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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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459. A Pio VI, Papa.

Storia del Regolamento.

 

Nocera,... 06/07. 1780.

 

Beatissimo Padre

Ecco il fatto nella sua sincerità.

Verso il 1732 con alcuni compagni cominciai a fare delle Missioni1 ed in seguito ricevei dal fratello dell'attuale Barone Sarnelli una donazione di alcune picciole rendite ed un luogo di ricovero nella terra di Ciorani2, dove coll'aiuto e favore del Sig. Arcivescovo di Salerno, Monsignore di Capua3, fu piantata la prima casa di Missione, oggi esistente4. Indi con regia approvazione furono erette tre altre case di Missione nelle diocesi di Nocera5, Bovino6 e Conza7 mediante l'approvazione de' rispettivi Vescovi e riguardo alle case ed alle Regole.

Nell'anno 1747 il Sommo Pontefice Benedetto XIV concesse ad septennium alle nostre Missioni la plenaria indulgenza da guadagnarsi da' fedeli in ciascuna Missione8.

Nel 1749 feci ricorso allo stesso Sommo Pontefice Benedetto XIV di sempre gloriosa ricordanza e domandai l'approvazione delle Regole. Ed egli col parere della Congregazione del Concilio approvò le Regole con suo Breve che comincia «Ad pastoralis dignitatis fastigium» de' 25 febbraio detto anno, ed i voti semplici in esse compresi di castità, ubbidienza, vita comune, povertà e 'l voto e giuramento di perseveranza; come dal detto Breve9.

I. -Ottenuta l'approvazione apostolica, procurai ottenere da questa Corte il regio exequatur, ma non fu possibile impetrarlo10, sicché per mezzo del Sig. Card. Orsini11 feci consapevole nel 1750 la s. memoria di Benedetto XIV delle insuperabili difficoltà incontrate qui per detto exequatur, pregandolo istantemente a raccomandar l'Opera delle Missioni al Sovrano allora regnante per mezzo del Duca di Cerisano12, Ambasciatore di S.M. presso la S. Sede, affinché ci accordasse la grazia del regio exequatur13.

II. -Furono inutili ad ottenere detto exequatur sì le mie istanze che le premure del S. Padre, il quale per mezzo dello stesso Cardinale Orsini mi assicurò che avrebbe insistito spesso [= presso] il detto Duca per farci concedere l'exequatur sospirato dal Re Cattolico14. Poco altresì giovarono i buoni uffizj del fu Marchese Brancone, mio special amico e protettore, Segretario di S.M. per li Affari Ecclesiastici15.

Ecco come mi scrisse il detto Segretario in un biglietto de' 25 marzo 175216 che ho mandato originale a S. E. il Cardinal Banditi17, acciò l'osservasse: “In uno di questi passati giorni ebbi l'opportunità di

ragionare al Re del frutto spirituale che si facea da V.S. Ill.ma co' suoi compagni e delle sue case, come eziandio dell'approvazione apostolica, ottenuta sulle sue Regole. Quantunque si fossero considerate delle difficoltà per l'exequatur, ad ogni modo riverentemente suggerii a S.M. qualche mezzo ed espediente da poter dar moto a tale acqua. Sicché quando V.S. Ill.ma dopo Pasqua sarà qui, portando seco le Regole, le quali vuole il Re osservare, la ragioneremo a piè fermo e prenderemo quegli espedienti che, senza pregiudizio delle leggi del Regno, Iddio benedetto ci suggerirà ” ecc.

III. -A tenore de' voleri di S.M. [ETML-M:U="[]"][ETML-M:U=“[“ ]C[attolica] portai le Regole al ridetto Marchese Brancone, il quale avendole presentate al Re, [questi] non solo non volea conceder mai l'assenso o sia l'exequatur alle Regole ed al Breve di approvazione, ma fu in punto di ordinare la dismessione delle anzidette quattro case di Missione. E dopo tanti maneggi, premure ed orazioni, coll'aiuto del riferito Segretario, il quale fece molto a favore dell'Opera suddetta, si contentò S.M. a' 9 dicembre 1752 commendar l'Opera delle Missioni e dichiarare essere suo volere che questa Opera si mantenesse sempre, ma colle seguenti modificazioni, dichiarazioni e condizioni, incaricando i rispettivi tribunali per l'esecuzione18.

