di questa diocesi Salerno, ha pensato e disposto d'impiegare parte dell'entrate della vigna per mantenimento di qualche religione di preti regolari o secolari, affinché venissero a fondare in questa terra di Ciorani un monistero e adempissero i suoi desiderj e con i loro ammaestramenti e missioni salvassero le anime ecc. ”21. E poiché ebbe notizia allora della mia Adunanza, tutta applicata alla salvezza delle anime più bisognose, le donò a questo fine gli annui duc. 200 con espressa condizione “che in mancanza nostra si chiamassero i Padri de' Verginiat ed in mancanza di quelli andassero l'entrate suddette in beneficio delle tre Congregazioni di Napoli: del P. Pavone, dell'Arcivescovado ecc. per far missioni22 au.

Nell'anno poi '52 che fece a me la nuova donazione, mi confidò ad aures i motivi di sua coscienza e le sue premure di far mantenere in ogni modo possibile l'opera delle s. missioni e de' spiritualì esercizj a prò delle anime. E finalmente nell'anno '54, supponendo il caso che niuna fondazione potesse sussistere della mia Adunanza, espressamente volle che “in tal caso la detta vigna ed annue entrate restino in piena libertà del Rev. D. Alfonso, per farne quelle opere che stimerà di maggior gloria di Dio23.

Sicché costa da quanto si è riferito che lo scopo costantissimo di D. Andrea furono le missioni e altre opere di pietà a beneficio delle anime. Ma non così fissa e determinata fu la sua intenzione circa li soli missionarj della mia Adunanza (i quali furono per altro da lui in primo luogo contemplati), che, mancando quelli, non si dovessero altri surrogare. Quindi è, che nell'anno 1752 fece a me particolare la cennata donazione e mi costituì vero ed effettivo suo donatario, affinché fosse mia la cura di far in tutti i modi possibili effettuare la sua pia intenzione, /XVI/ diretta unicamente al vantaggio spirituale delle anime. Che se poi a' 28 Novembre dello stesso anno io cedei a beneficio de' missionarj della casa de' Ciorani la suddetta donazione, come a' primi contemplati dal donante per l'esercizio delle missioni, non trasfusi in quelli i miei diritti assolutamente e a modo di canale che tutto quanto riceve, niente a se riserbando, come pretende il Barone, ma colla espressa riserba che “annullandosi tal donazione per fatto o del Principe o di altro terzo per qualunque causa o motivo, sicché non avesse il dovuto effetto a prò de' sacerdoti missionarj; in tal caso libera a me dovesse rimanere la facoltà di disporre di detti beni donati. E che a mio beneficio parimente ritornasse detta donazione, qualora si dismettesse la casa di Ciorani24.

Chiunque ciò riflette, si accorge ben tosto che nella donazione de' 4 Giugno 1752 io fui conca e non canale, perché l'obbligo impostomi dal donante D. Andrea si restringe ad aver la cura che in ogni conto si facessero le missioni a prò delle anime e si eseguissero le altre opere di pietà da lui volute. Oltre di questa legge espressa e limitante niun'altra in detta donazione mi prescrive circa la scelta degli operarj che dovevano eseguirle. E cedei a beneficio della casa di Ciorani quella mia donazione in tempo appunto che conobbi l'animo del Monarca inclinato a confermarla; come infatti la confermò col suo Real Dispaccio, avendo per rato l'assegnamento de' duc. 500 fattomi da D. Andrea e da me ceduto all'anzidetta casa.

Dov'è ora la nullità pretesa dal Barone della donazione dell'anno '52? Dov'è la frode macchinata alle pubbliche leggi? Qual pruova convincente ne produce? Appunto due lettere non verificate che portano la data di Febbraio dell'anno 1748av, vale a dire, scritte cinque anni in circa prima della stipulazìone de' due istrumenti del '52, che non contengono altro in sostanza se non che la maniera consigliata da' savj di farsi legittimamente quella disposizione ch'aveasi prefissa di fare il detto D. Andrea a beneficio delle anime. Or su questi documenti illegittimi ed anteriori al fatto non già giorni e mesi, ma parecchi anni, in cui ognuno pensa, ripensa e matura lungamente le sue deliberazioni, fabbrica il Barone la macchina aerea delle supposte frodi.

/XVII/ Ciò sia detto per la sincerità del fatto. Del resto, o valide o nulle che state fossero quelle donazioni prima del Real Dispaccio del 1752, non è da altercarsi, che ricevettero poi tutta la validità e fermezza con quel Reale stabilimento di S. M. Cattolica, che colla sua suprema autorità volle ratificare e confermare a beneficio dell'opera delle missioni le medesime quantità donatemi da D. Andrea e da me cedute ai missionarj di Ciorani, dopo che ne fu appieno informato. Piacque alla M. S. pe 'l bene della Religione e dello Stato ammettere l'Adunanza de' missionarj in quella casa de' Ciorani. E la donazione fatta a' medesimi prima e poi a me in contemplazione loro, la rese ferma colle condizioni di amministrarsi dal Vescovo e di erogarsi a' poveri, quando non vi fossero più i missionarj. Con queste condizioni stabilita la fermezza di tal donazione con un espresso oracolo del Re, stimo sacrilegio l'impugnarsi, perché sacrilegio è sempre che s'imprenda contra la sacra legge del Sovrano.

Ma si dirà: appunto a queste condizioni si è contravvenuto; anzi, della grazia intera del Re non si è curato pe'l titolo di tal donazione, essendosi procurato l'altro coll'istrumento del 1754; onde resta senza niun appoggio la donazione sopraddetta, giacché le manca il primo, per esservi rinunziato, e le manca il secondo, per essere stato un atto in contravvenzione del Real Dispaccio.

Per quanto retta si fosse l'intenzione e lodevoli i motivi, che dichiara il donante D. Andrea averlo indotto alla stipula di quel nuovo istrumento nell'anno '54 a favore dell'Arcivescovo di Salerno, cioè “per vivere - come egli asserisce - colla maggior quiete di sua coscienza, per metter fine a tutte e qualsivogliano altercazioni che col diploma Reale potrebbero coll'andar del tempo insorgere e intorbidire il retto e santo fine dell'opera delle missioni, sì profittevole alla maggior gloria di Dio e salute delle anime... ed anche per esecuzione della detta donazione fatta al suddetto Sig. D. Alfonso25; non v'è uomo savio e prudente nel mondo che possa riputar savia e prudente cotesta sua condotta, ed io medesimo che lodo per gratitudine la di lui buona intenzione, non so né posso approvargli cotal passo irregolare.

Mi unisco perciò molto volentieri ai sentimenti del /XVIII/ Barone su questo punto e dico con lui, che la nuova donazione fatta e da D. Andrea Sarnelli all'Arcivescovo di Salerno nell'anno '5 4 è nulla, nullissima per tutte le ragioni; anzi aggiungo più di lui questa mia umilissma supplica alla Real Camer a che consultasse la Maestà d el Monarca, acciò si compiacesse di dichiara rl a t ale, cioè n ulla, irrita e cassa, come se mai stata fosse nel mondo; e di questo modo conte ntar me e '1 Barone, che su questo fatto andiam molto d'accordo.

Ma qual pregiudizio, domando al Barone, ha potuto mai arrecare quell'atto nullo, fatto da persone estranee senza intervento mio né di que' miei compagni cessionarj e senza nostra precedente rinuncia alla donazione irrevocabile fatta a me nell'anno '52; che poi fu da me ceduta coll'approvazione del Monarca e dal medesimo restò addetta alla giornale caritativa sovvenzione degli stessi miei compagni d'allora e futuri, sino a tanto che mantenut'avessero nella casa di Ciorani l'opera delle missioni? Niuno; poiché è ben nota la massima legale: “Res inter alios actas vel judicatas aliis non nocere26 aw.

Intende molto bene il Barone che un fatto alieno niente pregiudica a chi col suo intervento e consenso non l'abbia fatto proprio. Quindi è, che per farci risultare rei di quella novità di D. Andrea e dell'Arcivescovo di Salerno, suppone frode e consenso de' rnissionari a quell'atto del '54, Per l'avidità appunto di far un acquisto maggiore dell'assegnamento Reale; suppone rinuncia de' medesimi della donazione del '52, in conseguenza della grazia Reale; e finalmente crede l'istrumento del '54 rivocatorio del precedente dell'anno '52; e con tali supposti pretende di caricar su le spalle de' inissionarj le altrui inosservanze.

Ma se renderò cotali supposizioni evidentemente false, tutte le imputazioni tratte contra di noi dall'istrumento del '54 anderanno certamente in fumo.

Vediamo primieramente, se vi è la frode macchinata forse da' miei missionarj contra la Real determinazione. Questa non può aver altro motivo (come già si accenna dal Barone) che il far un acquisto maggiore de' duc. 500, assegnati dal Re, “coll'introito di tutte le pingui annuali rendite di quell'ampia masseria” di 100 moggia che D. Andrea col nuovo istrumento assegna /XIX/ a' missionarj di Ciorani, in qualunque parte del mondo avessero fondata altra casa in difetto di quella prima loro residenza. Dal maggior introito di tutte quelle annue entrate può facilmente rilevarsi la frode interessata dei missionarj. Vediamo dunque cotesto introito e rendita effettiva di tutta la vigna.

L'estensione di tutta la contesa masseria si vuole di 100 moggia in circa. Furono le prime 30 moggia donate a D. Andrea dal Baron D. Angelo suo padre per legittima e porzione; cioè moggia 24 in circa gli furono prima assegnate a titolo di patrimonio e poi donategli in proprietà e usufrutto, e questi non rendevano ogn'anno che duc. 72, alla ragione di carl. 30 il moggio, come costa da quell'istrumento di donazione, rogato a' 7 Aprile dell'anno 1735 per notar Nicola Zampoli di Sanseverino27 ax; e le altre sei moggia, che gli furono poi aggiunte e donate da suo padre, alla medesima ragione di annualità danno la rendita di altri duc. 18. In somma: tutta la rendita di quelle 30 moggia provenute dalla Casa Sarnelli ascende a duc. 90 l'anno.

Inoltre fu aggregato alle mentovate moggia 30 un castagneto di 10 moggia in circa, che Felice Albano della terra di Bracigliano avea permutato con un giardino addetto alle opere pie del riferito Baron D. Angeloay, che D. Andrea di poi se lo prese a censo. Or questo castagneto si fece ridurre a coltura, squadraraz di viti, di celsiba e di altre piante fruttifere dal medesimo Baron D. Angelo, prima di passar alle mani di D. Andrea. Indi si fece valutare nella proprietà e nell'annua rendita da Basillo Zampoli di Sanseverino, pubblico tavolariobb, a' 13 Agosto 1731. Questi avendolo riconosciuto, misurato e apprezzato e numerate insieme colle viti con astolellebc sino a 330, le piante di mele innestate 182, di mele selvagge 84, di celsi bianchi 45, di fichi 14, di nocelle 27 ecc., stimò l'annua rendita di quel fondo così migliorato nello stato e tempo dell'apprezzo, dedotte le spese, di soli duc. 25 e quando sarebbe giunto a perfezione, valutollo il doppio, vuol dire duc. 50 l'anno; come costa da una fede del medesimo tavolario fatta ad istanza di detto Baron D. Angelo, inserita nell'istrumento de' 17 Aprile del 1735, rogato da notar /XX/ Nicola Zampoli già menzionato28.

          La rendita dunque annuale di 40 moggia, le migliori e le più fruttifere della masseria in quistione, giunge appena a duc. 140, c   ioè duc. 90 rendite delle prime 30 moggia, di cui in primo luogo si è parlato, e duc. 50 ch'è il sommo che promettevasi dal riferito tavolario nel 1731 (vuol dire: 46 anni addietro) della rendita delle dette io moggia del castagneto, allora coltivato e migliorato al non più oltre, oggi squallido e deteriorato nelle piante e nelle viti. Se dunque le 40 moggia di quella buona qualità rendevano non più che duc. 140 l'anno, il resto sino a 100, che si stende sul pendio di un'arenosa e sterile montagna, dovrebbe valutarsi senza dubbio la metà meno. Ma via; si valutino tutte non a proporzione geometrica, ma a ragion aritmetica la più esatta. Ascende a buon conto la rendita di 100 moggia di quel corpo ad annui duec 350 in circa. Da' quali dedotti 126 duc. de' soli pesi forzosi rivelati da D. Andrea coll'istrumento del '54, di cui è gravata la suddetta masseria, oltre il peso del catasto, si riduce la rendita a duc. 224 piùo meno, e questa onnossiabd pure agli altri pesi da me dichiarati a' 17 Giugno 1752.

Ecco la rendita di quell'ampio podere, che il Baron Sarnelli espose a S. M. che fruttava più di duc. 1000 l'anno, che i missionarj si aveano introitati annualmente col mezzo del doloso e fraudolento istrumento del '54, passato tra D. Andrea e l'Arcivescovo di Salerno a loro insinuazione; quasi che malcontenti dell'assegnamento Reale de' duc. 500 annui, volessero approfittarsi del di più di quelle rendite ed escluderne i poveri contra la Sovrana determinazione.

Come mai può sospettarsi cotesta frode de' missionarj nella stipulazione del nuovo istrumento del '54, se per la donazione dell'anno '52 aveano già l'assegnamento dal Re di annui duc. 500; e per l'ideale assegnamento fatto da D. Andrea nel '54 di tutte le rendite della masseria, dedotti i pesi in esso rivelati, verrebbero a percepirne, come infatti ne percepiscono, poco più di duc. 200 che restano di netto, come poc'anzi si è provato? È credibile l'artificio della frode, usata da chiunque non è matto a suo notabile discapito, senza il menomo vantaggio? Non permettono perciò le leggi la /XXII/ presunzion del dolo, ove manca una grave “atque propemodum necessaria causa simulationis29 be. Ed in tal caso: “Id potius eligendum quod minus habeat iniquitatis30 bf.

Se al Barone sembrasse poco soddisfacente l'anzidetta pruova della tenue rendita della vigna, ne aggiungo per soddisfarlo a pieno un'altra di apprezzo più recente, ordinato da lui medesimo in occasione di accordio che con esso si è pur tentato pro bono pacis. Volendo per tanto assicurarsi il Barone D. Nicola, se cotal progetto fosse per riuscirgli vantaggioso, commise al suo erariobg loco feudi nell'anno 1771, che facesse riconoscere da Martino Salvo, esperto di campagna dello stato di Sanseverino, la rendita annuale che tra fertile ed infertile dar potea la menzionata vigna, addetta al mantenimento de' missionarj di Ciorani. L'esperto fu di parere che, esclusa la rendita delle selve cedue che vi sono, avrebbe potuto fruttare la sola vigna circa duc. 336, come costa da una sua fede di verità, fatta a' 4 Dicembre 1774 de ordine judicis31.

Volendo assicurarsi inoltre il medesimo Barone della rendita delle cennate selve cedue, ne commise l'apprezzo ad altro esperto del casale di Spiano, chiamato Francesco Salvato di Santolo, appunto nel mese di Aprile del medesimo anno 1771, e questi fu di parere che tagliandosi dette selve ogni 18 anni, avrebbe potuto ricavarsi la rendita annuale di duc. 44, come costa da una sua fede di verità, fatta a' 4 Dicembre del prefato anno 177432.

Secondo l'apprezzo dunque fatto ad istanza e divozione dello stesso Barone D. Nicola, ascenderebbe tutta la rendita della vigna colle selve a duc. 380, da' quali dedotti duc. 126 di pesi forzosi sopra enunciati, oltre il catasto, restarebbe, anche in questo apprezzo cosi grasso e avanzato, la rendita netta di duc. 254, onnossia [obnoxia] pure a' pesi dichiarati nell'anno 1752 come si è detto.

Dalla presente dimostrazione della rendita effettiva di detta masseria ne raccolgo le seguenti illazioni:

Primo, che i conti annuali dell'amministrazione di quella esibiti /XXII/ negli atti di questa causa, li quali battono più o meno all'introito sopra espressato, son sinceri e veraci, non già finti e capricciosi, fabbricati, come vuol il Barone, “ad arte nella tempesta delle liti”.

Inoltre, che avendo io esposto anni addietro a S. M. con un Memoriale stampatobh, che la detta rendita ascendeva a duc. 200 in circa e col taglio futuro delle selve crescer potea più o meno a duc. 240, esposi la verità, non il falso, di cui sotto il nome de' miei missionarj, che finge autori di qnel Memoriale, mi arguisce il Barone.

Ne raccolgo parimente che stante la tenuità di quella rendita effettiva, di lunga mano inferiore all'assegnamento Reale de' duc. 500, è incredibile la pretesa frode macchinata da' missionarj al Real Dispaccio colla stipulazione dell'istrumento del '54 e 'l nuovo acquisto fatto da' medesimi oltre i duc. 500, quando tutte le rendite, come si è provato, appena passano i duc. 200. Son note le leggi che dicono: “Eventus potissimum spectandus est, quoties de fraude disputatur33 bi; “Et fraus cum effectu accipienda est”, dicono i Romani Giureconsulti34 bk.

Ne deduco finalmente che a torto si suppone il consenso de' prefati missionarj a quel nuovo atto del '54 per lo vantaggio che ne speravano oltre l'assegnamento Reale. Non essendovi né potendo esservi il supposto vantaggio; anzi, avendo i missionarj riportato dall'istrumento del '54, dove D. Andrea rivelò i duc. 126 di pesi forzosi annessi alla suddetta vigna, quali non erano mentovati nella donazione del '52, piuttosto aggravio sul prodotto di quella che il menomo profitto a loro favore; ognuno da cotal perdita e scemamento di rendita annuale ne ricava un chiaro argomento di dissenso, non di consenso de' medesimi a quel nuovo atto non men inutile che effettivamente ad esso loro nocivo.

