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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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389.1 Ai Padri e Fratelli della CSSR.

Lettera circolare sull'osservanza della regola.

 

[Nocera,... 1777].

 

Padri e Fratelli miei in G. C.

Per ovviare ai disordini che possono impedire il buon esito dell'opera delle Missioni, che da noi si professa, ho stimato di prevenir tutti, e Superiori e soggetti particolari delle nostre case, con i seguenti avvisi, l'adempimento de' quali conduce molto al mantenimento dello spirito del nostro Istituto, e serve per memoria dell'esatta osservanza delle leggi del Sovrano colle quali la nostra Adunanza è stata stabilita.

I. -Ricordo a tutti, specialmente a' Superiori locali, che debbano osservare appuntino2 quanto dalla Maestà del Re Cattolico è stato a noi prescritto col Regal Dispaccio dell'anno 1752, e che si osservino ad unguem i Regali Ordini emanati per la questua, il che non ho lasciato di continuamente insinuare, essendo ben persuaso che chi resiste ai comandi del Principe, si oppone alla volontà del medesimo Iddio.

II. -Prego tutti che nel tempo delle Missioni, novene o altri esercizj spirituali non si ammettano nella casa donne, dove si abita, o si faccino a queste visite sotto qualunque colore o pretesto, anche di gloria di Dio, eccetto che se fosse la padrona del luogo, la quale potrà visitarsi dal Superiore accompagnato da un altro Padre. E dovendosi per qualche urgenza trattare con alcuna donna, si faccia in chiesa con tutta la decenza e decoro da quel soggetto che sarà destinato dal Superiore.

III. -Nelle Missioni non si ricevano affatto sotto qualunque pretesto regali di biancherie, fazzoletti di colore, dolci e cose simili, vietate tant'altre volte, ancorché non se ne facesse uso nel tempo che dura la Missione; né si servano di cibi squisiti e delicati, tuttoché la compagnia de' Missionarj ne fosse premurata da persona di soggezione. Poiché si fa più profitto coll'esempio e minuta osservanza di si fatte cose, che colla predicazione.

IV. -I Superiori delle case avvertano a non far nuove fabbriche o diroccare quelle già fatte senza farne inteso il Rettore Maggiore3, che dovrà esaminarne la necessità.

V. -I medesimi Superiori non facciano spese capricciose, né lo permettano a particolari individui, ed ancorché dovesse farsi compra di libri o di utensilj di sacristia o di casa necessarj ed indispensabili, qualora la somma da spendersi oltrepassa i docati dieci, o pure occorresse di farsi tale spesa più d'una volta in un medesimo mese, debbano proporlo a quei Padri che sono destinati a dare il parere per simili spese occorrenti, e se questi non vi si uniformano, debbano in ogni conto astenersene, ed essendoci disparità di pareri, chiamino altri Padri anziani, col sentimento de' quali si conchiudano o si escludano le suddette spese.

VI. -I Superiori locali non diano licenze a particolari individui di andare in Napoli o in altri paesi ed anche nelle proprie case per divertimento, ma occorrendo ai medesimi di doverci andare per qualche loro urgente affare, che non portasse la dilazione più che di otto giorni, o lo communichino per lettere, o nel passare, che faranno per questa casa, lo dicano al Rettore Maggiore, il quale a proporzione dell'urgenza determinerà loro il tempo che potranno trattenersi fuori delle nostre case, giacché la dissipazione dello spirito nasce ordinariamente dalla poca ritiratezza e dagli intrighi degli affari temporali che sono proprj de' secolari, non già degli ecclesiastici.

In Napoli poi avvertano tutti a non andar facendo visite particolari ed inutili, a non restarsi a mangiare o dormire fuori dell'ospizio solito nostro senza l'espressa licenza del Superiore Maggiore, essendo abitualmente, e per qualche volta colla licenza di chi presiede, a non ritirarsi tardi la sera, ed a non entrare ed uscire senza la dovuta licenza di colui ch'è stato da me destinato per Superiore di detto ospizio. Soprattutto si avverte a non lasciare l'orazione in comune ogni giorno.

VII. -I Superiori delle case, ove vi sono studenti, non distraggano questi dallo studio con mandarli a novene, esercizj &; e dovendo qualche sacerdote pigliar la confessione, ne avvisino il Superiore Maggiore, acciocché l'esamini per se o per altri, e trovandolo abile possa farlo esporre al Vescovo Diocesano per l'esame suddetto.

VIII. -Si fa noto, che per l'esame de' giovani da riceversi si sono stabiliti due tempi dell'anno, cioè Giugno e 7bre, ne' quali dovranno presentarsi dinanzi al Rettore Maggiore e degl'altri Padri, da lui destinati, per conoscere l'abilità ed esaminare gli altri requisiti necessarj. Prima però dovranno i Superiori delle case più vicine ai paesi di essi giovani farli esaminare in presenza loro da due Padri i più cordati ed informarsi diligentemente, se hanno il patrimonio, la licenza de' proprj Vescovi per vestire l'abito clericale e tutti gli altri requisiti a tenore degli ordini regali; e concorrendo in essi tutti i prefati requisiti, i medesimi Superiori li noteranno in un foglio a parte, che debbano prima de' suddetti mesi trasmette[re] all'anzidetto Superiore Maggiore.

Finalmente s'incarica a tutti i Superiori suddetti ad invigilare sopra la condotta de' soggetti, acciocché vivano con tutta l'esemplarità ed osservino esattamente non solo il descritto regolamento, ma anche tutte le altre pie costumanze ed esercizj divoti, soliti a praticarsi nella nostra Adunanza, ed in caso d'inosservanza dopo la paterna correzione ne diano a me l'avviso per poter rimediare ed ovviare agli abusi che potrebbero introdursi, acciocché né quelli che presiedono nelle case particolari e nelle Missioni, né io siamo responsabili alla Divina Maestà degli altrui difetti e mancanze.

F.llo Alf.o M.a

[PS] Prego V. R. a farne fare una copia di questa e mandarla a Sant'Angelo4.

 

Solo la firma è autografa. La trascrizione è secondo l'originale conservato in A G.

Analisi della lettera fatta dal P. Andreas Sampers.

Pubblicata in Spicilegium Historicum, Roma, 11 (1963), pp. 12-14.

 




1 La data di questa lettera si desume da una nota posta a tergo: «1777 Lettera di M. r Liguori N. r. del 1777 in Be[neve]nto».



2 Super verbum appuntino scriptum est alia manu: ad unguem. -Quaedam alia verba quoad rectam eorum scriptionem ab eadem manu emendata sunt.



3 Prima manus scripsit semper (ter in epistula occurrit): Direttore Maggiore, quod secunda manus correxit: Rettore Maggiore.



4 Il poscritto è aggiunto dal Fr. Francesco Romito.






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