Dichiarò in prima esser noi tutti incapaci di acquistare e possedere in comune, non già in particolare, beni stabili e qualunque altra sorte di annue rendite. Ordinò dunque che tutti li legati, donazioni ecc., fatte a noi come conviventi in comune, non già a ciascuno in particolare, fossero nulle ed invalide.

. Ordinò che le robe fin'allora acquistate si fossero da noi lasciate e si amministrassero da' Vescovi, nelle diocesi de' quali sono site, coll'intelligenza del sindaco e governatore del luogo; che del frutto di dette robe fin'allora acquistate detti Vescovi dessero a ciascun sacerdote e serviente un tarì19 al giorno e 'l sopravanzante fosse distribuito a' poveri.

. Ordinò che fosse lecito a chiaschedun Congregato ritenere i proprj e patrimoniali beni.

. Volle che le case fossero dismesse, quando si trascurasse l'Opera delle Missioni ed allora tutto il fruttato delle suddette robe da' Vescovi si desse a' poveri.

. Descrive per cautela la rendita delle robe acquistate fino a quel tempo da ciascuna casa: la casa di Ciorani, ducati 500 annui; la casa di Nocera, la semplice abitazione e giardino contiguo; la casa di Caposele, da circa ducati 450 annui; la casa d'Iliceto, ducati 350 annui.

Conchiude indi così: Con queste condizioni, e non altrimenti, permette S.M. a' detti sacerdoti di convivere nelle sole 4 case di Nocera, Ciorani, Iliceto e Caposele e non in altre, purché vivano da preti secolari e sempre subordinati agli Ordinarj, non riputando S.M. queste case come collegj e comunità.

IV. -Partecipai al S. Padre quanto era avvenuto qui presso S.M. e l'informai de' cangiamenti e mutazioni fatte nelle Regole. Non cessai però di sempre umiliare al medesimo le mie suppliche, specialmente in occasione che a lui dedicai la mia Opera morale, per alcune grazie e principalmente per lo sospirato regio exequatur che ho sempre sperato20. Il S. Padre così a' 15 luglio 1755 mi rispose: “ Nella stessa sua lettera abbiamo lette le petizioni ch'Ella promuove per la sua Congregazione. Fuori della nostra benedizione, che volentieri diamo a Lei ed a tutta la Congregazione, il restante a poco può servire, se una volta non si ottiene l'exequatur regio pel nostro Breve, già spedito sette anni sono. Noi non lasceremo di far qui le nostre parti col Duca di Cerisano, Ministro del Re delle due Sicilie appresso di Noi; e se le nostre premure avranno il loro effetto, si penserà poi al rimanente21.

V. -Ma nel 1757, benché sapesse il S. Padre che li suoi uffizj presso il suddetto Duca niente avessero operato, non avendo S.M. voluto concedere il suo regio beneplacito per l'esecuzione dell'anzidetto Breve approvativo delle Regole, pure si degnò accordarci la comunicazione de' privilegj e grazie che godevano i Padri Pii Operarj e quei della Dottrina Cristiana22 per lo qual Breve di comunicazione si ebbe il regio exequatur nel 176323.

VI. -Presso Clemente XIV di gl. mem. feci nuove premure, affinché si fosse compiaciuto impegnarsi presso questa Corte per lo denegato regio exequatur, ma furono le mie premure e forse quelle del S. Padre infruttuose. Si compiacquero i mentovati due Sommi Pontefici contentarsi che avessimo fatto quanto si poteva rispetto alle Regole, e ci concedette di più alcune altre grazie per la recitazione di officj particolari, indulgenze ecc., concedendoci due, altre case di Missione nella diocesi di Veroli24.