Ora svanita la frode e 'l consenso supposto dal Barone, vediamo se almeno si verificasse quella rinuncia fatta da' missionarj alla donazione dell'anno 1752 e per conseguenza alla grazia della giornaliera sovvenzione lor accordata dal Sovrano.

Il documento, da cui crede rilevare la pretesa rinuncia, sono appunto /XXIII/ alcune parole dell'assertiva dell'istrumento di transazione stipulata nel 1755 tra lo stesso Barone e l'Arcivescovo di Salerno, la di cui minuta fu stesa da D. Fortunato Villani, avvocato di esso Barone; non già dell'istrumento del '54, come francamente asserisce più di una volta l'autore delle due contrarie allegazioni stampate. In essa convenzione solamente si legge, che D. Andrea avesse donato al prelodato Arcivescovo quella vigna nell'anno '54 “sul motivo che da' RR.PP. di detta Adunanza non si potea accettare la donazione come di sopra fatta, tanto in esecuzione delle lor Regole, quanto per lo Dispaccio fatto dalla M. del Re nel detto anno 175235.

Quando il Barone non produce qualche atto di rinuncia espressa e formale, fatto da me donatario di D. Andrea o da' miei compagni di Ciorani come cessionarj alla donazione del '52, tutte le sottigliezze e fievoli congetture da lui immaginate non bastano a provare il suo assunto e a spogliarci di un diritto acquistato sopra le quantità donateci annualmente da D. Andrea e da S. M. benignamente confermate. Le parole sopra notate, come ricavate dall'assertiva d'un istrumento fatto dallo stesso Barone o dal suo avvocato Villani, provano niente affatto contro i missionari su la pretesa rinuncia, essendo certissimo: “Res inter alios actas aliis non nocere36 bl.

D. Andrea all'incontro coll'istrumento del 1754 altro non disse in sostanza (ma nemmeno con parole precise) se non che noi eravamo incapaci di possedere ed acquistare in comune per ragione del Reale stabilimento, non già per esecuzione delle nostre Regole. Né D. Andrea potea dirlo, né il Barone dovea asserirlo, essendo all'uno e all'altro ben noto che in virtù delle Regole approvate da Roma e prodotte negli atti, ogni casa dell'Adunanza sarebbe capace di far acquisti sino alla rendita annuale di duc. 1500bm. Per lo Real Dispaccio poi del '52 siamo incapaci di possedere e amministrare in comune que' beni stabili prima acquistati, ma capaci di percepire l'annuo assegnamento de' duc. 500 sopra il fruttato della masseria.

      Cosa dunque hanno rinunciato i missionari secondo il Barone nell'anno '54: la vigna o l'assegnamento di duc. 500 sul di lei prodotto? Non han potuto rinunciare il dominio o 'l possesso di quella vigna, /XXIV/ affinché D. Andrea l'avesse trasferito all'Arcivescovo di Salerno, perché la medesima era nel dominio e possesso di D. Andrea allor vivente; ed i missionari di Ciorani aveano la sola promessa di percepire certe date quantità, vivente il donante e dopo la sua morte duc. 500 in perpetuo dal fruttato di quella. La vigna dunque che i missionari non possedevano, né in proprietà era stata lor donata, non poteva rinunciarsi da loro, perché nessuno dicesi rinunciare la cosa che non è sua.

tampoco erano in obbligo “per esecuzione delle Regole e del Dispaccio Reale” di rifiutare gli annui duc. 500 ch'è tutto il beneficio della donazione del '52, poiché in virtù dell'une e dell'altro erano capacissim di accettare cotal assegnamento. Sicché da ogni banda che si considera quell'assertiva del Barone, si ravvisa falsa, e la supposta rinuncia non trova terra che la sostenga; non verificandosi né in quanto alla proprietà né in quanto alla prestazione tassata sopra li frutti di quella masseria. Se dunque non si è rinunciato alla donazione del '52, neppure alla grazia Reale che sopra di quella è caduta si è fatta rinuncia; ed infatti dal 1754 sin'oggi, non ostante quell'atto nullo, fatto da D. Andrea a beneficio dell'Arcivescovo Salerno, siamo vivuti [vissuti] sempre conformi allo stabilimento Reale.

L'Arcivescovo per mezzo del suo procuratore ha amministrata la vigna; per mano del procuratore abbiamo ricevuto quel poco [che] ha fruttato la medesima, dedotti i pesi, a conto dell'assegnamento Reale; si sono dati ogni anno i conti coll'intervento del Sindaco e Governatore locali secondo il prescritto di S. M., come ne' discarichi delle imputazioni particolari si proveranno queste cose con legittimi documenti. Non resta dunque vestigio alcuno della rinuncia de' missionari pretesa dal Barone, così in rapporto alla donazione del '52 come alla grazia Reale.

Restami a confutare l'ultima ragione del Barone in rapporto alla rivocazione che dice aver fatta D. Andrea della donazione del '52 col nuovo istrumento del '54.

Quando vogliam sapere la volontà di D. Andrea su questo punto, lo stesso istrumento del '54 chiaramente ce la manifesta. Si legge in esso che uno de' motivi che lo spinsero a quel nuovo atto fu appunto: “Per l'ESECUZIONE della detta donazione fatta a D. Alfonso”, che fu stipulata a' 4 Giugno 175237. /XXV/ Se poi la parola esecuzione significasse a senso del Barone lo stesso che rivocazione, mi rimetto al giudizio de' savj.

Ma dato e non concesso, che D. Andrea avesse voluto coll'istrumento del '54 rivocare la donazione del '52, domando qual facoltà avea egli di rivocare una disposizione fatta con atto tra' vivi a contemplazione di un'opera pia diretta al bene pubblico, quale appunto sono le s. missioni, in cui vi aveva il Sovrano posta la sua mano con dare l'amministrazione della vigna all'Ordinario e designare altra opera n caso si dismettesse quella delle missioni? Bisognavagli dar per dar un tal passo primieramente il permesso del Sovrano ed anche l'espressa rinuncia mia o de' miei compagni, a' quali S. M. C. avea accordato il ridetto assegnamento col peso delle missioni. Senza l'uno e senza l'altra non avea D. Andrea la menoma facoltà di rivocare la donazione del '52. Quindi è, che né egli ebbe cotesta intenzione, né, se mai l'avesse avuta, avrebbe potuto validamente eseguirla.

Qui richiamo l'attenzione del Barone che pretende col procurare l'abolizione della mia Adunanza impadronirsi della contesa masseria. Supponiamo già dato a danno pubblico il colpo tanto da lui desiderato, qual ragione ha il Barone di rivendicarsi a conto suo e de' suoi eredi il fondo già divisato? Da che D. Andrea l'ha destinato all'opera pubblica delle missioni e S. M. l'ha dichiarato tale e già ne ha disposto, quel fondo è caduto sotto il dominio Reale, presso di cui risiede il general dominio di tutti i beni lasciati per le opere pubbliche dello Stato; di modo che dismettendosi quell'opera voluta dal donante che lascia per essa i suoi beni, questi beni ritornano alla disposizione del Sovrano e non più al donante o suoi eredi, che già uscirono dal loro dominio colle donazioni fatte o con altri titoli translativi.

Sono le volontà de' defunti si ben protette dalle leggi, che se non possono eseguirsi nel modo da loro espresso, l'esegue la legge in altro modo simile all'espresso; onde se non come si vuole, almeno come si può si adempia il loro fine. Se dunque siasi voluta dal defunto alcun'opera pubblica e questa dalle leggi non sia permessa, il denaro a tal'opera destinato è da spendersi per altra opera parimente pubblica, permessa dalla leggi; né può mai tornare a comodo /XXVI/ dell'erede, la di cui privata utilità nella disposizione fatta non fu voluta di certo, né considerata.

Cosi leggesi nelle Pandette38 bn, dove si parla di un legato lasciato alla città, affinché delle annue rendite se ne celebrasse in ogni anno un pubblico spettacolo che ivi permesso non era. “Quaero quid de legato existimes? Et Modestinus respondit, quum testator spectaculum edi voluerit in civitate, sed tale quod ibi celebrari non licet: iniquum esse (si noti) hanc quantitatem, quam in spectaculum defunctus destinaverit, LUCRO HEREDUM CEDERE”. Il testo è propriissimo al caso nostro; in virtù del quale le rendite della vigna destinate da D. Andrea all'opera pubblica delle missioni, non mai a vantaggio privato del Barone suo crede dovran convertirsi, qualora si dismettesse la casa de' Ciorani, perché dice il citato testo: “Iniquum est, hanc quantitatem lucro heredum cedere”, ma bensi in opere simili impiegarsi dovranno. Altrimenti si disporrebbe contro l'espressa volontà del donante, che in tutte le sue disposizioni fatte nel '52 e '54 a favore dell'opera pubblica delle missioni, ha escluso replicatamente i suoi eredi dall'acquisto della masseria anche nel caso che morisse ab intestato, volendo che allora restasse in mio potere per farne quelle opere pie che avessi stimato di maggior gloria di Dio, come si osserva ne' cennati istruinenti altrove citati.

Tanto ciò [è] vero che il Re Cattolico, supponendo il caso di dismissione dell'Adunanza di Ciorani, non chiama gli eredi al godimento di quelle annue rendite, ma i poveri del luogo, per accostarsi di questo modo, quanto fosse possibile, alla pia disposizione del fu D. Andrea. Non capisco perciò la pretensione del Barone. Pretenderebbe col tirar a sé la masseria del fratello spogliar il Principe del dominio di quella ed escludere i poveri del luogo, surrogati dal Sovrano al godimento di quelle annue rendite; non ostante che egli è escluso dal fratello, dalle leggi e dal Sovrano. Essendo dunque questo punto interesse del Re, spetta a chi ne ha la carica di ribattere cotali vane pretensioni del Barone.

Maggiormente se si riflette che lo stesso Barone colla transazione del '55, passata tra lui e l'Arcivescovo di Salerno, ha rinunciato ad ogni suo diritto sopra detta vigna; l'ha confermato con giuramento e cento volte ratificato colle recezioni del denaro; si ha introitato sino alla somma di duc. 822 in virtù di quella transazione. Sicché non merita di essere nemmeno /XXVII/ più inteso su questo punto per la regola legale: “Quod semel placuit, amplius displicere non potest”39 bo.

vale il dire che cotesta transazione non giova per l'incapacità de' transigenti, perché non furono i missionarj che la fecero, ma sì bene l'Arcivescovo, ch'è persona legittima, ed esso Barone; come è chiaro dal costituto e da tutto l'altro tenore dell'istrumento, che ne rogò notar Nicola Letizia di Napoli a' 6 Settembre 175540. L'Arcivescovo si obbligò al pagamento della somma transatta; in suo nome si son fatti i pagamenti in tante fedi di credito; contro di lui si concede al Barone la facoltà d'incusarebp quell'istrumento, qualora mancasse di pagare le tanne [quote] stabilite41. I missionarj sono nominati nell'assertiva, non come intervenuti alla stipulazione, ma come venuti avanti l'avvocato compositore per sentire il suo parere, toccante l'interesse de' loro alimenti42. Quindi è, che non s'intende come possa cavillarsi quest'atto cosi solenne.

Restringendo in poche parole tutta la confutazione del fallace argomento del Barone, esposto sul principio di questo primo Capo, rifletto a favor della mia causa che la donazione fattami nell'anno 1752 da D. Andrea Sarnelli e da me ceduta a' missionarj di Ciorani, su di cui cadde la grazia Reale, è stata sempre validissima e non mal infermata o annullata col nuovo istrumento fatto nell'anno '54 dal prelodato D. Andrea; perché a quell'atto non vi fu mio intervento, né de' miei cessionari; non vi fu veruna rinuncia da parte nostra di quella prima donazione; né frode alcuna alla legge prescrittaci dal Monarca; né da parte del medesimo D. Andrea volontà o facoltà di rivocarla, siccome diffusamente finora ho dimostrato. Ed essendo in sé nullo quel nuovo atto del '54 e passato tra persone che non poteano pregiudicare il diritto accordatoci da S. M. C. sopra l'assegnamento degli annui duc. 500 sul prodotto della masseria in quistione, niuna forza e valore ha mai avuto di scuotere la fermezza e la validità della prima donazione del '52, corroborata dall'autorìtà del Sovrano.

Quindi è, che i missionarj predetti di Ciorani sono /XXVIII/ stati e sono nel pacifico e non interrotto possesso di godere di quell'assegnamento Reale dall'anno '52 sino al giorno presente. Invano dunque pretende spogliarcene il Barone sotto il titolo del non uso o del rifiuto fatto da noi di cotal grazia, per vestirne se medesimo coine erede ab intestato del donante, contra la volontà espressa di lui che in tal caso lo esclude; contra la disposizione delle leggi, che stimano ingiustizia manifesta il convertir a comodo privato degli eredi le rendite lasciate dal defunto a beneficio del pubblico o sia per un'opera pubblica, quali sono le sacre missioni; contra l'ordinazione Reale che in mancanza de' missionarj sostituisce i poveri del luogo; e non ostante finalmente la cessione giurata di ogni suo diritto e ragione sopra i beni disposti dal fratello, fatta nell'atto della transazione del 1755

Ma vedendo il Barone che la strada del non uso non conducevalo al suo premeditato disegno, batte la strada obliqua dell'abuso, che pretende essersi fatto da' missionarj della grazia Reale colle contravvenzioni del Dispaccio dell'anno '52, per le quali c'imputa di esserci renduti [resi] di quella affatto indegni. Quanto però siano ideali le supposte contravvenzioni, lo vedremo nel seguente

CAPO II

Su l'Insussistenza, delle Accuse promosse dal Barone contra i Missionarj

[A.] Accuse contra la casa di Ciorani.

I. - S'imputa agl'individui della medesima che contra la Sovrana determinazione dell'anno '52 amministrano la vigna che si contende.

S'imputa primieramente dal Barone a' missionarj di Ciorani l'aver essi amministrate le rendite della vigna in quistione contra la disposizione del Real Dispaccio del 1752. Ed in compruova di tale assunto produce certa fede di catasto con cui crede poter provare che i missionarj fatt'avessero la rivelabq di detta vigna come di roba propria; inoltre alcuni atti della corte locale di essa terra, fabbricati ad istanza di un individuo di quella casa per ricuperare il prezzo di alcune cantalabr di mele provenute dalla vigna e vendute ad un certo Francesco Pagano di Poggiomarino; e finalmente un attestato di varj naturali di Ciorani. Queste, e non altre, son tutte le gran pruove della prima imputazione, che qui cercherò di scaricare.

La data della fede suddetta, che dicesi del catasto, ripugna primieramente /XXIX/ colla data del catasto generale. Questo fu formato da quella università co' soliti atti solenni nell'anno 174243; quello, che si allega dal Barone, fu fabbricato da' soli deputati l'anno 1765 e chiamasi dal medesimo cancelliere attestante: catastuolo, o sia manuale44. Il catasto generale, dove ogni possessore rivela i suoi beni, dopo l'anno '42 non si è più rinnovato, come costa dalla fede del medesimo cancelliere45, il quale parimente attesta che la rivela della vigna tale quale si trova al presente, insieme co' suoi pesi, fu fatta in detto anno '42 da D. Andrea Sarnelli; ed ivi si legge nel margine il passaggio di quella in mano dell'Arcivescovo di Salerno46. Il catastuolo all'incontro, che si fa in ogni anno senza rivela de' beni, ma a discrezione e giudizio de' deputati e governanti pro tempore, non è un documento valevole a provare i veri e attuali possessori di que' beni che enuncia; ne sempre è uniforme, ma vario secondo i nuovi lumi che acquistano coloro che lo formano.

Infatti nel catastuolo dell'anno 1766 si specificano nel notamento i veri possessori di un picciolo castagneto e di certi pezzetti di territori, che da' miei compagni teneansi in affitto e come fittuarj ne pagavano il peso del catasto47; e nel manuale dell'anno precedente, allegato dal Barone, non solo quelli, ma un altro pezzetto di castagneto ancora trovansi per abbaglio rubricati assolutamente tra i beni del “Ven. Monistero de' RR.PP di Ciorani48. Qui parimente è da osservarsi la diversità de' catastuoli dal catasto generale. In questo la vigna è rivelata sotto la rubrica di D. Andrea Sarnelli e nel notamento si trova il passaggio di quella alle mani dell'Arcivescovo di Salerno. Ne' catastuoli all'incontro s'inventa nuova rubrica del “Ven. Monistero de' Missionari di Ciorani”, perché la medesima /XXX/ vigna era addetta al mantenimento di que' individui. Qual pruova dunque potrà fare, che i missionari di Ciorani abbiano rivelata la vigna come possessori e padroni, la fede d'un catastuolo fatto senza rivela de' propri possessori ed a sola discrezione de' governanti pro tempore?

Vediamo inoltre, se l'altro documento allegato dal Barone degli atti della corte locale di Ciorani contra Francesco Pagano facesse una pruova più convincente. Si metta un tal fatto nella veduta la più orrida che piace al Barone con idea di far comparire tiranni i miei missionarj; ma con tutto ciò nemmeno pruova che abbiano quelli amministrata la vigna da assoluti padroni. E perché? Appunto perché le mele suddette prima furono date dal procuratore a' miei compagni della casa de' Ciorani al prezzo corrente di quell'anno, in conto della loro giornale sovvenzione; com'è solito a fare, quante volte i prodotti di quel podere non ritrovano un pronto spaccio nel tempo della ricolta49 e poi si venderono in credito a Francesco Pagano, che come debitore moroso si fece costringere al pagamento convenuto nella corte locale di Ciorani. Che ha che fare questo fatto coll'assunto del Barone? È forse un ingerirsi nell'amministrazione della vigna contra l'ordine Reale il vendere per altri bisogni della vita que' generi del di lei prodotto, già consegnati a prezzo dal procuratore e passati nel pieno dominio de' missionarj?

