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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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298. A Ferdinando IV, Re di Napoli.

Bozze di memoriale in difesa della Congregazione. Dimostra che un certo possesso di beni temporali è necessario continuare l'opera delle Missioni.

 

[... 03. 1771].

 

[ETML-M:U=“[]” ]S[acra] [ETML-M:U=“[]” ]R[eal] [ETML-M:U="[]"]M[aestà]

Signore

Il Vescovo Alfonso de Liguoro, umilissimo e fedel vassallo di V.M., inchinato a' Reali piedi riverentemente l'espone, com'essendosi compiaciuta la [ETML-M:U="[]"]M[aestà] del Re Cattolico, Augusto Padre di V.M., degnare del suo Real compiacimento l'Opera, che 'l medesimo con i Sacerdoti Missionarj, suoi compagni, intraprese d'istruire ne' lor doveri la gente più abbandonata e bisognosa, e dopo varie informazioni ed esami fatti dal R.do Cappellano Maggiore avendone stabilita la permanenza, e l'osservanza perpetua con quelle leggi che ne prescrisse nel suo Real Dispaccio de' 9 Dicembre 1752; ha il Supplicante finora creduto uniformarsi alla Sovrana intenzione coll'esercizio praticato in unione di detti suoi compagni dell'Opera medesima per la gloria di Dio e pe 'l buon servizio ancora della M. V. che molto ben si assicura colla retta istruzione della gente ignorante.

Non potea però stabilirsi e continuare tal Opera senza persecuzioni, così per li difetti del Supplicante1 e de' suoi compagni, come forse anche per qualche privato motivo, di cui egli stesso non ne puot'esser giudice, spettandone alla M. V. ed a' vostri Supremi Magistrati la giudicatura. Si mosse quindi da gran tempo litigio contra la sua Adunanza in Camera Reale, ed alcuni anni sono si è rinnovato ad istanza di D. Nicola Sarnelli, possessore del Feudo di Ciorani, in cui da S. M. Cattolica si permise in questo Regno una delle quattro Case accordate all'Adunanza istessa, e si pretende farsi risultare cotali Missionarj rei di contravvenzione all'espressate leggi del detto Real Dispaccio, per così esterminarsi e dalla loro suppressione averne il vantaggio di acquistare una vigna, che donata da un di lui fratello per mantenimento di quella Casa fu dalla stessa M. Cattolica destinata per alimentarsi detti Missionarj come apparisce dal citato Real Dispaccio del 1752.

Deve intanto la Real Camera su queste trasgressioni loro imputate giudicare. Ma siccome per ben giudicarsene egli è necessario, che abbia sotto gli occhi interamente ed in tutta la sua estensione quella legge, a cui è quistione se siasi contravvenuto, perciò conviene che coll'enunciato Real Dispaccio abbia presente l'intera idea di detta Sovrana determinazione secondo tutti gli antecedenti passati per mano del Cappellano Maggiore e per li quali l'Augusto vostro Genitore venne a così stabilire; in modo che non solo nelle cose espresse, ma anche nelle non espresse sappiasi dalla Camera Reale a punto fisso l'estensione di quella legge che dovrà decidere se siasi o no trasgredita.

Signore, in quel Real Dispaccio si vietano a' detti Missionarj i nuovi acquisti; lor si proibisce la forma di Collegio e Comunità in quella conformità, ch'è permessa alle Religioni claustrali2; tutti gl'individui si vogliono soggetti, come ogn'altro Prete secolare agli Ordinarj dei luoghi; e per queste determinazioni, che sono chiare in quel Real Dispaccio, potrà ben giudicare la Real Camera, se essi abbiano o no contravvenuto. V'è nondimeno qualch'altra parte in esso Real Dispaccio, che ha bisogno di esser nell'anzidetto modo rischiarata dalla M. V., prima che la detta Real Camera venga a dar fuori la sua decisione.

Questa, Signore, è circa i mezzi indispensabilmente necessarj all'esecuzione e continuazione della suddetta Opera, tanto lodata e raccomandata dalla M. del Re Cattolico; poiché nel prelodato Real Dispaccio si prescrive che quest'Opera delle Missioni abbia a mantenersi sempre ed esercitarsi dagl'individui conviventi sotto la direzione del Supplicante nelle quattro Case loro accordate in Ciorani, Nocera, Iliceto e Caposele. Ma nulla si dice de' mezzi inerenti ed assolutamente necessarj per la fermezza della medesima, come appunto sono: un interno regolamento tra loro pe 'l buon ordine e successo delle Missioni, una distribuzione di officj e di commissioni, l'educazione degli allievi per abilitarsi al disimpegno dell'Opera cogli studj e colla pratica di quegli esercizj che si usano, e la pruova che dee vicendevolmente farsi da coloro che si sostituiscono agli soggetti, i quali mancano per morte o s'inabilitano per infermità. Cotesti mezzi si sono creduti indispensabili ed implicitamente voluti dalla M. del vostro Augusto Genitore, e se non si fossero usati, avrebbe giudicato il Supplicante co' suoi compagni disubidire al Real comando della perpetuità e mantenimento dell'Opera, che senza i divisati mezzi non si avrebbe potuto adempire.

Tutto questo però dovett'esser presente nello stabilirsi l'anzidetta Real determinazione, fatta in seguela delle informazioni e consulta umiliate in quel tempo al Real Trono dal Cappellano Maggiore, di cui gli atti e le memorie debbono essere presso del medesimo. Ad effetto dunque che la Real Camera nel giudicare delle imputate trasgressioni abbia una norma certa e dichiarata anche su questo particolare dei mezzi, non spiegati in quel Real Dispaccio, ma impliciti per l'esecuzione di. quell'Opera, che ivi si comanda doversi sempre mantenere e continuare, viene il Supplicante a' piedi del Real Trono ed umilmente la prega a volersi degnare, previe3 quelle notizie, che stimerà necessarie per ciò dichiarare4, prevenir la Real Camera dell'intelligenza della Sovrana legge del 1752 su questo particolare specialmente, acciò possa in vista della norma sicura giudicare, se vi sia o no trasgressione in alcuna parte della medesima. E l'avrà a grazia quam Deus &.

Nota a tergo:

Supplica rimessa al Cappellano Maggiore.

 

Trascrizione secondo la bozza conservata in A G.

Analisi della lettera fatta dal P. Andreas Sampers.

Pubblicata in Spicilegium Historicum, Roma, 9 (1961) pp. 344-347.




1 Sembra essere la supplica trasmessa al Marchese Tanucci nel marzo 1771. Cf. Lettere, volume II, n. 657 (p. 165).



2 Sulla proibizione di non costruire le Case CSSR in forma di monasteri, cf. Spic. hist 5 (1957) 291 n. 51



3 Le parole «di pigliar» sono cancellate e sovrascritte da altra mano con «previe».



4 Questa bozza, fino alla parola «dichiarare», è stata scritta da Fr. Romito, che la conclude con il consueto «e l'avrà a grazia quam Deus &...». Questa conclusione è cancellata e sostituita dalle parole «prevenir... Deus &».






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