VII. -Ma siccome nello Stato Beneventano avea fin dal 1755 ottenuta un'altra casa nella terra di S. Angiolo25, pensai situare colà, nel 1762, sulla speranza di poter un giorno avere l'exequatur desiderato, il noviziato, acciò ivi i Congregati facessero l'oblazione di loro stessi al Signore coi voti semplici approvati, come sopra; e così si è proseguito fino al passato anno26, con tutto che nel 1752 S.M. [ETML-M:U="[]"][ETML-M:U=“[“ ]C[attolica] avesse dichiarato la sua mente, come spiegai, e con tutti i capi di accusa a noi dati presso S.M.

VIII. -Nel 1759, cominciò il Barone Sarnelli, utile padrone del feudo di Ciorani, a vessarci e nel 1765 gli si unì D. Francesco Antonio Maffei, affittatore del feudo d'Iliceto27. Costoro, oltre le vessazioni particolari date alle riferite case d'Iliceto e Ciorani, attaccarono tutta la Congregazione colla mira di distruggerla. Esposero, fra le altre cose, al Re i seguenti capi di accusa: che contro gli ordini di S.M. [ETML-M:U="[]"][ETML-M:U=“[“ ]C[attolica] nelle nostre case si vivea in forma di comunità e collegio e da veri regolari, avendo regole particolari, noviziato e studentato, superiori ed altri officiali alti e bassi; che avevamo ottenuta la comunicazione predetta de' privilegj dalla S. Sede e con esposto orrettizio e surrettizio anche il regio exequatur su detto breve di comunicazione; che facevano uso di una regola approvata da S. Santità senza esser munita di regio exequatur; e che finalmente in Congregazione si facevano voti di castità, obbedienza, povertà e 'l voto e giuramento di perseveranza. Si è agitata questa causa nella Real Camera di S. Chiara, dove è stata per ambo le parti arringata dagli avvocati fin da quattro anni addietro.

Hanno costoro, in due scritture stampate, negato rotondamente due verità: 1. che si osservasse la Regola approvata dalla S. Sede; 2. che si facesse il voto e giuramento di perseveranza; e rispetto agli altri tre voti hanno inorpellato il vero con dire che si facea semplice oblazione (ma senza nominare voti) di vivere in povertà, castità ed obbedienza.

Non contento il Barone Sarnelli delle vessazioni che ci dava presso S.M. per la Segreteria degli Affari Ecclesiastici, sono circa quattro anni fece un altro ricorso a S.M. per la Prima Segreteria di Stato, ripetendo le medesime accuse. A questo nuovo memoriale il Marchese Tanucci, allora Primo Segretario, mandò fuori tre dispacci28; il primo al Sig. D. Ferdinando Di Leon, Avvocato Fiscale della Camera della Sommaria, ordinante che s'informasse sull'esposto e consultasse S.M.; il secondo al Commissario di Campagna D. Biagio Sanseverino collo stesso incarico; il terzo all'Avvocato del Re nella Camera Reale con ordine di assistere alla causa da decidersi nella detta Real Camera e mostrare il suo zelo ed efficacia e dire a S.M. il suo parere a parte.

Cotesti ordini replicati a tali soggetti dimostravano ad evidenza il desiderio del Ministro, sicché non lasciavano luogo per dubitare del vicino desolamento della Congregazione. Si assistette per un anno presso il suddetto Sig. Di Leon, il quale finalmente fece una rappresentanza al Re, distesa in 42 pagine. Per non infastidire V. B. trascriverò pochissime cose.