L'attestato finalmente di soli naturali di Ciorani, vassalli, dipendenti ed alcuni di loro anche impiegati al servizio del Barone (come Nicola di Napoli, il quale fu di lui erario [fattore] per molti anni) ed altri di simil condizione, che per la maggior parte non sannoleggerescrivere, di qual peso debba riputarsi, lo sanno meglio di me i savj Ministri della Camera Reale. Dico di soli naturali di Ciorani, perché fuori di tre miserabili di Bracigliano, anche dipendenti del Barone, tutti gli altri attestanti sono Cioranesi50. Ma vediam pure cosa mai attestano sul punto che stiamo confutando della supposta amministrazione. Attestano di aver veduti alcuni Fratelli laici di quella casa di missione assistere alla coltura della vigna e alla raccolta de' frutti.

/XXXI/ Per alcuni anni, che quella non si diede a' parzionalibs, è vero che hanno veduto i nostri Fratelli laici assistere e accudire alla coltura e alla ricolta de' frutti; ma non han potuto vedere sotto qual veste essi vi hanno assistito, se di padroni, o di amministratori, o di altro. La verità si è, che quelli vi han prestata la loro assistenza, quando ne sono stati incaricati dal medesimo procuratore di Milone, che impedito dalla sua cura parrocchiale non poteva personalmente accudirvi; e ne ha incaricati essi piuttosto che altri, e per non pagare a' sostituti estranei il dovuto salario ed estenuare vie più la tenue rendita della vigna a danno de' missionarj, e per la maggior vigilanza che i medesinil vi avrebbero usata.

Si osservi su di ciò l'attestato dello stesso procuratore51.

Del resto l'amministrazione della contesa masseria è stata sempre secondo l'ordine Reale presso l'Arcivescovo di Salerno, che l'ha amministrata per mezzo del cennato suo procuratore sin dall'anno 1754 per solenne procura fattagli dal fu Monsignor Rossi presso gli atti di notar Carlo Barone di Salerno52 e confermata dall'odierno Arcivescovo Monsignor Sanchezbt in persona dello stesso parroco Milone a' 18 Gennaro 176053. Infatti il suddetto procuratore ha affittato, ha data in parzionaliabu la vigna, ha permutato, ha dati ogni anno i conti, ne ha ricevuta la liberatoria, ha somministrato al missionarj la tenue sovvenzione, pagati i pesi ecc., come costa dagli atti54. I missionarj poi non hanno mai preteso il diritto di amministrare /XXXII/ e farla da padroni della vigna con indipendenza dell'Arcivescovo o del di lui procuratore; che sarebbe stato in verità un atto di contravvenzione al Dispaccio Reale, il quale negando loro la qualità di persona politica nello Stato vieta per conseguenza a' medesimi, incapaci di dominio, il diritto dell'amministrazione di que' beni che son addetti al lor mantenimento. Ma che poi venga destinato dal procuratore qualche Fratello laico della casa de Ciorani ad assistere talvolta in sua vece alla coltura della vigna, non credo, sia questo una usurpazione di diritto di amministrazione; come non la è nel figlio e nel servo destinati a invigilare sopra i beni del padre e del padrone.

2. - S'imputa a' medesimi missionarj d'aversi con replicate manifeste contravvenzioni introiate tutte le rendite della vigna, che superano di gran lunga gli annui duc. 500, accordati loro da S. M. C.

Dall'amministrazione passa il Barone ad esagerare la rendita di quella masseria, sino ad avere esposto a S. M. che rendeva ogni anno più di duc. 1.000. Quindi ne inferisce molti capi di accuse e di contravvenzioni contra i missionarj di Ciorani, cioè che si abbiano introitato annualmente molto più de' duc. 500, loro assegnati dal Re; che abbiano esclusi i poveri del luogo dal godimento del sopravanzo; che per ingordigia di aver tutte le rendite “di quell'ampio podere”, e non già parte, avessero indotto fraudolentemente D. Andrea a passar la vigna nel 1754 in mano dell'Arcivescovo di Salerno, con patto di somministrar a lor beneficio tutta l'annua rendita di essa; che per impadronirsi di quel molto, abbiano rinunciato alla grazia Reale dell'anno 1752. Quante false illazioni tirate dalle viscere di un principio falso! Se questo fondamento si atterra, tutto l'edificio crollante si rovina insieme.

Ma lo credo già rovinato, da che ho dimostrato /XXXIIII/ nel Capo con documenti irrefragabili, che l'annua rendita della vigna in quistione non sorpassa, dedotti i pesi forzosi, i duc. 240 poco piu poco meno, come pu' osservarsi alla pag. [spatium album]bv. Se dunque la rendita effettiva di quel fondo è stata ed è cosi tenue, gl'individui all'incontro della casa di Ciorani anche nell'anno 1752, epoca del Real Dispaccio, giungevano al numero di 30 in circa, come consta da due attestati inseriti negli atti55 bw, non ha potuto mai esservi quel sopravanzo di rendita da impiegarsi a beneficio dei poveri; non quella supposta frode inventata per involgere i miei compagni in quel nuovo atto del 1754, fatto da D. Andrea; né quella ideale rinuncia della grazia del '52, la quale è in se stessa piu vantaggiosa di quel tutto apparente, donato da esso D. Andrea nell'anno '54, come si è altrove diffusamente provato.

3. - S'imputa che i missionarj non abbiano soddisfatti i pesi annessi alla vigna.

Incolpa similmente il Barone D. Nicola i predetti missionari di Ciorani di non aver soddisfatti neppur i pesi delle opere pie, enunciate da suo fratello nell'istrumento dell'anno '54, le quali per vantaggio di quella popolazione furono istituite dal Barone D. Angelo e caricate da D. Andrea sopra le rendite della medesima vigna. Qui si vede il gran piacere del Sarnelli di far comparire presso la M. del Padrone i miei missionarj come uomini di perduta coscienza, dipingendoli così avidi d' accumular tesori colle migliaia che ricavano da quello “specioso podere”, che non curano di esser inumani verso li poveri, cui negano le dovute limosine, e duri verso le miserabili donzelle, a' quali defraudano i maritaggi, tutto a fin di tesoreggiare.

Quest'accusa del Barone per altro non è nuova, poiché sin dal mese di Marzo dell'anno 1759 avanzolla contra i suddetti missionarj al Trono Reale56; e pervenutane la notizia alla Mensa arcivescovile di Salerno, ne commise nel mese /XXXIV/ di Maggio dello stesso anno ad istanza del suo promotore fiscale l'informo al sacerdote D. Giuseppe Palermo, con ordine di appurare la soddisfazione de' pesi lasciati da D. Andrea Sarnelli sopra la vigna.

Si portò il delegato a Ciorani; ed avendo esaminati giuridicamente il parroco del luogo e cinque altri ecclesiastici di quella terra, e fattisi esibire i conti dell'amministrazione tenuta dal parroco Milone, trovò adempiti puntualmente i pesi suddetti e dispensato a' poveri il triplo delle limosine, dovute per l'obbligo delle opere pie, dall'anno 1754 sino a' 14 di Maggio 1759, come costa dalla copia legale degli atti del delegato, estratta dall'archivio di quella Curia arcivescovile57. Questo basterebbe a far conoscere il genio del Barone d'inquietarci senza ragione; ma bisogna elle soddisfaccia a pieno su questo punto gli animi imparziali de' Signori Ministri della Real Camera che devono consultare la Maestà del Sovrano, e perciò conviene che ripeta ciò che nella serie de' fatti ho accennato di passaggio in rapporto a questo particolare.

Tutti li pesi incaricati da D. Andrea nell'anno '54 all'Arcivescovo di Salerno, amministratore della suddetta vigna, sono annui duc. 10 da impiegarsi a beneficio della chiesa di S. Sofiabx nella terra di Ciorani, ed annui duc. 40 in tante opere di pietà; oltre la soddisfazione di due cappellanie, le cui Messe si celebrano da' sacerdoti miei compagni per volontà di esso D. Andrea e dell'odierno Barone suo fratello, che intestò a titolo di patrimonio una delle dette cappellanie di sua nomina ad un sacerdote ritirato tra noi58 by, ed altre diverse annualità.

Le suddette opere pie furono istituite dal Barone D. Angelo Sarnelli sin dall'anno 1718 con due istrumentibz colli quali donò alla cappella del SS.mo Rosario, sita nella chiesa parrocchiale di Cioranica, un suo giardino col suolo e mura di un suo palazzo diruto con cantina ecc., con legge che le rendite e frutti, che da que' corpi donati pervenivano in ogni anno, “dovessero convertirsi in opere pie, cioè in fabbriche di detta cappella del Rosario, della chiesa parrocchiale di detta terra, di quella di S. Sofia, o di altre chiese, in ornamenti, /XXXV/ suppellettili e feste delle medesime, in maritaggi di povere donzelle di Ciorani che si collocheranno e abiteranno nella medesima terra, o pure in limosine a' poveri bisognosi di quel luogo, o in celebrazione di Messe o altre opere pie”; e diede libertà agli amministratori di quelle di impiegare le suddette rendite o tutte in una delle opere accennate, o parte in una e parte in un'altra, anno per anno, o cumulare più annate e poi spenderle tutte insieme59.

Il giardino, come sopra donato per opere pie, fu poi a' 27 Maggio 1725 permutato dal governatore della detta cappella del Rosario con un castagneto di moggia 9 e tre quarti di moggio di Felice Albanocb, il quale ne pagò di rifusacc alla cappella suddetta duc. 200. Or D. Andrea Sarnelli si pigliò a censo e quel castagneto, che                        alla vigna sin dal 1744 per l'annualità di duc. 30, e 'l capitale di duc. 200 di rifusa al 5 per cento; ed obbligò i frutti e le rendite della masseria in quistione per l'intera annualità di duc. 40, addetti alle surriferite opere pie.

Parimente pigliò a censo della mentovata cappella un altro capitale di duc. 250, provenuti dalla vendita del sopracennato palazzo diruto alla ragione del 4 per cento, e caricò di altri duc. 10 di annualità la suddetta vigila. Di questo modo si fece il pieno di annui duc. 50, ne' quali consiste tutto il fondo dell'opere pie lasciate dal Baron D. Angelo.

Nell'anno 1735 esso D. Andrea, per la facoltà che il Barone D. Angelo si avea riserbata nel prelodato istrumento del 1718 di poter variare gli amministratori, fu dichiarato dallo stesso Barone suo padre amministratore dell'opere suddettecd, con legge che di detti duc. 50 ne avesse spesi 10 in ogni anno in perpetuum come stimato avesse più convenevole in beneficio della chiesa di S. Sofia; con “facoltà di unire più annate di detti duc. 10 e spenderli tutti insieme” a beneficio della medesima o in altro modo che piaciutogli fosse, dandogli parimente il permesso ed autorità di determinare, così in vita come in morte, quelle opere pie o Messe che avrebbe stimato circa il restante degli annui duc. 50, senza che gli eredi e successori nel feudo avessero potuto inquietare per detto stabilimento così esso D. Andrea, come dopo la sua morte et in perpetuum /XXXVI/ chi avesse egli “lasciato ordinato di eseguire le suddette opere pie o dirne Messe in detta terra di Ciorani”; non ostante che prima avesse disposto che il suo successore nel feudo avesse dovuto determinare e dichiarare le opere pie da farsi dopo la sua morte. Ed in caso di contravvenzione volle che detti suoi eredi e successori nel feudo soggiacessero al pagamento di duc. 100 in beneficio di esso D. Andrea o de' sostituendi da lui nell'aniministrazione60.

Quindi è, che nell'anno 1754 esso D. Andrea in esecuzione della volontà di suo padre enunciò fra gli altri pesi della vigna quello de' duc. 10 per la chiesa di S. Sofia e duc. 40 “in tante opere pie”, ed elesse i missionarj di Ciorani perpetui amministratori di dette opere61.

Ecco descritta l'origine del peso di annui duc. 50 per uso di opere pie, di cui il D. Andrea ne caricò la contesa masseria. Or il Barone [D. Nicola], escluso affatto dal padre e dal fratello da tal amministrazione, per puro zelo ha esposto a S. M. che quelle opere non si siano da' missionarj soddisfatte.

Se il Barone parla delle Messe delle due cappellanie e de' duc. 4o di limosine, si smentisce un tal carico coi documenti già presentati negli atti. E prima coi conti dati dal procuratore dell'Arcivescovo e con le fedi rispettive della soddisfazione delle Messe da Gennaro 1755 per tutto Dicembre 177662; inoltre cogli enunciati atti dell'Arcivescovil Curia di Salerno; e finalmente coll'attestato fatto praevio ordine judicis a' 2 Novembre 1770 da 24 persone tra sacerdoti e parrochi convicini, i quali depongono de causa scientiae che i missionarj di Ciorani fanno ogni giorno limosine a' poveri in gran numero, così cittadini che forestieri, in pane ed altro commestibile63. Altro genere di pruove in materia di Messe celebrate e di limosine fatte a' poveri non può aversi fuorché le fedi del /XXXVII/ celebrante e gli attestati di persone degne di fede, che lo depongono di propria scienza.

In quanto poi alla soddisfazione de' duc. 10 l'anno alla chiesa di S. Sofia, che dall'anno 1755, quando cominciò il primo pagamento, sino a tutto Dicembre 1776 fanno la somma di duc. 220, se ne sono pagati duc. 98 e grana 80, come costa dalle ricevute registrate negli atti64, ed altri duc. 121.20 in fede di credito sono presso il procuratore D. Tarquinio Milone, che li conserva per la fabbrica e stucco da farsi in detta chiesa di S. Sofia, come da una sua dichiarazione65, che in unum fanno il pieno di duc. 220, maturati a beneficio della medesima. Dove sono, domando al Barone, i pesi delle opere pie, non adempiti per l'avarizia de' missionarj di Ciorani?; quindi si conosce, quanto siano arbitrarie le sue accuse avanzate al Trono del Monarca.

Per togliere a chicchesia ogni sospetto di non essersi soddisfatti simili pesi lasciati alle altre nostre case, aggiungo l'attestato dell'archivista della Curia vescovile di Bovino, che avendo perquisito il libro di tutti i conti della casa di S. Maria della Consolazione d'Iliceto, dati annualmente dall'economo della medesima, attesta di aver trovati soddisfatti tutti i pesi lasciati dal fu canonico D. Giacomo Casati e specialmente due Messe cotidiane, una litania cantata ed una Salve Regina parimente cantata ogni giorno, una lampada accesa così di giorno come di notte avanti l'immagine di Maria SS. ecc.66.

E per l'adempimento dei pesi della casa di Caposele vi è l'attestato dell'Arcivescovo di Conza Monsignor Caracciolo in data de' 20 Luglio 1767, dove si riferisce che nella visita fatta dal suo antecessore Monsignor Capano furono visitati i libri de' conti così delle rendite come de' pesi di quella casa e si trovò l'amministrazione e la soddisfazione di quelli puntualmente dall'economo D. Nicola Vitamore eseguita67 ce. Lo stesso attesta l'odierno Arcivescovocf di aver rilevato da' suddetti libri visitati dall'anzidetto Monsignor Caracciolo suo antecessore68.

Per la casa finalmente di Nocera, come quella /XXXVIII/ che niente avea acquistato prima dell'anno '52 né dopo del Reàl Dispaccio ha potuto fare veruno acquisto, non vi sono pesi da soddisfare.

4. - S'imputa che in detta casa di missione di Ciorani siansi fatti nuovi acquisti dopo il Real divieto dell'anno 1752.

Passa il Barone ad accusare li stessi miei compagni di Ciorani, che contra il Real divieto abbiano dopo l'anno '52 acquistati certi pezzi di territorj “sotto il simulato nome di alcuni laici che non di meno si posseggono da esso loro come veri padroni”, e promette avanti al Real Trono produrre di tal'imputazionelegittimi documenti più chiari della luce del sole69. Eppure non ha prodotto altro che il ridetto attestato de' suoi vassalli e dipendenti, ed una fede ultronea del mentovato Nicola di Napoli, anche suo vassallo che l'ha servito molto tempo da erario, il quale si asserisce Sindaco di Ciorani, senza però che la sua fede sia suggellata col solito suggello della università70  cg

I primi attestano nel Capo71 di saper benissimo che detti RR. PP. abbiano comprati diversi territorj e castagneti e sono li seguenti, cioè: “un pezzo di castagneto di moggia 3 incirca, comprato da Bonaventura ed Anna Celentano; un territorio di circa moggia 2, comprato da Antonia Avallone e Carmine Vitale; un altro pezzo di territorio di circa un moggio, comprato da Nicola Guarino e Cecilla di Sarno; un altro territorio di circa un moggio e mezzo, comprato da Paolo Esposito, seu Testa (che chiamasi anche Paolone); e finalmente un castagneto di un moggio e quarto, comprato dalla Cappella del SS. Sacramento di Ciorani”; e poi soggiungono che parte di detti stabili sono stati comprati in testa di essi RR. PP. e parte in testa di D. Paolo de Marinis della Cavach.

Il secondo fa fede di saper benissimo che “moltissinli pezzi di territorj, comprati in testa di D. Paolo de Marinis, D. Saverio Rossici e di altri, si trovano incorporati alla vigna di detti PP.” e che da questi se ne paga ogni anno il peso del catasto. Ecco i documenti più chiari della luce del sole addotti dal Barone in compruova di questo suo assunto; in verità però si faranno vedere luce /XXXIX/ apparente di lucciola, non di sole.

Ma affinché sopra questa imputazione di nuovi acquisti resti pienamente sincerata la mente de' Signori Ministri della Real Camera, mi piace di parlare di ognuno in particolare de' 5 pezzetti di territori, di cui parlano gli attestanti e la fede del catastuolo del 1765, perché ad evidenza se ne scorga la falsità.

Conviene dunque in primo luogo sapersi che il castagneto di moggia tre in circa di Celentano fu comprato dal sacerdote D. Saverio Rossi, ch'era tra noi aggregato72, con denaro pigliato a censo alla ragione del 4 per cento da D. Domenicantonio Avena, allora avvocato ed ora degnissimo Regio Consigliereck, che ipotecò sopra detto castagneto ed altri suoi particolari beni73. L'altro castagneto di un moggio e quarto della cappella del Sacramento di Ciorani, che si dice comprato da' miei inissionarj, fu censuato da D. Andrea Sarnelli prima del '52, come costa dallo strumento dell'anno 1754, ove tra gli altri pesi lasciati sopra la vigna in quistione vi e questo: “Al Monte del Santissimo di Ciorani ann. carl. 20 per causa di censo enfiteutico74. Gli altri tre pezzetti di territorj, uno cioè di moggia due in circa di Avallone, l'altro di un moggio in circa di Guarino e l'altro di un moggio e mezzo di Paolo Esposito, furono comprati da D. Paolo de Marinis con denaro proprio; non già de' miei compagni75. Il punto da esaminarsi presentemente si è, se tanto D. Saverio Rossi quanto P. Paolo de Marinis furono veri compratori, o se sotto i loro simulati nomi comprarono i missionarj.

Non si può mettere in dubbio che D. Paolo de Marinis fu compratore vero e reale:

1. perché appena effettuate tali compre ebbe l'avvertenza di far notare nel margine del catasto generale di Ciorani il passaggio de' divisati tre pezzi di territorj fatto in persona sua, come costa dalla fede del /XL/ cancelliere76, e di registrare nella sua plateacl esse compre, come si fa chiaro da una copia estratta da notar Piacenza della Cava77;

2. perché affittò questi territori per più anni alla casa di Ciorani e per essa a D. Giuseppe Landicm, come apparisce da una fede inter cetera dell'istrumento che se ne rogò da notar Domenico Salsano della Cava78. Ed ecco perché furono coltivati da' missionarj miei compagni e da' deputati del catasto furono situati nel catastuolo o sia manuale, fatto in Ciorani nel 1765, sotto la rubrica de' beni di quella casa di missione; quantunque però nel manuale dell'altro anno 1766, comeché l'avessero situati sotto la stessa rubrica, ebbero nondimeno l'avvertenza di mentovare le persone a cui erano passati simili beni, onde si legge:

Ven. Congregazione del SS. Redentore de' RR. PP.

“Per la vigna del fu D. Andrea Sarnelli once 666.

“Per lo castagneto di Celentano once 16.20. - Degli credi del qu. D. Saverio Rossi.

“Pel territorio di Guarino Once 4. - Del Sig. D. Paolo de Marinis.

“Pel territorio di Avallone once 8.10. - Di detto Sig. D. Paolo.

“Pel territorio di Paolo Esposito once 6.20. - Di detto Sig. D. Paolo”.

Il che costa dalla fede del suddetto cancelliere di Ciorani esibita negli atti79

Né D. Paolo de Marinis affittò a' soli miei compagni cotali suoi territorj, ma l'affittò ben anche per quattro anni a Francesco d'Andrea d'Andrea di Ciorani, il quale ne pagò anche il peso del catasto80.

Si prova finalmente ch'esso de Marinis sia stato il vero proprietario di detti tre pezzi di territorj, perch'egli stesso ne vendè due per mezzo di suo special procuratore ad un tal Gennaro Romano di Bracigliano per duc. 302.5081 ed un altro a Desiato Grimaldi anche di Bracigliano per duc. 138 col peso dell'annuo rendito a beneficio della Camera Baronale /XLI/ di Ciorani82.

È chiaro altresi che D. Saverio Rossi comprò nel nome suo particolare, non già della casa di missione di Ciorani, l'enunciato castagneto di Celentano, si perché lo comprò con denaro pigliato a censo nel suo privato nome che ipotecò sopra li suoi beni partico lari; sì perché nel libro del catasto generale di Ciorani al foglio 83, sotto la rubrica di Bonaventura Celentano, abitante nella città di Napoli, si legge che tal castagneto, siccome prima si possedeva da esso Celentano, così poi era passato per titolo di compra agli eredi del qu. D. Saverio Rossi, che ne pagavano il peso universale83; ma molto più perché fu venduto all'anzidetto Gennaro Romano [per] duc. 273 per delegazione di essi eredi84.

Se dunque D. Paolo de Marinis comprò con denaro proprio gli enunciati tre pezzi di territorio; ne fece registrare il passaggio nel libro del general catasto di Ciorani e li registrò nella platea degli altri suoi beni; l'affittò a diversi fittuari, da' quali n'esigette l'annuo estagliocn; e finalmente li vendè a diverse persone; e se D. Saverio Rossi e per esso i suoi eredi fecero anche lo stesso rispetto al divisato castagneto; come possono questi, dopo aver esercitati tanti e si varj atti dominicali, appellarsi compratori e padroni finti, come vuol dare ad intendere il Baron Sarnelli a solo fine di far passare i miei compagni per refrattarj degli ordini Reali?

Saranno forse tali, perché nella fede del catastuolo dell'anno 1765, prodotta dal medesimo Barone, sotto la nuova foggiata rubrica de' beni del “Ven. Monistero de' RR. PP. di Ciorani” oltre degli espressati quattro piccioli stabili vi è notato un altro piccolo castagneto che prima era di un tal Mattia de Luca?85; o veramente perché tanto quelli quanto la metà di questo oggi si trovano incorporati alla masseria addetta al mantenimento di essi missionarj?

Odasi in discarico di ciò una fede fatta da quel medesimo cancelliere di Ciorani che formò la suddetta fede del catastuolo /XLII/ del 1765. Egli stesso attesta che il castagneto di Mattia de Luca fu da lui comprato per duc. 50 nel 1766, come costa dall'istrumento stipulato da not. Ettore Alfano di Sanseverino, che si è presentato negli atti86; e che per abbaglio de' deputati del catasto si trova in qualche catastuolo annotato sotto la rubrica de' beni addetti a beneficio de' mentovati missionarj; errore ch'è nato dall'aversi costoro comprato per proprio uso in qualche anno il frutto del detto castagneto87.

Che se al presente si trovano cotesti stabili incorporati alla masseria che si contende, non è nata una tal incorporazione da compra o per altro titolo che importasse nuovo acquisto, ma bensì da semplici permute, fatte da persona legittima, qual'è l'Arcivescovo di Salerno, previo l'assenso della sua Curia, per mezzo del suo procuratore D. Tarquinio Milone, ad oggetto di sfuggire alcuni venienti che nasceano dall'essere detti castagneti e territorj dentro il corpo di essa masseria; e si è assegnata a' loro primi possessori altrettanta quantità di terreno arbustato con viti e selva cedua nel confine di quella, corrispondente in tutto al valore de' suddetti beni permutati; come costa dagli istrumenti delle permute presentati negli atti88. Ecco a che si riducono le nebbie dell'imputazione de' nuovi acquisti contro il Real divieto incusati a' missionarj di Ciorani; nebbie bastanti ad intorbidar il sereno dell'innocenza, fintantoché la luce della verità non le dilegua.

[5.1] - S'imputa agli stessi missionarj che fanno negozj illeciti e s'ingeriscono ne' pubblici affari di Ciorani.

Siegue dopo questa un'estranea imputazione del Barone che non batte all'interesse della pretesa vigna ma solo al discredito personale de' miei compagni di Ciorani, alla quale rispondo brevemente con allegare due valevolissimi attestati de' reggimentarico di quel pubblicocp. Con uno in data de' 30 ottobre 1770 attestano i medesimi che i missionarj di quella terra non han fatto mai negozj di grano, di vino o di altro commestibile, ma solamente han comprati per loro uso tali generi /XLIII/ di vettovaglie89. Coll'altro de' 24 Novembre 1766 attestano non men l'esemplarità della lor vita che la non ingerenza negli affari dell'università nella elezione de' governanti ed in altri affari pubblici, ed insieme la loro condotta edificante, lontana da qualsivoglia sorte di negozj90.

[6.] - S'imputa a' suddetti missionarj che contra il Real Dispaccio del '52 siano andati questuando.

Imputa finalmente ad esso loro che contra la Sovrana è determinazione del '52 sian andati questuando. Vorrei sapere, cosa intende il Barone sotto il nome di questuare? Se intende l'andar di porta in porta accattando limosine per i paesi convicini, come praticano certi Ordini che si dicono Mendicanti, questo non si è mai praticato, né si pratica da' miei missionarj così della casa di Ciorani che dell'altre case. Se poi intende che nelle nostre strettezze e necessità ricorriamo a' benefattori particolari che ci soccorrino nelle cose necessarie alla vita, non niego che l'abbiamo da volta in volta praticato. Ma non credo essersi con ciò contravvenuto allo stabilimento Reale, il quale non dice altro che queste formali parole: “Giacché in dette missioni essi tengono il lodevol costume di non andar questuando91.

Ognuno vede che il Re loda il costume di farsi le missioni ne' paesi senza procacciarsi in essi il vitto necessario agli operaj' col mezzo della questua nel tempo della missione, come sogliono praticare alcuni. Questo mi sembra il senso ovvio e letterale delle citate parole del Dispaccio, senza ricorrere agli equivoci che qui ed altrove m'imputa il Barone. Questa pratica di far le missioni gratis, senza questua e senza interesse delle università circa il vitto de' missionarj, si è esattamente osservata e si osserva con tutto il rigore nella mia Adunanza, sino a rifiutare le spese cibarie offerteci qualche volta dalle università, come per esempio si adduce il fatto dell'università di S. Agata di Pugliacq nell'anno 176792.

Sicché non vedo in tal condotta, come possa dire /XLIV/ il Barone che abbiamo contravvenuto allo stabilimento Reale, il di cui spirito e le parole di sopra addotte si sono esattamente osservate. Che poi ridotti a necessità, perché l'assegnamento Reale di due carlini al giorno a ciascuno individuo si riduce a poche grana per ciascheduno per la tenue rendita della masseria, come altrove si è dimostrato, siamo costretti a raccomandarci a' particolari benefattori per non abbandonare l'opera delle missioni, tanto commendata dal Re Cattolico, io credo che ciò sia conforme al Dispaccio Reale ed alle Regolecr, che accenna il Barone, anzi al diritto medesimo della natura.

Non è vero poi che i Religiosi Mendicanti si siano querelati contra di noi per la questua forse loro diminuita per causa nostra.

Due monisteri dei medesimi viciniori alla casa de' Missionarj di Ciorani attestano il contrario di ciò che il Barone ha esposto nelle sue suppliche93.

Qui finiscono le accuse del Barone contra de' missionarj di Ciorani. Restami a rispondere a poche altre imputazioni fatte dal medesimo ad altre nostre case ed a tutta l'Adunanza.

[B.] Accuse contra la casa di Benevento.

S'imputa di essersi la medesima fabbricata con reale magnificenza ed ivi trasportate ricchezze immense dal Regno.

Mette in campo il Baron Sarnelli un'altra supposta contravvenzione al Dispaccio Reale del '52 col quale ci si accordò la grazia della giornale prestazione sotto l'espressa condizione “di dover convivere nelle sole quattro case del Regno e non in altre”; e che noi non ostante cotal divieto abbiamo edificata una quinta casa nel territorio di Benevento.

Premetto in risposta alla riferita imputazione le formali parole del lodato Dispaccio: “Colle suddette condizioni e non altrimenti il Re permette ad essi sacerdoti di convivere nelle sole quattro case di Ciorani, Caposele, Iliceto e Nocera e non in altre”. Domando per la retta intelligenza della mente del Sovrano, cosa mai abbia voluto proibirci con quelle parole: “e non in altre”? Forse per le altre case dove ci vieta il convivere, dovrà intendersi fuori del Regno? Nessuno, mi lusingo, vorrà stendere cotal divieto giusta la mente del Re Cattolico alle altre case dell'Istituto, che forse in progresso di tempo si fondassero in Roma, in Parigi, nella Germania ed altrove col beneplacito de' Principi rispettivi; poiché nulla /XLV/ premeva a quel religiosissimo Monarca, che fuori del suo dominio moltiplicate si fossero le nostre case.

Il senso dunque ovvio e letterale delle parole segnate del Real Dispaccio si restringe al divieto di convivere in altre case del Regno, senza speciale nuovo Real permesso, oltre le quattro da esso Monarca specificate. Se questa e non altra è la vera interpretazione della legge Reale, non intendo come il Barone c'imputa a manifesta contravvenzione l'aver fabbricata un'altra casa fuori del dominio di S. M. dentro lo Stato Beneventano, a richiesta del qu[ondam] Arcivescovo Pacca e coll'assenso Pontificiocs. Anzi è chiara la nostra osservanza verso la Real determinazione eziandio su questo punto, poiché dall'anno '52 fino al presente abbiamo convivuto e conviviamo nelle sole quattro case del Regno permesseci da S. M. ed abbiamo rifiutate altre case offerteci in varj paesi del Regno medesimo.

La interpretazione poi de' pensieri e de' disegni mentali de' missionarj, che immaginati dal Barone si espongono francamente a S. M. come veri e reali, non merita confutazione, perché non si confutano i sogni altrui ma le asserzioni che almeno sembrano fondate. Dico solamente che ci professiamo fedelissimi vassalli di S. M. e come tali stiamo sicuri nella sua regia giurisdizione, e non essendosi da noi disubbidito a verun de' Reali comandamenti, come finora ho dimostrato, speriamo di godere la continuazione della sua clemenza e protezione, perché siamo unicamente intenti al vantaggio spirituale de' suoi vassalli; perciò non abbiamo alcun bisogno di trovar asili e luogo di rifugio, mentre più del castigo temiamo la colpa stessa.

Vedendo il contraddittore, che in verità la fondazione della casa in Benevento non è punto di contravvenzione, cerca di vestir così bene l'accusa che per altri rapporti al Regno comparisca tale. Asserisce dunque che in quella casa “si profondono somme immense di danaro”; che vi “abbiamo eretto uno de' più superbi edificj”; e che “col danaro estratto dal Regno abbiamo ivi stabilito la maggior parte delle nostre rendite”.

Per non avvilire il Barone la stima di quel “superbo edificio”, ne valuta la spesa niente meno che 100 m. ducati, per comprovare l'esposta profusione delle immense somme di danaro estratte dal Regno.

Quanto sia cotal asserzione lontana dalla verità, si vede chiaramente da una deposizione giurata fatta per ordine di D. Pietro /XLVI/ Carissimo, Patrizio Beneventano e Governatore del castello di S. Angelo a Cupolo, ad istanza de' sacerdoti missionarj di quella casa da not. Antonio di Sanpietro, pubblico tavolario di Benevento, da Giuseppe Forte e Biagio Leone, muratori, e da Pasquale Bruno, maestro falegname, i quali furono destinati da esso Governatore ad apprezzare con tutta la distinzione la suddetta casa de' missionarj sita in quel castello di S. Angelo a Cupolo, coll'incarico di doverne fare vera, piena e giurata deposizione presso gli atti di quella Curia sotto pena di falso94.

Deposero i medesimi penes acta della prefata Curia che avendo “vista, rivista, misurata, riconosciuta, valutata e stimata la suddetta casa secondo la loro perizia, arte e coscienza, poteva ascendere tutto il prezzo della medesima a duc. 10.805; cioè: duc. 4.355 di fabbrica e cisterna e magisterioct; altri due. 2.000 di astricocu, ricciocv ed altro abbellimento una col magistero; per creta da coprir detta casa e per scalini di pietra rustica altri duc. 450; per travi, tavole, solarinicw, intelatura ecc., inclusovi il magisterio, altri duc. 2.500; per struttura di porte, finestre, coro, sacrestia, scalinata di legno due. 1.500, una col magistero; che in unum fanno la somma predetta di duc. 10.80595.

Questo è l'apprezzo legale di quel “superbo edificio” che il Barone, apprezzandolo di testa, l'ha valutato circa 90 m. ducati di più per esagerare le immense somme estratte dal Regno.

Eppure di questi 10 m. ducati e rotti, valore rigoroso di tutta quella casa, la maggior parte consiste in fatiche, opera e lavoro di sei Fratelli laici della medesima Adunanza, parte muratori e parte falegnami, i quali per lo corso di anni 11 hanno faticato gratis et pro Deo, come membra di quella famiglia; siccome l'attestano de ordine judicis 12 persone della stessa terra di S. Angelo a Cupolo come testimonj di veduta96; quali fatiche e lavori de' suddetti Fratelli laici furono valutati da' riferiti apprezzatori beneventani sino al prezzo di duc. 5.29497

Si aggiunga a questo un'altra fede di verità de' Governanti /XLVII/ e di altri cittadini del surriferito castello di S. Angelo, fatta de ordine judicis, colla quale attestano che nella costruzione della casa de' missionari, sita in quel castello, per molto tempo si è “somministrato ogni aiuto cosi dal popolo di quel luogo come da altri divoti de' paesi convicini quasi in tutti i giorni festivi”; ed in essa attestano parimente i travagli fatti da' nostri Fratelli laici muratori e falegnami98. Ognuno che riflette quanto sia utile e vantaggioso alla costruzione di un edificio l'aiuto manuale, il concorso del popolo e de' convicini devoti, facilmente comprende, con quanta poca spesa si giunge dopo alcuni anni a costruirsi un edificio di più migliaia di valore.