Osserva egli nel foglio 156 del processo ultimo e nella pagina 14 di sua rappresentanza che in Congregazione ci era un Superiore generale, un Superiore particolare per ogni casa; si teneva noviziato, studentato; si creavano uffiziali; si erano ottenuti alcuni privilegj, per i quali con frode estorto si era il regio exequatur; che si era fatta una quinta casa nello Stato di Benevento29 contro la espressa volontà del Re C., il quale volea che convivessero nelle sole descritte 4 case; e che la Regola approvata dal S. P. si era presentata nella Curia di Benevento assieme coll'epilogo de' privilegj30, i quali conte[ne]ano più che le Regole medesime ecc. Indi soggiunge: «Ma, S.M., tutto è opposto alla volontà del Re Cattolico, il quale non volle corpo, non regole, non voti, non noviziato, non privilegj, non possessioni ed in conseguenza nulla simile ad una Congregazione e società religiosa».

Passa nel fol. 15 a fare un confronto fra le nostre e le Regole de' Gesuiti, specialmente nel governo, e si sforza di far vedere che 'l nostro sia conforme all'altro già nominato. Supplica in fine il Re per le seguenti provvidenze: 1. che si vietasse assolutamente a noi ogni forma di Congregazione, superiori, voti, novizj, scuole, Congregazioni (di secolari), privilegj ed ogni altro che significar potesse Congregazione formata; 2. che i beni si fossero venduti e ridotti in capitali, dal frutto de' quali si somministrasse il sussidio assegnato da S.M.C. a' presenti ecclesiastici, e i novizj e gli studenti non ancora in sacris si rimandassero alle proprie case; e 3. che si proibisse a noi l'ascoltar le confessioni e la predicazione, oltre altre provvidenze.

Fu rimessa tal rappresentanza dal Sig. Marchese della Sambuca, Primo Segretario, successore del Sig. Marchese Tanucci31, alla Real Camera, affinché tenendola presente ed esaminandola informasse col parere S.M.32. A' 30 luglio dello stesso anno 1777 a nuovo ricorso del riferito Barone fu ordinato alla Camera Reale che trasmettesse tutte le carte e processi relativi alla nominata causa nella Prima Real Segreteria, perché S.M. volea che si trattasse l'affare nella Giunta degli Abusi, nel qual tribunale il Sig. Di Leon era Commissario Generale. Si credette, Beatissimo Padre, dopo questo ordine perduta ogni speranza di buon esito per la Congregazione. Ma si compiacque il Signore che lo stesso Sig. Marchese della Sambuca a' 9 agosto dell'anno medesimo a mia supplica ritrattasse detto ordine e ingiungesse alla Camera Reale di sollecitare la Consulta, più volte alla medesima ordinata, e che insieme colla consulta trasmettesse anche a lui tutte le carte relative all'affare per far tutto presente a S.M.

Con questo ultimo dispaccio si era scansato il fatal colpo che sicuramente avrebbe la Congregazione ricevuto nel Tribunale della Giunta. Ma non si era evitato il pericolo d'esser rovinata l'Opera per consulta contraria della Real Camera presso i Ministri di cui il riferito Sig. Di Leon facea premure forti, perché fosse approvata la sua consulta; o pure quando si fosse avuta consulta favorevole, che il Re non avesse rimesso di nuovo l'affare alla Giunta degli Abusi. Si cercò intanto di prender tempo con un appuramento di fatti, ordinato dal Consigliere Sig. D. Carlo Paoletti, Commissario della causa e nostro anzi avvocato che giudice, il quale per farci favore si servì di questo ritrovato, perché avessimo tempo.

Si pensò dunque dopo varie riflessioni, consulte e maneggi che io facessi una rappresentanza al Re, in cui gli spiegassi che a noi si davano, perché avevamo superiori nelle rispettive case ed altri officiali e che si ricevevano altresì giovani, i quali erano educati nella pietà e nelle lettere, affinché riuscissero abili per l'Opera delle Missioni. Riuscì, grazie a Dio, che questa mia rappresentanza33 fosse rimessa per consulta al Cappellano Maggiore34, mio amico ed un tempo compagno di Missioni, il quale ci favorì con sua consulta35.