Finalmente è da sapersi che oltre il divisato soccorso dell'opera manuale del popolo suddetto e de' convicini, volle segnalare la sua liberalità verso di quella casa e famiglia il fu Monsignor Pacca, Arcivescovo di Benevento, che fu il primo autore di quella fondazione con erogaresomme considerabili di danaro più e più volte l'anno” a beneficio della medesima, come l'attestano il Canonico D. Pietro Capobianco beneventano de causa scientiae, “per essere stato familiare nella Corte arcivescovile99, e 'l Commendator D. Pietro Paolo Pacca di detta città “per esser passate per le sue mani moltissime limosine fatte dall'Arcivescovo Pacca suo zio a' missionari di S. Angelo a Cupolo, oltre quelle fatte da lui medesimo”100. Non sono mancati altri molti benefattori beneventani, che con larghe limosine di danaro hanno sovvenuto ogni anno quella casa di missione che sarebbe importuno il produrne di tutti i documenti, bastando que' sette legittimi attestati prodotti negli atti di persone di diverso rango e paesi di quel dominio papale101.

Gli acquisti poi finora fatti dalla ridetta casa di Benevento che tanto esagera il Barone, si riducono a pochi territorj di picciolissima estensione, siti nel solo distretto beneventano; alcuni de' quali sono stati comprati con certo danaro somministrato dallo stesso Monsignor Pacca, onossio [obnoxio] al peso di un vitalizio /XLVIII/ di annui duc. 15 a beneficio della Religiosa D. Gaetana Carissimo, come costa dal documento che se n'e esibito102, ed altri sono renditizj per la maggior parte alla Mensa arcivescovile che nell'impartire gli assensi alle compre ha sempre rilasciate a beneficio de' missionarj per volontà di esso Monsignor Arcivescovo tutte le quarterie che le spettavano103 secondo l'attestato del computista di detta Mensa. Quindi dedotto l'annuo canone che si paga alla riferita Mensa ed altri pesi di Messe che si soddisfano anche secondo l'intenzione di Monsignor Pacca, non resta la rendita di que' territorj che di circa ducati 70 l'anno, purgati da' suddetti pesi.

Se dunque la fabbrica di quella casa è fatta con tanto aiuto de' popoli e dei nostri Fratelli laici, in conseguenza con pochissima spesa di danaro contante; se la compra di que' pochi territorj è tenue; le limosine di Monsignor Pacca e di altri benefattori beneventani sono più che notabili; ne siegue che le “immense somme estratte dal Regno”, secondo il Barone, sono ideali.

[C.] Imputazione per la casa d'Iliceto.

Circa l'accusa del Barone rispetto alla Casa d'Iliceto, che abbia la medesima con arte gesuitica accresciuto il peculio con traffichi ed industrie, additando in compruova il volume degli Atti Giuridizionali, intitolato: Atti originali delle diligenze praticate dall'Archivario della R. Giurisdizione; appunto gli atti medesimi da lui indicati provano chiaramente che i missionarj non han fatto in quella casa acquisto veruno dopo il Dispaccio dell'anno '52. Poiché l'archivario suddetto, portatosi in Iliceto ad istanza di alcuni pochi simulati zelanti cittadini, si fece esibire il testamento e l'inventario de' beni lasciati a quella casa dal Canonico Casati, l'annotazione autentica de' beni di S. Maria dell'Olmitello, addetti alla medesima, e 'l catasto generale con varie fedi e deposizioni de' censuarj, rendenti, fìttuarj e colonicx; e confrontati gli acquisti fatti prima del suddetto anno '52 con quello che allor si amministrava a conto di detta casa dal Vescovo di Bovino, non si ritrovò un palmo di terra né un carlino di annua rendita acquistato di più da' medesimi.

Con nuovi acquisti dunque proibiti da S. M. non si è accresciuto /XLIX/ il peculio di quella casa. I traffichi ed industrie accennati dal Barone sono pochi bovi e vacche con tre giumente e un picciol numero di pecore e capre104. E questi animali furono comprati con danaro contante e altro ricavato dalla vendita di alcuni pezzi di argento ed oro lavorato, rinvenuti nella eredità del suddetto Canonico Casati, come dal foglio 16 a tergo a 17 del detto vol. di Diligenze ecc. Si avverta però che il suddetto contante pervenne alla casa d'Iliceto prima del Real Dispaccio del '52 e ne fu di questo istesso informato il Re Cattolico, che ne commise le diligenze allo Spettabilissimo attuale Presidente del S. R. C., Illustre Marchese Cito, allora Presidente e Governatore della Regia dogana di Foggia, come costa dal processo originale che si conserva in detta Regia dogana col titolo: Iliceto 1752. - Atti d'informo stragiudiziale in vigore di Real ordine per i beni lasciati dal qu. Can. D. Giacomo Casati d'Iliceto a' RR. PP. del Santissimo Salvatore nel Ritiro della Consolazione della Terra suddettacx*.

E poiché cosi il Re Cattolico come il riferito Can. Casati han chiamato al godimento della succennata intera eredità i poveri della terra d'Iliceto in mancanza di que' missionarj miei compagni105, e per lo divieto Reale non potea il suddetto danaro impiegarsi in compra di beni stabili; perciò s'impiegò nella compra de' riferiti animali dall'amministratore destinato dal Re, ch'è il Vescovo di Bovino, il quale affittò così gli animali come gli altri beni ereditarj del Casati a D. Francesco Saverio Cirillo d'Ascolicy sin da nove anni addietro; e questo medesimo continua a tenerne l'affitto. Questa è la vera origine e necessità de' traffichi e industrie tanto esagerati dal Baron Sarnelli, il quale vuol dare ad intendere che i missionarj sian divenuti trafficanti a fin di straricchire, e non già di eseguire la mente del Re e del pio testatore in rapporto alla sostituzione da essi voluta de' poveri d'Iliceto.

[D.] Accuse contra l'intera Adunanza.

[I.] - Ci s'imputa che contra la Reale determinazione viviamo da Regolari; in forma di collegj; e ci esentiamo dalla giuridizione de' Vescovi e de' parrochi in virtù de' privilegj.

Dalle accuse già prodotte contra le case particolari passa il Barone a muover la battaglia contra l'intera Adunanza, che crede contravventrice al prelodato Real Dispaccio. Dice primieramente che il Re Cattolico ci accordò la grazia di /L/ poter convivere nelle quattro case del Regno, “purché vivessimo da preti secolari e sempre subordinati agli Ordinarj, non reputando S. M. queste case come collegj e comunità”; e che noi all'incontro siam vivuti e viviamo da veri Regolari ed in forma di veri collegj e comunità, osservando delle Regole particolari; ed insieme formando superiori ed officiali alti e bassi in ogni casa; con tener noviziato e studentato; e che per sottrarci dalla giuridizione de' Vescovi e de' parroci ci abbiamo procurato certi privilegj che con esposto orrettizio abbiam fatti munire di Regio exequaturcz. In compruova di tutto ciò ha presentato negli atti un librettino delle Regole stampateda ed un epilogo de' medesimi privilegjdb colla copia del placito Reale. Mi piace di mettere in chiaro questo punto del Real Dispaccio, in cui si dice che S. M. non reputa le nostre case “come collegj e comunità”, affinché si abbia il vero senso di quel savissimo stabilimento.

Distingue il Domatdc due diversi diritti del Sovrano: l'uno di render legittime le adunanze, l'altro di renderle capaci di acquistare e possedere beni stabilidd. Distingue parimente due assensi del Principe: l'uno che dia il jus coeundi, l'altro che dia il jus capiendi. Il primo fa che di più individui si formi un corpo legittimo, il secondo fa che 'l corpo divenuto legittimo in virtù del primo assenso possa legittimamente acquistare e ritenere quel che acquista; e cotesta capacità non altrimenti si acquista, dice il citato Domat, che per mezzo delle lettere che si chiamano di ammortizzazione106 de, la quale non è altro secondo il Van Espendf, se non che “indulgentia, dispensatio et concessio facta iis, quos manus mortuas vocamus, bona immobilia adquirendi et possidendi107 dg. Parla il Domat della Francia, dove antica è la legge, la quale alle comunità, tutto che legittime, proibiva l'acquisto de' beni e a cui deroga il Re colle lettere di ammortizzazione. Qual legge nell'anno 1769 è stata da S. M. rinnovata e riconfermata in questo Regnodh.

È certo parimente che il primo assenso con cui il Principe acccorda il jus coeundi è quello che rende leciti e legittimi i collegj ancorché in virtù di quello non siano capaci di far acquisti. Senza di tal assenso sono collegi illeciti che conventicoli /LI/ propriamente si appellano108 di.

Infatti in ogni tempo ebbe Roma comunità legittimamente formate; con tutto ciò le antiche leggi romane, considerandole come persone incerte, non permetteano che si lasciassero loro ereditàlegati. Per lo jus coeundi che aveano erano riputate quelle adunanze collegi e comunità legittime ma per mancanza del jus capiendi erano incapaci di acquistare. Adunanze legittime erano i municipi; pur ne' tempi di Ulpiano non poteano acquistare eredità e per acquistare quelle almeno che venivan loro lasciate da' proprj liberti, bisognò che 'l permettesse espressamente il Senato109 dk.

Le chiese cattoliche, dacché ebbero nell'anno 312 dal Gran Costantino la pacedl e colla pace il jus coeundi, diventarono collegj leciti e santissimi, come li nomina Giacomo Gotofredo110 dm, eppure non prima dell'anno 321 permise a ciascuno lo stesso Costantino di lasciar loro quella roba che gli piacesse; come costa dal suo editto che leggesi ne' due Codici Teodosiano loc. cit. e Giustinianeo111 dn.

I Collegj finalmente, a favor de' quali l'Imperador Marco estese la legge dell'Imper. Nerva, fatta per le sole città dell'Impero Romano di poter acquistare ancor essi i soli legati, non già l'eredità, erano prima di questo ius capiendi legittimi collegi e lecite adunanze pe'l solo assenso del jus coeundi, cui erano già muniti112 do. Basta dunque il solo jus coeundi concesso dal Principe ad un'adunanza per potersi dire collegio e comunità legittima, senza di cui sarebbe conventicolo, come sopra si è notato.

Ciò premesso, egli è indubitato, che la M. del Re Cattolico col Dispaccio del 1752 abbia accordato a' missionarj della mia Adunanza il jus coeundi nelle quattro case del Regno, di Ciorani, Caposele, Iliceto e Nocera, ivi espressamente nominate, dicendo: “Ben informato il Re del profittto spirituale che si arreca alle anime abbandonate per la campagna di questo Regno colle sante esemplari missioni sotto la direzione del sacerdote D. Alfonso de' Liguori, non ha permessa la /LIIdestruzione di questa lodevol'opera di tanta gloria di Dio e di cristiana pietà verso i suoi vassalli; anzi, con quella religiosa pietà, ch'è propria di S. M., desidera che l'espressata opera si mantenga sempre nella sua nativa fervorosa qualità ecc. ” ed in fine soggiunge: “colle suddette condizioni e non altrimenti il Re permette di convivere nelle sole quattro case di Ciorani, Caposele, Iliceto e Nocera113.

Qui si rifletta che questo assenso del Re Cattolico, con cui si accorda il jus coeundi, come quello ch'è un atto positivo della sua espressa volontà, deve dirsi piuttosto positiva approvazione a quello effetto che semplice tolleranza. Dunque in quanto al convivere, quelle nostre case non sono collegj illeciti e conventicoli, come, al dir del Gotofredo114 dp, erano prima della pace di Costantino le chiese de' cristiani: “Eo quod christianis COIRE non liceret, illicitaque eorum collegia essent”. Ma per lo jus coeundi, già lor accordato sin dall'anno 1752, sono collegj leciti, comunità e adunanze legittimate dal Principe. Perciò il nome di collegj e di comunità per le anzidette ragioni ed autorità allegate non è improprio alle quattro case mentovate; essendo appunto questo l'unico effetto della concessione del jus coeundi, che ottennero dal Re Cattolico benignamente.

Ma se ciò fosse vero, dirà il Barone, a qual fine S. M. C. espressamente ha dichiarato “di non reputare quelle case come colleglj e comunità”?

Ecco il fine e la saviezza di quell'accortissimo Principe nell'emanare quel prelodato Dispaccio del '52. Ben sapeva esser comune opinione de' dottori e degli antichi interpreti che bastava il solo jus coeundi, senza l'espresso jus capiendi, a fare che un collegio lecito divenisse capace di far acquisti. Di tal sentimento fu il Gotofredo nel luogo citato, Giacomo Cujacio115 dq, Ulrlco Ubero116 dr, il quale scrisse: “Nullus coetus potest habere jus et effectus personae competentes, nisi aliqua civili unione constet; non potest res adquirere, nisi permissu civilis imperii stabilitus, addo et probatus sit, talis enim esse debet permissio”. Cosi tra' moderni Fr. Duareno117 ds, Dionigi /LIII/ Gotofredo118 dt, Anton Perezio119 du, Giovanni Brunnemanno120 dv ed altridw. E di questa comunissima opinione testimonianza ci rende il Wisenbachiodx scrivendo121: “Glossographi et Doctores tradunt ad h. l. (esponendo il rescritto degl'Imp. Diocleziano e Massimiano122) omnibus collegiis licitis hereditates recte relinqui”. Si aggiunga a tutto ciò che prima di rinnovarsi nel 1769 la legge proibitiva degli acquisti alle mani morte, si credeva comunemente che il solo assenso che dava il jus coeundi, desse ancora il jus capiendi.

Quindi è che quel savissimo Monarca, a cui premeva egualmente l'interesse dello Stato che la buona educazione de' suoi vassalli, accordò da una parte il jus coeundi, con cui fece leciti i collegj della mia Adunanza per l'utile spirituale de' vassalli; ma dall'altra parte per lo ben dello Stato negò il jus capiendi circa gli acquisti in comune; e in questo senso di non poter acquistare e possedere in comune beni stabili e annue rendite dichiarò, che non “reputava le nostre case come collegj e comunità”, cioè un corpo morale capace di far acquisti. Altrimenti sarebbe contraddizione manifesta: legittimare col ius coeundi, già accordato, l'unione e 'l collegio di più individui, e non riputare nello stesso tempo come legittima quell'unione e quel collegio già legittimati. Non è dunque contra la mente del Re Cattolico il vivere fra di noi con quel buon ordine con cui si vive in un legittimo collegio e comunità ben ordinata. Lo sarebbe certamente, qualora volesse rappresentar nello Stato un corpo politico e morale, capace di far acquisti.

Egli è impossibile a sentimento di ogni uomo ragionevole, l'accordarsi a più individui il poter convivere insieme, ma che non vivessero in comunità, quando che appunto dal convivere più persone insieme la comunità si forma. Una comunità poi senza capo sarebbe una nave in alto mare senza nocchiero; un'adunanza senza regolamento, una Babilonia di disordine /LIV/ e di confusione. I regolamenti di necessità, inerenti a qualunque adunanza e famiglia ben regolata, sono da sé relativi alla pace, al buon ordine ed alla cospirazione degl'individui a quel fine che ciascuno si ha proposto a ben dello Stato o della Religione.

L'opera delle missioni in aiuto della gente più abbandonata di campagna di questo Regno è appunto il fine della mia Adunanza, tanto commendato dal Re Cattolico. Se vuol S. M. il fine, vuole certamente i mezzi che a quello conducono. Per Capo e Direttore di tutta l'Adunanza specifica me nel suo Real Dispaccio. Io che son uno, non posso presedere e reggere nel medesimo tempo ciascuna delle quattro case. Bisogna che a questo fine destini in ognuna di quelle, chi in luogo mio la regga. Ecco la necessità de' Superiori locali. In una famiglia di 20 e 25 persone, che per ordinario convivono in ciascuna delle suddette case, per la pura necessità dell'opera delle missioni, e che han bisogno di vitto e di vestito; di medicamenti, se sono infermi; di assistenza, se sono vecchj e inabili; di provvisioni, quando viaggiano per le missioni, sono indispensabilmente necessarie alcune persone della medesima casa, che abbiano la speciale incombenza di soddisfare a cotesti naturali doveri. Quindi la necessità degli Officiali alti e bassi, che tanto dispiacciono al Barone, non pensando che non v'è famiglia o nobile o plebea, che per necessità non pratichi lo stesso.

Il fine dell'opera delle missioni che il Re Cattolicodesidera che si mantenga sempre nella sua nativa fervorosa qualità”, ci obbliga a surrogare nuovi soggetti a que' che muoiono o abbandonano l'Adunanza; altrimenti sarebbe estinta, non conservata secondo il desiderio di S. M. Or i nuovi alunni che subentrano, non vengono da' loro paesi maestri di spirito e dottori di qualche famosa università. Han bisogno per qualche tempo di istruirsi nelle virtù cristiane, nell'esercizio ben confessare e di ben predicare e nelle scienze ecclesiastiche, necessarie ad un operario del Vangelo. Senza cotesti mezzi non può mantenersi l'opera voluta dal Re nel suo fervore e decoro. Quindi la necessità della scuola delle virtù, chiamata noviziato, e quella delle lettere, chiamata studentato, per uso soltanto de' candidati dell'Adunanza. Con vedo in simil condotta, qual di questi mezzi necessarj al fin dell'opera non sia compreso in quel Dispaccio, in cui S. M. tanto la loda e ne desidera il felice proseguimento; né intendo, come il /LV/ Barone voglia ridurre cotesta pratica indispensabile a punto di contravvenzione allo stabilimento Reale.

Replica il Barone che S. M. vuole, che viviamo “da Preti secolari e sempre subordinati agli Ordinarj ”, e che noi all'opposto viviamo da Regolari con Regole particolari.

Appunto Preti secolari siamo e come tali viviamo sempre subordinati agli Ordinarj de' luoghidy Per l'ordinazione agli ordini minori e sacri ognun de' Congregati dipende dal suo Vescovo dio cesano, come ne dipendea prima di congregarsidz. Ognuno parimente si ordina come i preti secolari a titolo del suo patrimonio, di cui si ritiene anche dentro l'Adunanza il dominio della proprietà e l'usufrutto. Per confessare e predicare nelle diocesi si ottengono prima da' Vescovi rispettivi le debite licenze; e non confessiamo nelle nostre case senza la previa approvazione dell'Ordinarlo del luogo, a cui siamo in tutto soggetti. Qual'altra soggezione agli Ordinarj hanno mai i preti secolari, che noi parimente non l'abbiamo?

L'aver poi certe regole particolari adatte al genere di vita che si professa, questa non è certamente la caratteristica che distingue i Regolari da' Secolari. Hanno le loro regole i militari, le hanno i seminarj, gli ospedali, i convitti anche de' poveri e gli altri ceti e famiglie secolari, e pure niuno perciò li denomina comunità regolari. La solenne professione de' voti, non tanto della castità ch'è comune agli ecclesiastici secolari, ordinati in sacris secondo il rito della nostra Chiesa latina, quanto dell'assoluta povertà perpetua che si riduce ad una incapacità di ogni diritto e di ogni azione in particolare qual'è quella di tutt'i claustrali; e della perpetua obbedienza a' precetti dell'istituto e de' suoi ministri è appunto la vera caratteristica, che distingue gli ecclesiastici secolari da' regolari123 ea. Poiché ella sola porta un effettivo cambiamento dello stato degl'individui, privandoli di tutti i rapporti civili e rendendoli quasi capite minutos nella civile società.

Quindi è, che per effetto del voto solenne di assoluta povertà si rendono i Regolari incapaci di possedere, di donare, di far testamenti, di succedere e di acquistare in particolare qualsivoglia sorta di beni stabili o mobili; perché colla solenne professione trasfondono nell'istituto, che abbracciano, ogni loro diritto, qualora l'istituto stesso ne sia stato fatto /LVI/ capace per Sovrana approvazione, che lo forma e lo rende corpo politico nello Stato; ed in virtù della perpetua castità religiosa e della indissolubilità de' voti non possono giammai i Religiosi abbandonare la religione ed abbracciar lo stato coniugale, se non quando venisse dichiarata nulla la loro professione. Ma essendo valida, neppur da que' vincoli indissolubili può scioglierli l'autorità istessa del Sommo Pontefice, leggendosi nel citato testo Cum ad Monast.eb: “Abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitatis adeo est adnexa Regulae monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgereec.

Dall'anzidette dottrine e dalla diversità della forma e regolamento della mia Adunanza si scorge chiaramente, che viviamo da Preti secolari e non già da Regolari. Poiché non abbiamo professione solenne de' voti di povertà perpetua, di obbedienza e di castità, fuorché l'annessa agli ordini sacri; ma una semplice oblazione di vivere in povertà, castità ed obbedienza, dispensabile dal superiore di tutta l'Adunanza e relativa al tempo che ciascun individuo persevera in essaed. Ritiene con tutto ciò il medesimo il dominio della proprietà e dell'usufrutto dei suoi particolari averi; è capace di acquistare in particolare e disporre a beneficio di chiunque; e non disponendone, gli succedono gli eredi legittimi del sangue; può ogni individuo per motivo ragionevole, che basti a quietar la propria coscienza avanti a Dio, licenziarsi dall'Adunanza e ritirarsi alla propria casa, siccome infatti moltissimi se ne sono licenziati124 ee; e dopo usciti dall'Adunanza, se sono laici, abbracciano senza dispensa Pontificia lo stato coniugale purché vogliono. È forse cotal tenor di vita un vivere da Regolari e non piuttosto da veri Preti secolari, come ci ordinò la M. del Re Cattolico?

Quello che all'occhio del Barone e dove fa consistere tutto il costitutivo di un Regolare, si è il viver nostro regolato ed uniforme secondo le nostre introdotte osservanze. Quasi che avesse voluto S. M. Cattolica nell'anno '52 approvare i quattro convitti della mia Adunanza, purché convivessero senza norma e senza veruno interno regolamento, che vale lo stesso /LVII/ che vivere nella confusione e nel disordine. Un simile pensiero offenderebbe non poco la saviezza di quel prudentissimo Monarca; perciò è da reputarsi incredibile.

Ma parlando delle Regole stampate che si trovano presentate negli atti, fa uopo sapere che sin dal 1747 umiliai a S. M. C. alcune Regole manoscritteef, che esaminate da Monsignor Galiani, allora Cappellano Maggiore, a cui furono rimesse, riputate furono meritevoli della Real approvazione, dicendo nella sua consulta: “Le Regole, avendole osservate, conducono tutte al fine dell'opera di tali missioni, poiché tra gli altri punti uno si è di doversi fondare le case fuori de' paesi, per esser più a portata ad istruire la gente ignorante dispersa per le ville e campagne125 eg.

Frattanto si procurò di ottenerne per le medesime l'assenso Pontificio coll'approvazione dell'Istituto, affinché Roma non avesse avuto riparo d'impartirci le facoltà spirituali necessarie al disimpegno delle missioni, le quali non si concedono a' particolari individui, ma alle sole adunanze dalla S. Sede approvate. E con questa occasioneeh si stamparono in Roma medesima le suddette Regole nell'anno 1749, cioè tre anni prima di uscire il Real Dispaccio del 175 2126 ei, nel qual tempo si fece da me presente a S. M. l'espressata Pontificia approvazione, come costa da un biglietto originale del Segretario di Stato Ill. Marchese Brancone in data de' 25 marzo 1752, il quale mi assicurò di aver fatto presente al Re “il frutto spirituale che si facea da me e miei compagni ed eziandio l'approvazione Apostolica ottenuta sulle Regole127 ek. Non essendosi per allora compiaciuta S. M. d'impartir sulle medesime il Regio exequatur, sono quelle rimaste cosi stampate prima del Dispaccio ed inefficaci. Tanto vero che in nessuna delle Curie vescovili, a cui sono soggette le quattro case del Regno, si trovano presentate per farne uso128 el.

Non è perciò maraviglia che si leggono in esse alcuni punti, che non combinano /LVIII/ col Reale stabilimento ch'è alle medesime posteriore, siccome molti progetti, onesti in se stessi prima della proibizione della legge, si rendon vani ed illeciti dopo di quella. Ma niuno giudicar si potrà contravventor della legge per que' progetti concepiti prima, se dopo il divieto non furono eseguiti. Or ne' punti di acquisti e di altro appartenente al governo esteriore, di cui parla il Dispaccio, non le Regole stampate prima, ma il Dispaccio emanato dopo è stata ed è l'unica Regola e norma della nostra condotta; come costa da tutto ciò che in discarico delle imputazioni ho registrato in questa risposta.

Sarebbe nondimeno cosa opportuna che la Real Camera di S. Chiara umiliasse a S. M. nella sua consulta, che siccome si è compiaciuto il Re Cattolico di fissarci un stabilimento circa la polizia esteriore; così si compiacesse di stabilirci quell'ordine e regolamento di vita che le aggrada, come necessario ad ogni adunanza e famiglia ben regolata, a fin d'incontrar in tutto il suo compiacimento Realeem.

[2.1] - Imputazione per li Privilegj ottenuti da Roma.

Mi resta a rispondere all'ultima accusa del Barone, che per sottrarci dalla giuridizione de' Vescovi e de' parrochi ci abbiam procurati certi privilegj contenenti una tal esenzione; e che con supplica orrettizia estorto ne abbiamo il Regio exequatur.

La comunicazione de' privilegj de' PP. Filippini, Dottrinisti ecc.en s'impetrò per la sola casa di Benevento nel 1757, come ne fa testimonianza l'epigrafe della raccolta de' medesimi presentata negli atti, dove si legge: Privilegj, facoltà ed indulgenze concesse dal Nostro Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV alla Congregazione del SS. Redentore, eretta con. autorità Apostolica in BENEVENTO E PROPRIAMENTE NELLA TERRA DI S. ANGELO A CUPOLO, sotto il titolo di Maria SS. Assunta129 eo. Si fece prima la raccolta di que' privilegj, facoltà ed indulgenze; indi se ne formò quell'epilogo colle chiamate per numeri, relative alla suddetta raccolta, non già alle Regole stampate, come gratis asserisce il Barone; e finalmente si presentò il ridetto epilogo una colla raccolta alla Curia arcivescovile di Benevento, per ivi farsi osservare ed accettare quel Breve di comunicazione130, dove infatti fu accettato.

/LIX/ A Luglio poi dell'anno 1763 si domandò sul medesimo Breve il Regio exequatur, per potercene avvalere nelle missioni del Regno. Ma avvedutamente si restrinse la domanda alle sole indulgenze e facoltà spirituali131, acciò non s'intendesse quello impartito sopra gli altri capi contenuti nell'epilogo e raccolta, che son opposti al Real Dispaccio. A' 4 del prefato mese si ottenneep.

Qui è da notarsi che neppur dopo il Regio exequatur l'epilogo suddetto de' privilegj ecc. si è da noi presentato a veruna delle Curie vescovili del Regno, a cui son soggette le nostre case132. Anzi, subito che intesi che il Baron Sarnelli aveane formato contra di noi un capo di accusa per questo fatto, pregai con mia supplica la M. del Re N. S., che degnata si fosse di dichiarare che l'exequatur s'intenda accordato sopra “le sole indulgenze e facoltà spirituali e non in altro”133 e fu rimessa detta supplica alla Camera Reale, acciò riferisse col suo parere anche su questo particolareeq.

Per provar dunque contra di noi l'imputata contravvenzione avrebbe dovuto il Barone produrre de' documenti, o che noi avessimo presentati simili privilegj nelle Curie vescovili del Regno per farli accettare; o che di quelli ne avessimo fatto uso, esentandoci effettivamente dalla giuridizione vescovile e parrocchiale. Ma né l'uno né l'altro potrà provar giammai, poiché attestano le medesime Curie che niuna carta di Roma è stata in esse presentata per parte nostra e che tutt'i nostri individui e le quattro case sono vivuti soggetti e subordinati a' Vescovi rispettivi, non solo in quanto all'amministrazione dei beni, ma anche circa la giuridizione spirituale e temporale, visita ecc., come ogni altro prete secolare134. È vano dunque quanto in rapporto a' medesimi privilegj, di cui non se n'è fatto uso né può farsene giammai, ci si oppone dal Barone.

Il fatto poi del sacerdote D. Carmine Piconeer, addotto in contrario dal Sarnelli per provarne l'uso, tentato nella casa d'Iliceto, /LX/ niente prova contra l'Adunanza, perché l'errore commesso per semplicità da uno solo, non con procura degli altri individui135, come francamente asserisce esso Barone, non può né dee imputarsi a tutti che di tal fatto se ne dolsero; e il solo Picone ne riportò la debita correzione. “Si administratio alicujus corporis - scrive il Puffendorf136 es - sit collata in unum hominem, quicquid ille egerit juxta fundationem aut leges civitatis communes, id habebitur pro actione totius corporis. Sed extra illa quae agit, ea propria ipsius est actio, quae ceteros non tangit et de qua ipse solus rationem redditet.

Del resto conviene sapersi che, da che si è fondata la casa d'Iliceto sino a quel fatto e dopo quel fatto sin oggi, sempre si è vivuto subordinato alla giuridizione di quel parroco, che si si è chiamato a benedire i cadaveri de' nostri confratelli defunti e nelle altre funzioni a lui spettanti; né mai più si è trascorso in simil errore, come l'attesta il Canonico Segretario della chiesa collegiata d'Iliceto137 eu

Qui finiscono le risposte a tutti i carichi datici dal Barone Sarnelli, che oltre la pretensione di rivendicarsi la contesa masseria, par che pretenda colle accuse estranee dal suo interesse l'abolizione di tutta l'Adunanza e dell'opera delle missioni, tanto commendata dal Re Cattolico. Ma persuasa la Real Camera della vanità delle sue ragioni e della insussistenza delle accuse da tutto ciò che in questa scrittura ho sinceramente esposto, spero sia in grado di sgombrarne con la sua consulta la Sovrana mente del Re N. S.

Metto lor finalmente avanti gli occhi che i ceti delle persone utili allo Stato, se in qualche cosa si trovano colpevoli, sogliono riformarsi, non abolirsi. “Frequenter - scrive Asconio Pedianoev de' collegj di Roma138 - collegia S. C. et pluribus legibus sunt sublata, praeter pauca atque certa quae utilitas civitatis desiderassetew. Se sia o no utile l'opera delle nostre missioni allo Stato ed alla buona educazione della gente di campagna, l'ha abbastanza co' suoi Dispacci dichiarato il Monarca delle Spagneex e lo dichiara la cotidiana esperienza.

Pubblicato da ANDREAS SAMPERS CSSR in Spicilegium Historicum CSSR, Roma 15 (1967) pp. 211-272.




a Recte 752- - In AG I C 27 conservantur duae copiae coaevae et exemplar typis cusum huius “dispaccio”.


b Paoletti favebat S. Alfonso et Congregationi. “Nostro anzi avvocato che giudice”; Spic. Hist. 14 (1966) 230.


1 Fol. 1. Atti tra 'l Barone de' Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missioínarj delta Terra de' Ciorani.


c Probabiliter memoriale regi praesentatum in causa Sarnelli an. 1767; Lettere II 27-40.


d Pagliaio: cumulo di paglia di forma conica; fienile.


e Congregatio, tunc a SS. Salvatore nuncupata, fundata est in Scala (Salerno) die 9 XI 1732.


f Pars australis provinciae “Terra di Lavoro” nunc propria est provincia, a civitate Caserta nuncupata.


g Varia docunienta circa missiones habitas edita sunt in his foliis et alibi, uti indicatur in Spic Hist. 8 (1960) 342-343.


h Quaedam notitiae circa fundationem harum domuum in Spic. hist. 14 (1966) 223.


h* Cfr V. GILIBERTI, La Polizia ecclesiastica del Regno di Napoli II, [Napoli 1797], 112; TELLERIA, S. Alfonso I, 291.


2 Fol. I ad 6 del 3° vol. di Scritture presentate da' Sacerdoti Missionarj de' Ciorani nella Real Camera.


i Libellus supplex editus est in Spic. hist. 3 (1955) 388-389


k Cfr adumbrationem epistulae S.i Alfonsi ad Rev.mum Galiani; Lettere 1 135-136.


l Voturn Cappellani Maioris (magna salteni ex parte) apud TANNOIA, I 191-193 (lib. II, cap. 27).


3 Fol. 7 ad 8 del detto 3° vol.


m Cfr ibid. 195 et TELLERIA, S. Alfonso 1 438.


n Iam initio an. 1734 S. Alfonsus exercitia in Ciorani dederat. Cfr M. DE MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du T.S. Rédempteur I, Louvain 1953, 100 et 295; KUNTZ, Chronica generalia II 228-229; TELLERIA, S. Alfonso I 261-262.


4 Fol. 40 et a tergo et fol.. 42 loc. man. sign. del 4° vol. di Documenti Presentati Per Parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera.


o Instrumentum notarile diei 7 IV 1735 describitur in Spic. hist. 5 (1957) 60 n. 4. Hic agitur de donatione facta instrumento diei 17 IV 1735, cfr ibìd. 61 n. 5. Copia antiqua instrumenti diei 17 IV 1735 conservatur in AG XVIII A 9.


p Naturali: indigeni, persone del paese.


5 Sono parole dell'infracitando istrumento de' 17 Ottobre 1735.


q Copia antiqua instrumenti diei 17 X 1735 conservatur in AG XVIII A 9. Ibid. A 3 adest summarium huius instrumenti. - Cfr Spic. hist. 5 (1957) 58 n. 1.


6 Fol. 74 a tergo ad 75 et 77 a tergo ad 78 a tergo del 2° vol. di Scritture presentate per parte de' Missionarj de' Ciorani nella Real Camera.


r Circa has Congregationes vide infra not. (at) et (au).


s Actus notariles emptionis agrorum adiacentium notantur in Spic. hist. 5 (1957) 64-66: “Fasciculo quarto [documentorum archivi domus in Ciorani, an. 1756], nel quale si registrano tutti gli strumenti di compra, fatti dal detto quondam D. Andrea Sarnelli per li territorj annessi alla suddetta vigna, donatali da suo padre; e sono n. 16, benché le compre sono 18, essendovene uno di 3 territorj ”.


t Duae copiae coaevae instrumenti notarilis diei 4 VI 1752 conservantur in AG XVITI A g. Cfr Spic. hist. 5 (1957) 63 n. 5 et 11 (1963) 130


7 Fol. 4 et a tergo loc. man. sign. dell'anzidetto 2° vol.


u Documentum diei 17 VI 1752 in AG non invenimus. Cfr Spic. hist. 5 (1957) 59 n. 7.


8 Fol. 7 del detto 2° vol. di Scritture ecc.


v Circa legatum et cappellaniam Rev. D. Andreae Di Caro vide Spic. hist. s (1957) 60-61, 62 nn. 1-2.


w De istrumento notarili diei 28 XI 1752, cfr Spic. hist. 5 (1957) 63 n. 6 et 11 (1963) 130.


9 Fol. 13 et a tergo loc. man. sign. del detto 2° vol.


x Summarium huius “dispaccio” habetur in epistula S.i Alfonsi ad Summum Pontificem, an. 1780; Spic. hist. 14 (1960) 225-226.


y Usque huc textus (quodammodo abbreviatus) epistulae Marchionis Brancone diei 9 XII 1752; sequitur edictum regium. - Cfr copias cons. in AG 1 C 27.


z Università: associazione generale, municipio, comune. - Cfr B. PUOTI, Vocabolario domestico napoletano e toscano 2, Napoli 1850, 488.


aa [“Il carlino d'argento] divenne moneta di conto col ragguaglio di 10 per ducato e [questa moneta] fu emessa con la metà in argento e gli spezzati di rame fino all'ultimo re delle Due Sicilie ”. Enc. Ital. IX (1931) 31- In summario documenti: “ Ordinò [il re]... che detti Vescovi dessero a ciascun sacerdote e serviente un tarì al giorno”. Spic. hist. 14 (1966) 225.


ab Exc.mus Iosephus de Nicolai (1695-1758), archiep. de Conza a die 9 IV 1731. - Cfr Spic. hist. T2 (1964) 232 n. 7; RITZLER-SEFRIN, Hierarchia catholica Medii et recentioris aevi VI, Padova 1958, 176.


ac Franciscus Margotta (1699-1764) vota emiserat in CSSR die 2 VII 1748; cfr notitiam biograph. in Spic. hist. 2 (1954) 259 n. 101.


ad Varia documenta circa bona collegii in Caposele eorumque administrationem conservantur in AG XVIII D et in Arch. Prov. Neapolitanae, Pagani (Collegi attuali, 1. Materdomini).


ae De donatione inter vivos ac de legato post mortein canonici Iacobi Casati beneficio domus CSSR in Deliceto, cfr Spic. hist. 5 (1957) 278 ss.


af In documento: altramente. Vide tamen pp. XLIV et LII ubi in eodern textu altrintenti.