In seguito della medesima S.M., con dispaccio de' 21 agosto 1779 a me indirizzato, si compiacque approvare che nelle rispettive case ci fossero i superiori e vi si distribuissero altresì gli ufficj necessarj alle adunanze per l'interiore regolamento e dichiarò che siccome lo spirito della determinazione del Re Cattolico suo Padre era che questa lodevole Opera non si dismettesse, approvò ancora: «che si ricevessero i giovani, i quali fossero istruiti nelle lettere e supplissero la mancanza di que' che per età ed infermità si rendevano inabili, o di que' che per non essere idonei ne fossero rigettati, o di que' che di loro propria volontà l'abbandonassero. Vuole però la M. S. che messe le condizioni nel suddetto piano generale prescritte sieno esattamente osservate; ed in quanto all'ordinazione dei giovani, che da varj luoghi del Regno si ammettono, non resti punto violata la sovrana legge dalla M. S. stabilita sulla proporzione tra 'l clero e 'l popolo»36.

Avendo questo primo passo avuto buon esito37, col quale restavano senza forza le accuse del Barone Sarnelli e le osservazioni del Fiscale Di Leon, che 'l crear superiori ed officiali e 'l ricever giovani per istruirli e renderli atti all'Opera delle Missioni fosse contrario alla volontà del Re Cattolico, espressa [nel] riferito dispaccio del 1752, mi rasserenai alquanto e si pensò alla maniera di distruggere tutte le altre già esposte accuse.

Mi fu proposto dunque, che non essendosi mai sul Breve apostolico di approvazione delle Regole, come si è già detto, potuto ottenere il regio exequatur ed essendoci opposto dal Barone e dal Fiscale suddetti il tener dette Regole senza l'assenso del Re, esser necessario tentare di domandarne l'approvazione che tenesse in qualche modo l'efficacia del regio exequatur; tanto più che S.M. avea approvato i superiori, come sopra, e gli altri officiali per l'interiore regolamento. E mi fu rappresentato esser necessario che si proponessero in sostanza le medesime Regole approvate dalla s. memoria di Benedetto XIV, modificate a tenore degli ordini reali del 1752 e 1779 e adattate alla polizia del Regno 38. Questo fu il parere de' nostri Avvocati e de' miei Consultori; e mi fu anche insinuato esser necessario un esatto segreto, perché non fosse impedito o rovinato negozioimportante per mancanza di segretezza.

Diedi dunque incombenza ad uno de' Consultori, il P. D. Angiolo Maione 39, il quale assisteva in Napoli per la causa suddetta, di fare quanto fosse necessario per condurre a fine questo affare. Si fecero varie sessioni ecc. e si incominciò ad agire. Io mi valeva in Nocera di un altro Consultore, il P. D. Fabrizio Cimino40, nella cui fedeltà riposavo quietamente. Avendo i sacerdoti miei congregati avuto qualche indizio di ciò, fu fatta istanza da quasi tutte le case di Regno per sapere quali Regole si presentassero a S.M. Mi era disposto a sentire i sacerdoti, i quali aveano ragione di esser intesi in un affaredelicato e che tutti riguardava; ma mi fu vietato dal timore, che i Consultori suddetti mi fecero concepire, che questo fosse lo stesso che rovinar per sempre negozionecessario al corpo tutto, potendo giungere alle orecchie del Barone avversario, il quale avrebbe co' ricorsi messo insuperabili ostacoli al buon esito della desiderata approvazione reale.

Rimessa la mia rappresentanza41 e le Regole al Cappellano Maggiore, mi fu scritto essere il medesimo contrario al voto e giuramento di perseveranza. Feci al medesimo più lettere per persuaderlo 42. Fu tutto inutile, perché dicea, come mi fu scritto da Napoli dal detto sacerdote che assisteva per questo, essere detto voto contrario al dispaccio del Re Cattolico del 1752 ed all'ultimo del 1779, in cui il Re suppone una Congregazione libera affatto in rapporto della permanenza de' soggetti nella medesima43.

A' 22 gennaio corrente anno S.M. approvò le Regole presentate44 e 'l Cappellano Maggiore con lettera de' 26 del mese suddetto 45 mi rimise le Regole approvate e mi ingiunse di inviarne copia, in cui fossero inseriti i dispacci del 1752 e del 1779, a' superiori rispettivi delle case, i quali le pubblicassero leggendole innanzi a tutta la comunità ed indi ne distribuissero gli esemplari a tutti i sacerdoti, acciò tutti ne fossero pienamente informati per l'osservanza da praticarsi46.

Ricevuto l'esemplare di dette Regole, mi fu fatta premura per la pubblicazione delle medesime, quando i soggetti di questa casa di Nocera ed indi que' delle altre case mi fecero osservare le mutazioni del voto di povertà in semplice giuramento, il quale era anche oscuramente spiegato e rimaneva dubbioso, quali obbligazioni portasse e come dovessero intendersi certe espressioni vaghe ed indeterminate, e notai il silenzio della vita comune perfetta da osservarsi; indi il cangiamento nel sistema del governo coll'aver dato in apparenza a me come Rettore Maggiore, ma in realtà a' Consultori, un'autorità sulle rendite delle case, sopra i soggetti tutti e sopra lo stesso Superiore Maggiore e pareva aver lasciato anche l'apertura per perpetuarsi essi nel grado e nel governo, non avendo ristretta la durata e 'l tempo in cui dovesse il nominato durare al governo della Congregazione dopo la mia morte, tener il Capitolo per la nuova elezione, oltre altre mutazioni meno importanti.

Conobbi allora, ma tardi, essermi soverchio fidato. Pensai di convocare un'assemblea, formata da due Padri per ciascuna casa.

Rivocai la procura prima fatta all'anzidetto Padre Maione e mandai un altro sacerdote a parlar più volte al Cappellano Maggiore per rimediare alle cose anzidette47. Si compromise a far tutto quel che poteva, purché fosse conforme a' precedenti ordini reali ed alla polizia di questo regno. Ma allo stringer de' conti si dimostrò in prima dubbioso nel restituire il governo alla forma antica, poiché si stimò parlar prima di quelle cose che certamente non si opponevano a' reali ordini. Volle però che si fosse tenuta detta assemblea. In questo tempo gli scrissi sul proposito del governo da temperarsi e lo feci pregare dal Superiore de' Padri Cinesi, il P. D. Gennaro Fatigati48, e mi fece scrivere che non potea né volea far cangiamento intorno al governo, perché la Corte non vuole governi che sanno di monarchia.

Si determinò perciò nell'assemblea49 che si domandassero a S.M. varie cose che rendessero meno potenti i Consultori e meno orgogliosi e che non fossero quasi perpetui; e ciò affinché questo officio o posto non si rendesse l'oggetto della comune ambizione. Si stabilirono altresì varj altri punti conformi alle Regole antiche da presentarsi al Re per averne l'approvazione.

Si concepì una formula di giuramento che contenesse tutta la osservanza della povertà e vita comune praticata finora e si determinò doversi presentare al Re, qualora il Cappellano Maggiore non si persuadesse a consigliare S.M. favorevolmente rispetto al desiderato voto di povertà, e si conchiuse in più sessioni doversi a S.M. domandare in grazia che fosse lecito di fare il voto di povertà. E tutti vollero che io mi obbligassi, subito che se ne uscisse volontariamente qualche Congregato, di ricorrere al Re per ottenere la approvazione del voto e giuramento di perseveranza; come feci.

Furono deputati due Padri per trattare col Cappellano Maggiore, prima di ricorrere a S.M. 50. Ma, come uno de' detti due Consultori fece prevenire il medesimo e mettergli mille dubbi di ricorsi che potessero farsi, essendo la Congregazione divisa in varj pareri, così lo stesso chiaramente spiegossi non voler affatto cangiar nulla, nemmeno una virgola.