10 Fol. 37 ad 39. Atti tra 'l Barone Sarnelli con i PP. Missionarj di Ciorani.


ag Haec S.i Alfonsi epistula edita est in ephem. S. Alfonso 11 (1940) 71-72 et Analecta 19 (1940/47)68.


11 Fol. 63 del 4° vol. di Docuntenti presentati per parte del Missionarj di Ciorani nella Real Camera.


ah Copia coaeva instrumenti notarilis diei 26 XII 1754 conservatur in AG XVIII A 9. Cfr Spic. hist. 5 (1957) 63 n. 7 et 11 (1963) 131


ai Vide supra notam (aa).


12 Fol. 92 a tergo, Atti tra 'l Barone de' Ciorani con i Missionarj di detta Terra.


13 Fol. 9o ad 98. Alti suddetti tra 'l Barone de' Ciorani con i Padri Missionarj di detta Terra.


ak Prima fundatio CSSR extra Regnum Neapolitanum an. sequenti 1755 in S. Angelo a Cupolo perfecta est. Cfr O. GREGORIO, S. Angelo a Cupolo, Prima fondazione estera redentorista: Spic. hist. 3 (1955) 385-411.


al Textus qui nunc minoribus lìiteris iinpressus sequitur, in exemplari originali habetur in nota, asterisco (*) signata.


14 Fol. 100 a tergo loc. nian. sign. del Proc. intit. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj di detta Terra.


15 Fol. 43 ad 44 del 4° vol. di Documenti Presentati Per Parte del Missionari di Ciorani in detta R. C.


am Actus notarilis diei 30 XII 1754 notatur in Spic. hist. 5 (1957) 64 n. 8.


an Dies obitus Rev. D. Andreae Sarnelli nobis non est notus. TELLERIA, S. Alfonso I, 686: “en la prmavera de 1755”.


ao Adoa, melius adoha: “omne servitium pecuniarium quod praestatur per feudatarios”; DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, reimpressio photomechanica: Graz 1954, I, 87. - Vide etiam s.v. adhoa et adohamentum,, ibid. 76 et 87.


ap Quarteria, vel quarterium: (quarta) pars fructuum proprietario agri tradenda; ibid. VI 600. - Vide etiam s.v. quarta, ibid. 596.


16 Fol. 43 loc. lít. A et man. sign. et fol. 46 ad 47 a t. dell'anzidetto Proc. intit. Atti tra 'l Barone di Ciorani ecc.


17 Fol. 51 dello stesso Proc.


18 Fol. 52 in fine et a t. dello stesso Proc.


aq Actus notarilis diei 6 IX 1755 notatur in Spic. hist. 5 (1957) 64 n. 9.


19 Fol. 53 loc. litt. LL sign. del d° Proc.


ar Quote da pagare in diversi tempi come stabilito nel contratto.


20 Fol. 93 del Proc. intit. Vol. di Scritt. tra l'Università d'Iliceto co' PP. Missionarj del SS. Redentore de' Ciorani.


as Varia documenta huius generis, manu scripta et typis impressa, conservantur in AG XVIII A 12.


21 Fol 74 a t. loc. man. sign. ad 75 del 21 voi. di Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera.


at Patres Congregationis Missionis (Lazaristae), quorum collegium Neapoli situm est iuxta ecelesiam paroecialem dedicatam B. M. V. Virginum, vulgo nuncupatam “S. Maria dei Vergini”, -Cfr R. TELLERIA, Peregrìnus alphonsianus, Roma 1957, 19.


22 Fol. 78 a t. del d° 2° vol.


au La Congregazione delle Apostoliche Missioni, etiam dicta: La Congregazione dell'Arcivescovado; La Congregazione della Conferenza, etiam dicta: La Congregazione del P. Pavone; La Congregazione di S. Maria della Purità, etiam dicta: La Congregazione di S. Giorgio Maggiore. Cfr Spic. hist. 8 (1960) 304 n. I.


23 Fol. 94 a t. del Proc. intit. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra de' Ciorani.


24 Fol. 13 et a t. loc. man. sign. del 21 vol. di Scritture presentate da' Missionarj di Ciorani nella Real Camera.


av Nesciinus, quae fuerint epistulae a Sarnelli exhibitae. Duae epistulae circa donationeni RD Andreae, mense febr. 1748 scriptae, editae sunt in Lettere I, 142-144, 146-147.


25 Fol. 92 a t. loc. lit. D et man. sign. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionari della Terra di Ciorani.


26 Rub. Cod. in tit. 6, lib. 7.


aw Cfr Corpus Juris Civilis. Codex Iustinianus, lib. VII, tit. LVI, 1. 2 (ed. Kreger II 319).


27 Fol. 40 et a t. loc. man. sign. del 4° vol. di Documenti Presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella R. C.


ax vide supra notam (o).


ay Cfr Spic. hist. 5 (1957) 61 n. 6.


az Mettere in forma (di quadrato).


ba Gelso, ex lat. celsus. Hae arbores inserviunt culturae bombycum (bachi da seta). Cfr Spic. Hist. 11 (1963) 35 n. 2.


bb Tavolario, ex lat. tabularius; qui tabulas (taxationum, tributorum, cet.) conficit.


bc Astolelle. Diminutivum vocabuli asta, ex lat. hasta; bastone sottile.


28 Fol. 12. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.


bd Onnossia, ex lat. obnoxia.


29 L. 6 Cod. de dolo; l. 18 ff. de Prob.


be Corpus Iuris Civilis. Codex Iustinianus, lib. II, tit. XX, l. 6 (ed. KRUEGER II 109);

Iuistiniani Digesta, lib. XXII, tit. III, l. 18 (ed. KRUEGER I 325).



30 L. Quoties 200 de R. J.


bf CIC. Digesta, lib. I, tit. XVII, l. 200 (Iav. 1. 200 D de reg. iur. 50, 17; ed. KRUEGER I 9261).


bg Erario, ex lat. aerarius; amministratore, fattore.


31 Fol. 30 et a t. del 2° vol. di Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani nella R. Cam.


32 Fol. 28 ad 29 del d° 2° vol.


bh Lettere II, 33.


33 L. et ult. C. qui manum. non possunt.


bi CIC. Codex Iustinianus VII 11 (ed. KRUEGER II 299).


34 L. in fin. ff. de tut.; l. 10 ff. quae in fraud. credit.; l. I § pen. ff. si quid in fraud.


bk CIC. Digesta XXVI 1 (ed. KRUEGER I 370); D XLI1 8, 1, 10 (ibid. 725); D XXXVIII 5, 1. I (ibid. 619).


35 Fol. 43 a t. loc. lit. C et man. sign. Atti tra 'l Barone di Ciorani co' PP. Missionarj di detta Terra.


36 Rub. Cod. in tit. 6, lib. 7.


bl Vide stipra notam (aw).


bm Constitutiones et Regulae CSSR, approbatae a Benedieto PP. XIV die 25 11 1749. Codex Regularum ct Constitutionum CSSR. -  Romae 1806, 9 n. IX.


37 Fol. 92 a t. loc. man. sign. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj.


38 L. Legatuin 16 ff. de usu et abusu per legat.


bn CIC. Digesta XXXIII 2, 1. 16 (ed. KRUEGER I 502).


39 Reg. 21 de Reg. Iur. in 6.


bo Corpus Iuris Canonici. Liber VI Decretalium, De regulis iuris n. 21 (ed. FRIEDBERG II 1122).


40 Fol. 42 ad 57. Atti tra 'l Barone de' Ciorani co' PP. Miss. ecc.


bp Incusare lat. Proferre tamquam accusationis documentum.


41 Fol. 53 a t. loc. litt. LL sign. ad 55 a t. del d° Proc.


42 Fol. 48 ad 51 del medesimo Proc.


bq Rivela: denunzia giuridica dei beni.


br Cantaio o cantaro; vecchia misura di peso. - Enc. Ital. VIII (1930) 773; A. FERRARO, Dizionario di metrologia generale, Bologna [1965], 30.


43 Fol. 26 del 2° vol. di Scritture presentate per parte de' Ivissionarj de' Ciorani nella R. C.


44 Fol. 63 del Proc. intit. Atti tra 'l Barone di Ciorani co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.


45 Fol. 25 del suddetto 2°' vol. di Scritture ecc.


46 Fol. 26 del 2° vol. et fol. 15 ad 16 del vol. intit. Scritture presentate da' PP. di Ciorani.


47 Fol 72 et a t., 21 et 28. Scritture presentate dal PP. di Ciorani.


48 Fol. 70 del 4° vol. di Documenti Presentati dal Miss. di Ciorani. - Fol. 63 del Proc. intit. Atti tra 'l Barone ecc.


49 Fol. 27 et a t. dell'anzidetto vol. 2° di Scritture presentate per Parte de' Missionarj de' Ciorani.


50 Fol. 65. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Inissionari di detta Terra.


bs Parzionale, parzunale, ex lat, partionarius; coltivatore del fondo altrui, colono, contadino, mezzadro. - R. ANDREOLI, Vocabolario napoletano-italiano, Torino [1887], 479; A. ALTAMURA, Dizionario dialettale napoletano, Napoli [1956], 172.


51 Fol. 27 del vol. intit. Scritture presentate da' PP. di Ciorani.


52 Fol. 98 ad 101 del Proc. intit. Atti tra 'l Barone di Ciorani... co' PP. Missionarj di detta Terra. - Fol. 22 ad 25. Scritture presentate da' PP. di Ciorani.


bt Exc.mus Isidorus Sánchez de Luna OSB (ex abbatia Montis Casini), archiep. De Salerno a die 28 V 1759. Exc.mus Casimirus Rossi de vita decesserat die 27 XII 1758- Cfr Spic. hist. 11 (1963) 303 n. 3; Hierarchia catholica VI, Padova 1958, 363.


53 Fol. 26 del detto vol. intit. Scritture presentate da' PP. di Ciorani.


bu Vide supra notam (bs).


54 Fol. 6 ad 12 del vol. intit. Scritture presentate da' PP. di Ciorani, donde costa d'essersi data la vigna in società più e più volte dal parroco Milone. Dal Proc. intit. Volume di Scritture tra l'Università d'Iliceto colli PP. Missionarj del SS. Redentore di Ciorani a fol. 91 ad 92 a t. e dal 2° vol. di Scritture presentate per parte de' detti Missionarj fol. 43 costa, che le spese fatte in detta vigna sono state soddisfatte dal medesimo Milone. Nel vol. 3 di Scritture presentate da' detti Missionarj dal fol. 9 a 45 a t. vi sono le permute fatte dallo stesso Milone; e finalmente nelli fol. 39 a 63 del vol. init. Scritture Presentate da' Missionarj di Ciorani e nelli fol. 31 a 44 del d° 2° vol., come anche nelli fol. 45 a 57 del 4° vol. di Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani vi sono i conti dell'amministrazione della vigna istessa da Gennaro 1755 sino a tutto Dicembre 1776, dati dal d° Milone al deputato dell'Arcivescovo di Salerno colla assistenza del Governatore e Sindaco pro tempore di Ciorani, e la soddisfazione corrispondente de' pesi passati per mano dello stesso Milone.


bv Documentum pp. XX-XXII; supra pp. 230-233.


55 Fol. 75 del rid° 2° vol. di Scritture ecc., ove i governanti di Ciorani attestano a' 16 Gennaro 1757 che in quella casa di missione vi erano allora 35 soggetti di permanenza; e nel fol. 4 et a t. del 4°vol, di Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani vi è un attestato simile di persone particolari tra preti e galantuomini.


bw KUNTZ, Commentaria IV 211: “Ineunte hoc anno [1752] Congregati choristae erant admodum quinquaginta; quo in numero non comprehenduntur fratres laici”.


56 Fol. 1 et 3 ad 10. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.


57 Fol. 58 ad 63 del 4° vol. di Docunienti presentati pcr Parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera.


bx “In extrerno palatii Sarnelliani cornu ecelesiolani S. Sophiae..., olim baroni Sarnelli iure patronatus subiectam, hodie monialibus Visitationis commissam”. R. TELLERIA, Peregrinus alphonsianus, Roma 1957, 35.


58 Fol. 10 et a t. del 4° vol. di Documenti presentati per Parte de' Miss. di Ciorani.


by Nescimus, cuidani Congregato hoc patrimonium datum fuerit.


bz Cfr Spic. hist. 5 (1957) 60 n. 1.


ca Ecelesia paroccialis in Ciorani S.o Nicolao dicata est.


59 Fol. 110 ad fol. 115 et a t. del sud° Proc. intit. Atti tra 'l Barone di Ciorani ecc.


cb Cfr Spic. hist. 5 (1957) 61 n. 6.


cc Rifusa: rifusione, rimborso.


cd Cfr Spic. hist. 5 (1957) 60 n. 4.


60 Fol. 118 loc. man. sign. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj di detta Terra.


61 Fol. 95 a t. loc. litt. L M sign. del det° Proc. intit. Atti tra 'l Barone ecc.


62 Fol. 39 ad 63 del vol. intit. Scritture presentate da' PP. di Ciorani; et fol. 31 ad 41 del 2° vol. di Scritture Presentate per parte degli stessi; et fol. 45 ad 57 del 4° vol. di Documenti presentati per parte di essi Missionari di Ciorani.


63 Fol. 20 ad 21 del sud° 2° vol.


64 Fol. 18 ad 39 del 4° vol. di Documenti presentati da' Missionarj ecc.


65 Fol. 69 del sud° 4° vol. di Documenti.


66 Fol. 64 et a t. del sud° 4° vol. di Documenti.


67 Fol. 17 del 2° vol. di Scritture presentato per parte de' Missionarj di Ciorani.


ce An. 1761 Exc.mus Marcellus Capano visitationem instituit. - “Visitavit libros computorum et satisfactionum Missarum; et quia illos invenit bene dispositos, ideo approbavit”. Spic. hist. 13 (1965) 30.


cf Exc.mus Ignatius Sambiasi, archiep. de Conza a die 16 XII 1776. - Cfr Spic. hist. 11 (1963) 11 n. 2; Hierarchia catholica VI 177.


68 Fol. 65 ad 68 et a t. dell'anzidetto 4° vol. di Documenti.


69 Fol. 29 a t. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Sicola Sarnelli ce' PP. Missionarj di detta Terra.


70 Fol. 64 del sud° Proc. intit. Atti tra 'l Barone ecc.


cg Suggello della università: sigillo del comune. - Vide supra notam (z)


71 Fol. 67 et a t. del det° Proc. intit. Atti tra 'l Barone ecc.


ch Cfr Spic. hist. 5 (1957) 68 n. 5.


ci Franciscus Xav. Rossi (1708-1758) votum perseverantiae in CSSR emiserat die 21 VII 1740; cfr notitiam biograph. in Spic. hiSt. 2 (1954) 269 n. 144.


72 Fol. 59 del Proc. intit. Atti tra 'l Barone ecc.


ck Consiliarius regius Avena, ut videtur, favebat S.o Alfonso et Congregationi in processu. Cfr Spic. hist. 11 (1963) 5.


73 Fol. 30 ad 35 del vol. intit. Scritture Presentate da' PP. di Ciorani.


74 Fol. 96 del Proc. intit. Atti tra 'l Barone di Ciorani ecc.


75 Fol. 58 et a t., 60 ad 61 del d° Proc. intit. Atti tra 'l Barone ecc.


76 Fol. 17 del vol. intit. Scritture presentate da' PP. di Ciorani.


cl Liber agrorum (catasto), vel liber tributorum. - Cfr DU CANGE, o.c. VI 360, s. v. Plateaticum: “Tributum quod in plateis, seu pro transitu platearum, id est viarum publicarum praestatur; vox deinde pro quibusvis tributis usurpata”.


77 Fol. 18 ad 19 del d° vol. intit. Scritture ecc.


cm Iosephus Landi (1725-1797) vota emiserat in CSSR die 3 XI 1747; cfr notitiam biograph. in Spic. hist. 8 (1960) 184 n. 7.


78 Fol. 28 et a t. dello stesso vol. intit. Scritture ecc.


79 Fol. 72 del d° vol. intit. Scritture ecc.


80 Fol. 67 et 69 ad 70 del d° vol. intit. Scritture ecc.


81 Fol. 65 del ridetto vol. intit. Scritture ecc.


82 Fol. 66 del d° vol. intit. Scritture ecc.


83 Fol. 14, 71 et a t. del d° vol. intit. Scritture ecc.


84 Fol. 64 del medesimo vol.


cn Estaglio, staglio: “prezzo di locazione di beni rustici, fitto”; ANDREOLI, o. c. 684. Ex lat. extallium; DU CANGE, o. c. III 378


85 Fol. 63 del Proc. intit. Atti tra 'l Barone ecc.


86 Fol. 71 del 4° vol. di Documenti presentati per Parte de' Missionari di Ciorani nella R. C.


87 Fol. 70 del d° 4° vol. di Documenti presentati ecc.


88 Fol. 9 ad 44 del 3° vol. di Scritture; et fol. 70 in fine et 72 del 4° vol. di Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani.


co Reggimentario: governatore, magistrato.


cp Pubblico: comunità, comune.