Sicché si stimò spediente non far niun passo, perché non abbiamo altro tribunale che ci possa favorire, eccetto il solo solo51 Cappellano Maggiore.

Avendo i Padri dell'assemblea veduto esser arenato ogni progetto, mi proposero l'espediente di procedere ad una nuova elezione per più motivi: perché le passate elezioni erano tutte invalide, o si esaminassero colla Regola approvata dalla S. Sede, o colle massime del Regno; perché i nuovi Consultori, affezionati all'osservanza antica, potessero trovar mezzo col tempo presso la Corte d'ottener a poco a poco quanto era necessario, affinché le nuove fossero conformi alle antiche Regole e non si facesse una separazione colle case dello Stato, rovinosa per quelle e per queste; perché meritavano ancora esser deposti, almeno per quanto appariva, perché potrebbero essere i due suddetti52 e gli altri innocenti. Intendo de' Consultori, i quali si credette con fondamento esser tutti stati concordi nelle mutazioni della Regola. E questa nuova elezione era stata, prima che i due suddetti Padri partissero per Napoli, concordemente stabilita, anche di consenso de' Padri dello Stato Romano.

Per i detti e per altri motivi, come anche perché tutta la Congregazione desiderava la nuova elezione e specialmente che si levassero que' due pretesi Consultori, i quali soli dissentivano da tutti gli altri Congregati, mi determinai di far procedere alla nuova elezione. In essa come l'elezioni erano chiaramente nulle, non poteano senza render dubbiosa detta elezione intervenire i superiori delle case rispettive, ma si stimò meglio farsi da' deputati delle case, credendo maggior fermezza e valore nella elezione in così procedere53.

Alla medesima non intervennero, né furono chiamati i deputati delle case dello Stato, perché le di loro facoltative mancavano del regio placet e si temette di qualche ricorso al Re per questo capo. E credo che perciò la maggior parte di essi si eran partiti dal luogo. E tanto più si temea di ciò, perché tre Consultori aveano fatta istanza all'assemblea suddetta protestandosi di nullità e di ricorso a S.M., perché si ammetteano i deputati delle case dello Stato Romano.

Del resto i Padri eletti per Consultori tutti son pronti a rinunziare ed hanno fatto quasi tutti le di loro rinunzie, non avendo ambizione di dominio.

Anzi, il Padre scelto per mio Vicario dopo venti giorni di contrasto ebbi in fine a forzarlo con precetto formale di ubbidienza per farlo accettare tal carica54. Ed oggi anche li antichi sono dispostissimi a rinunziare a' loro impieghi, avendo alcuni anche mandate le rinunzie, perché veramente erano state invalide le di loro elezioni.

Ecco, Beatissimo Padre, il racconto esatto e fedele delle cose, come sono avvenute fino al giorno della nuova elezione. Fatta detta nuova elezione, fu proposta l'accettazione del Regolamento nuovo (lo chiamo così per distinguerlo dalla Regola antica) colla espressa riserva di varj punti e colla condizione della vostra approvazione. E così fu accettato, lo ripeto, purché il Santo Padre l'approvi. Questo fu il motivo per cui non si distese atto in carta, temendo che si potesse perdere e pregiudicarci, e per cui anche non si è pubblicato detto Regolamento in niuna casa, né se ne sono distribuiti gli esemplari a' Congregati55. E perciò benanche si è sospesa l'oblazione ad un novizio, mandato allo studio senza fargli fare i voti né i giuramenti; non i voti, per non essere accusati da qualche cervello torbido che sta dentro la Congregazione ed esser rei d'innanzi al Re, non i giuramenti, per non divenir colpevoli al vostro e al divino cospetto.