89 Fol. 22 del 2° vol. di Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani.


90 Fol. 13 del vol. intit. Scritture presentate da' PP. di Ciorani.


91 Fol. 38 del Proc. intit. Atti tra Il Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj della Terra di Ciorani.


cq Tunc in provincia “Capitanata”; nunc in provincia de Foggia.


92 Fol. 23 ad 24 del 2° vol. di Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani.


cr Constitutiones et Regulae CSSR, approbatae a Benedicto PP. XIV die 25 II 1749. Codex ReguIarum et Constitutionum CSSR. - Romae 1896, 5 n. 1: “Le missioni dovran farsi a proprie spese della Congregazione, né sarà mai permesso queste spese richiedere dalle università o particolari”.


93 Fol. 11 ad 12 del 4° vol. di Documenti presentati per parte de' detti Missionarj.


cs Circa fundationern collegii in S. Angelo a Cupolo an. 1755 vide O. GREGORIO, S. Angelo a Cupolo, prima fondazione estera redentorista: Spic. hist. 3 (1955) 385-411.


94 Fol. 51 et a t. del 2° vol. di Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani.


ct Magisterio, magistero: “L'opera del muratore o d'altro maestro”; ANDREOLI, o. c. 361.


cu Astrico, lastrico: pavimento a calcestruzzo, senza mattoni. - Cfr PUOTI, o. c. 25.


cv Riccio, arriccio, arricciatura: calcinaccio, incalcinatura; ANDREOLI, o. c. 566.


cw Solarino, solaio: soffitto.


95 Fol. 54 a t. lit. A del d° 2° vol.


96 Fol. 47 ad 50 del d° 2° Vol.


97 Fol. 55 lit. B del d° 2° vol.


98 Fol. 57 ad 58 del d° 2° vol.


99 Fol. 63 del d° 2° vol. di Scritture ecc.


100 Fol. 46 del 3° vol. di Scritture presentate per parte del Missionarj di Ciorani.


101 Fol. 59 et a t., 65 ad 68 et 70 ad 71 a t. del d° 2° vol. di Scritture.


102 Fol. 81 del d° 2° vol.


103 Fol. 69 et a t. del d° 2° vol.


cx Varia documenta circa bona collegii in Deliceto eorumque administrationem conservantur in AG XVIII C.


104 Fol. 70 et 72 ad 73 et fol. 77 del d° 2° vol. di Diligenze ecc.


cx* De inquisitione Marchionis Balthasaris Cito circa bona doinus in Deliceto an. 1752 instituta iussu regis, vide memoriale causidici Caietani Celano diei 13 I 1767, inscriptum Per i RR. Sacerdoti Missionarj di S. Maria della Consolazione d'Iliceto, pp. 13-15 (cons. in AG XVIII A 12) et apud KUNTZ IV 245 et 272, V 21-22. - Mandatum inquisitionis faciendae Marchioni Cito datum est “dispaccio” diei 20 V 1752; die 30 IX 752 Cito suam relationem finalem dedit.
Marchio Cito benevole et amice tractabat S. Alfonsum. Quaedam ipsius epistulae in AG I D 36, 42 et 46; epistula S.i Alfonsi in Lettere II 53, cfr ibid. 24-25.


105 Fol. 8 a t. del sud° 2° vol. di Diligenze ecc.


cy Cfr Spic. hist. 11 (1963) 21, ubi nomen huius conductoris occurrit in epistula S.i Alfonsi an. 1777.


cz Rescriptum regium neapolitanum concedens “exequatur” Brevi pontificio diei 11 VIII 1757 datum est die 2 VII 1763. - Textus transscriptus est in opere Documenta authentica facultatum et gratiarum spiriualium quas Congregationi SS. Redemptoris S. Sedes concessit... Ratisbonae 1903, 19 n. 14.


da Constitutiones et Regulae CSSR bis typis cusae fuerunt an. 1749. Libellos descripsimus in Spic. hist. 11 (1963) 470-476.


db Libellum privilegioruin typis cusum fuit an. 1756-57 et an. 1763; Cfr Spic. hist. 12 (1964) 425-426. - Summarium (epilogo) privilegiorum describitur ibid. 426.


dc DOMAT, vel DAUMAT, Jean; iurisconsultus et magistratus parisinus (1625-1696). Eius opus Le droit public editum est posthumum, Paris 1697. - Enc. Ital. XIII (1932) 111.


dd Bene notetur in hac argumentatione tractari de acquisitione, possessione, administratione bonoruni immobilium, uti sunt aedificia, agri, fundi cet.


106 Le droit public, livre I, tit. 2, sect. 2, n. 14 et 15.


de Vide articulum amortissement in Dict. de droit canonique I (1935) 468-471.


df VAN ESPEN Zeger Bernard; prof. iuris canonici in Universitate Lovaniensi (1646-1728). Eius opus Ius ecelesiasticum universum editum est Lovanii 1700 et decreto 22 IV 1704 in indicem libr. proh. relatum. - J. von SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts III 1, reimpressio photomechanica: Graz 1956, 704-707 n. 61.


107 Jus Eccl., p. I, tit. 29, cap. 3, n. 25.


dg Ius ecclesiasticum universum. Opera omnia canonica I, Lovanii 1732, 256.


dh “La tanto bramata ammortizzazione della nostra città... ormai venuta è a capo, per freno porsi agli acquisti de' beni stabili che faceano le chiese ed altri luoghi pii ecclesiastici”. Istoria delle leggi e magitrati del Regno di Napoli, continuata da Ginesio GRIMALDI XII, Napoli 1774, 361 § 195. - Cfr ibid. 371 (Indice): “Acquisto di stabili fatto dalle chiese”; Dizionario delle leggi del Regno di Napoli I, Napoli 1788, 209-210; V. GILIBERTI, La polizia ecclesiastica del Regno di Napoli II, [Napoli 17971, 101-102, 116.


108 V. BRISSON, De verb. sign., v. Conventiculum.


di BRISSON Barnabé (BRISSONIUS Barnabas); iurisconsultus et magistratus parisinus (1531-1591). Eius opus De verborum quae ad ius pertinent significatione editum est Lutetiis Parisiorum 1583. - Enc. Ital. VII (1930) 878


109 Ulpiano fragm. tit. 22 § 5 et sequ. - L. 90 ff. de adquir. hered. - L. 4 et S. C. de jur. delib.


dk Digesta, lib. XXIX, tit. II, 1. 90 (ed. KRUEGER I 445); Codex Iustinianus, lib. VI, tit. XXX, 1. 4 (ed. KRUEGER II 263).


dl Edictum quattuor Augustorum, editum die 30 IV 311. Edictum Mediolanense Constantini editum est an. 313. - Cfr KIRCH, Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae n. 348 ss.


110 In L. 4 Cod. Theod. de episc, et cleric.


dm Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi GOTHOFREDI, lib. XVI. tit. II, 1. 4 (ed. RITTER, vol. VI 1, Mantuae 1750, 29).


111 L. 1 Cod. de SS. Eccl.


dn Codex lustinianus, lib. I, tit. II, 1. 1 (ed. KRUEGER II 12).


112 L. Quum Senatus 20 de reb. dub.


do Digesta, lib. XXXIV, tit. V, 1. 20 (ed. KRUEGER 1 536).


113 Fol. 37 et 39 del Proc. intit. Atti tra 'l Barone di Ciorani D. Nicola Sarnelli co' PP. Missionarj di detta Terra.


114 Loc. cit.


dp Vide supra notam (dm).


115 Tom. 9, pag. 719, edit. Neap., lit. B.


dq CUJAS Jacques de (CUIACIUS Iacobus; CUIACIO Giaconio); iurisconsultus gallicus (1522-1590). VON SCHULTE, o. c. III 1, 559 (n. 20). Hic citatur: Iacobi CUIACII, Operum t. IX vel V operum postumorum, Neapoli 1758, 719 B: “Et ita definit l. 8 hoc tit. ut collegium non possit hereditatem capere, nisi sit ei datum speciali privilegio, sicut diximus datum esse collegio Christianorum”.


116 De jure civit. pag. 448.


dr HUBER Ulrik (UBERUS Ulricus); iurisconsultus bollandicus, professor in Universitate de Franeker (1636-1694). Eius opus De iure civitatis editum est Franeker 1672. Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek I (1911) 1165-1168.


117 In tit. ff. de haer. instit. c. 2, v. Alia quaestio est.


ds DUAREN, vel DOUAREN, François (DUARENUS Franciscus); iurisconsultus gallicus (1509-1559). - VON SCHULTE, o. c. III 1, 558 n. 17.


118 In L. Collegium 8 C. de haer. inst.


dt GODEFROY Denis (GOTHoFREDUS Dionysius); iurisconsultus gallicus, professor iuris in Universitatibus Genevensi et Heidelbergensi (1549-1622).

GODEFROY Jacques (GOTHOFREDUS Iacobus), filius Dionysii; iurisconsultus helveticus, professor iuris iti Universitate Genevensi (1587-1652). Edidit Codicem Theodosianum cum perpetuis commentariis, Lyon 1665. - VON SCHUITE, o. c. III 2, 255 n. 9.



119 In tit. C. de haer. inst. n. 12.


du PEREZ Antonio (PEREZIUS Antonius); iurisconsultus hispanicus (saec. XVII). - VON SCHULTE, o. c. III 1, 762 n. 126.


120 In cit. L. 8 num. i.


dv BRUNNEMANN Johann (BRUNNEMANNUS Ioannes); iurisconsultus germanicus, professor iuris in Universitate de Frankfurt a. d. Oder (1608-1672). - VON SCHULTF, o.c. III 2, 45 n. 54.


dw Sit exemplum sententia Ioannis BRUNNEMANN, respondentis ad quaestionem: “An et quatenus universitati seu collegio cuipiam aliquid legati vel haereditatis titulo relinqui queat?” - “ Dubitatum olim fuit, an civitatibus ac collegiis quicquam titulo legati vel haereditatis relinqui possit, ex l. 26 ff. ad Trebell., quia videntur personae incertae. Sed cum certa universitas designetur, ideo tales institutiones et legata valent, modo collegium sit a Superiori approbatum, l. 8 h. tit.”. Commentarius in Codicem Iustinianeum, lib. VI, tit XXIV, in l. Collegium 8, l. Haereditatis 12 (ed. Coloniae Allobrogum 1754, vol. I, p. 578 a).


dx WISSENBACH Johan (WISSENBACHIUS Ioannes); iurisconsultus hollandicus, professor iuris in Universitate de Franeker (1607-1665). - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek III (1914) 1440-1441.


121 In cit. L. 8.


122 Luogo cit. lit. B. “Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, haereditatem capere non posse, dubium non est”.


dy In parte expositiva Litterarum Apostolicarum, quibus die 25 II 1749 Constitutiones et Regulae CSSR approbatione pontificia munitae sunt, dicitur de hac re: “ Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii... quod ipsi... simplicibus votis sese devinxerunt et unam Societatem sen Congregationem presbyterorurn saecularium erigi curarunt ac omnimodae et immediatae Ordinariorum iurisdictioni semper remansuri sese subiecerunt ”. Codex Regularum et Constitutionum CSSR…  Romae 1896, 3.


dz Constitutiones et Regulae CSSR, approbatae a Benedicto PP. XIV die 25 II 1749. Ibid. 16 n. 11: “Poiché riguardo all'esterno dovranno sempre vivere soggetti alla giurisdizione dei Vescovi; anzi, dovendo i soggetti esser promossi alle ordinazioni, lo siano sempre da que' Vescovi, da' quali lo sarebbero, se non vivessero in Congregazione”.


123 Cap. cum ad monast., de stat. regul.


ea Corpus Iuris Canonici. Decretales Gregorii IX, lib. III, tit. XXXV (De statu Monachorum), cap. 6 (ed. FRIEDBERG II 599-600).


eb Ibid, cap. 6 in fine (ed. FRIEDBERG II 600).


ec Olim non pauci theologi et canonistae docuerunt, ne Summum Pontificem potestatem dispensandi in votis religiosis solermnibus habere, innitentes sententiae citatae iuris communis et auctoritati S.i Thomae, qui in II-II, 88, 11 e. expositionem suam circa dispensationem in voto solemni concludit: “Et ideo in voto solemnizato per professionem religionis non potest per Ecelesiam dispensari”. - Cfr Theologiam moralem S.i Alfonsi, Lib. III, tract. II. cap. III, dub. VIII, n. 256 (ed. GAUDE II 538), ubi contrariam sententiam tamquam communiorem et probabiliorem proponit.


ed Codex Regularum et Constitutionum CSSR II § IV.


124 Fol. 1 et a t. del 4° vol. di Documenti presentati per parte de' Missionari di Ciorani.


ee Secundum computationem P.is Ioan. Sabelli, factam die 29 III 1833, usque ad an. 1782 clerici 110 Congregationem dereliquerunt. - Computatio notatur in Cat. I 35 et in folio adglutinato initio huius catologi.


ef Vide Documentum p. III; supra p. 213.


125 La divisata Consulta è in data de' 22 Agosto 1747 e si conserva originalmente nel Real archivio della Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico.


eg Votum Cappellani Maioris diei 22 VIII 1747; vide supra notam (1).


eh Approbatio pontificia Instituti et Regularum data est die 25 II 1749


126 Fol. 65 del 4° vol. degli Atti giuridizionali per li Cittadini d'Iliceto co' Sacerdoti secolari della Compagnia di D. Alfonso de Liguori.


ei Libellum descripsimus in Spic. hist. 11 (1963) 470.


127 Fol. [spatium album]. Il biglietto di Brancone non si è esibito negli atti, ma si farà osservare a' Sig. Ministri della Carnera Reale.


ek Epistula Marchionis Brancone diei 25 III 1752 edita est in ephem. S. Alfonso 20 (1949) 24. Cfr. Spic. hist. 14 (1966) 224-225.


128 Fol. 5 ad 9 a t. del 4° vol. di Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani nella Real Camera.


el Ut videtur, exemplar praesentaturn est in Curia Beneventana; cfr Spic. hist. 11 (1963) 472 n. 26.


em Circa hoc “regolamento interiore” cfr. Spic. hist. 14 (1966) 231.


en Communicatio cum Piis Operariis et Doctrinariis concessa fuit Congregationi SS. Red. rescripto pontificio diei 19 VII 1756; confirmata fuit Breve Benedicti PP. XIV die 11 VIII 1757. - Documenta vulgata sunt in opere Documenta authentica 11-12 n. 8 et 14-15 n. 10.


129 Fol. 76 loc. lit. A sign. dell'anzidetto 4° vol. degli Atti giuridizionali.


eo Exemplar huius libelli conservatur in AG Priv. ct Fac.; quod descripsimus in Spic. hist. 12 (1964) 426.


130 Fol. 88 a t. ad 94 del sud° 4° vol. degli Atti giuridizionali


131 Fol. 3 del d° 4° vol. degli Atti giuridizionali.


ep Libellus supplex, una cum indicatione regii exequatur editum est in opere Documenta authentica 19 n. 14. - Approbatio data est die 2 VII 1763; executa vero die 4 VII.


132 Fol. 5 ad 9 a t. del 4° vol. di Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani.


133 Fol. 53 ad 55 a t. del 3° vol. di Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani.


eq Hunc supplicem libellum non invenimus.


134 Fol. 16 ad 19 del 2° vol. di Scritture ecc., et fol. 2 ad 3 et 5 ad 9 a t. del 4° vol. di Documenti presentati per parte de' Missionarj di Ciorani.


er Carmelus PICONE (1727-1795); notitiae biograph. in Spic. hist. 2 (1954) 266 n. 130.


135 Fol. 17 a t. del 4° vol. degli Atti giuridizionali.


136 PUFFENDORF, De jure naturae et gentium, lib. 7: De interna civ. struct., cap. 2, n. 22.


es PUFFENDORF Samuel von (PUFENDORFIUS); iurisconsultus et polyhistor gertnanicus (1632-1694). Eius opus De iure naturae et gentium editum est Lund 1672. – Enc. Ital. XXVIII (1935) 500-501.


et S. PUFENDORF, De iure naturae et gentium... Recensuit et animadversionibus illustravit G. MASCOVIUS, vol. III, Francofurti et Lipsiae 1759, 38.


137 Fol. 45 ad 46 del 2° vol. di Scritture presentate per parte de' Missionarj di Ciorani.


eu Agitur de neglecto iure parochi in sepultura P.is Gerardi Gisone (not. biogr. in Spic. hist. 8 [1960] 285 n. 243), qui die 12 VII 1765 ex vita discessit. Vide memoriale causidici Philippi Villani (pro Barone Sarnelli) diei 30 IX 1774, pp.. 48-53 (cons. in AG XVIII A 12) et apud KUNTZ VII 279-283.


ev Quintus ASCONIUS Pedianus commentatus est diversas orationes Ciceronis; vixit secundum coniecturam probabiliorem ab an. 9 a. C. usque ad an. 76 p. C. - Enc. Ital. IV (1929) 820.


138 In Ep. ad Cic. pro Corn. maiest. reo, p. 1312; ap. HEINEC., Opusc. varior. Sylloge de orig. et jur. colleg. et corp., exercit. 8, c. 2 § 20.


ew Textus citatur apud L. HEINECKE (HEINECCIUS; 1681-1741), Opera omnia V, Neapoli 1771, 338 (Opusculorurn variorum sylloge 1, Exercitatio IX: De collegiis et corporibus opificum, cap. 1 § 14 in fine).


ex Carolus VII, rex Regni Neapolitani a die 3 X 1735; rex Hispaniae (Carolus III) a die 10 VIII 1759 (*20 VI 1716; + 13 XII 1788).




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