I miei compagni esistenti nelle case di Benevento e Veroli56 hanno detto così il vero, ma dimezzato57. Hanno detto il vero che io era ricorso al Re, ma non hanno detto il perché, sicché V. B. giustamente si è meco sdegnata. Hanno detto essersi accettato questo nuovo Regolamento, ma non hanno spiegato con quali riserve e condizioni, le quali qualora non si verifichino, l'accettazione è nulla. Forse ignoravano l'uno e l'altro e specialmente l'ultimo, che si tenne con ragione segreto. Hanno detto essersi proceduto ad una nuova elezione, ma senza spiegare le cagioni e i motivi, e specialmente che questa elezione fu fatta per modum provisionis e che le precedenti fossero invalide.

Questa è, o S. P., la verità nel suo semplice aspetto. Confesso di aver mancato in non aver, prima di ricorrere al Re, preso il sovrano oracolo di V. B.

Se avessi mancato in altro, non avrei difficoltà confessarlo a' vostri santissimi piedi, sicuro che otterrei più facilmente dal Signore il perdono a' miei falli, essendo vicino a rendere esatto conto di ogni mia operazione a quel Giudice che vede e segna distintamente.

Aggiungo che da circa due mesi il P. Corrado, che mi aiuta nel governo, ha fatto delle pratiche per ottenere da S.M. l'approvazione del voto di povertà e vita comune e l'altro di perseveranza58. Io desidero dal Signore questa sola grazia, di veder assodata questa Opera prima della mia morte e di lasciare unite le case di questo Regno colle altre dello Stato di V.S. 59 e concordi tutti i soggetti negli animi e nelle operazioni. Di questo... 60.

 

È un manoscritto di 20 pagine in due opuscoli di 6 e 4 fogli. Ai loro margini ci sono molte aggiunte e correzioni. Il testo, le aggiunte e le correzioni sono della stessa mano che ha scritto il documento, cioè del P. Corrado.

Analisi della lettera fatta dal P. Andreas Sampers.

Pubblicata in Spicilegium Historicum, Roma, 14 (1966), pp. 221-236.

 




1 Il 9-XI-1732 fu fondata la Congregazione del SS.mo Salvatore, che dal 1749 si chiamerà del SS.mo Redentore.



2 Circa la donazione fatta da Andrea Sarnelli nel 1735, vedi R. TELLERIA, S. Alfonso de Ligorio I, Madrid 1950, 263-264. -Cfr anche Spic. hist. 5 (1957) 58 ss.



3 L'Ecc.mo Giovanni Fabrizio DE CAPUA (1685-1738), arcivescovo di Salerno dall'11-XII-1730.



4 Il Collegio di Ciorani fu fondato nel 1735. Le prime due fondazioni (Scala, 1732-1738 e Villa dei Schiavi, 1734-1737) furono abbandonate.



5 La fondazione di Pagani fu iniziata nel 1742.



6 La fondazione in Deliceto fu fatta nel 1744-45.



7 La fondazione in Materdomini presso Caposele fu fatta nel 1746.



8 Le Lettere Apostoliche che concedevano l'indulgenza plenaria nelle Missio ni sono del 29-II-1744. Il Regio «exequatur» fu dato dopo 3 anni, il 25 VI 1747.



9 Il Breve del 25-II-1749 fu pubblicato con le Costituzioni e Regole inserite nell'opera Codex Regularum et Constitutionum CSSR..., Romae 1896, 3-25.



10 Sui vari tentativi fatti da S. Alfonso negli anni 1749-1753 per ottenere il regio «exequatur», Cf. TELLERIA, O.C. 503 ss. et 517 ss.



11 L'Em.mo Domenico ORSINI d'Aragona, nato il 5-VI-1719 a Napoli, creato Cardinale da Benedicto XIV il 9-IX-1743, morto il 19-I-1789 a Roma.



12 Alcune notizie sul Duca di Cerisano si trovano in TELLERIA, O. C. 517.



13 Le Lettere scritte dal Cardinale Orsini nel 1750-1751 e da lui ricevute, non ci sono in A G.



14 Si conserva in A G (I B 12) la lettera originale del Card. Orsini a S. Alfonso del 20-II-1765 scritta a Roma, nella quale comunica: «Finalmente mi assicurò [il Papa] che avrebbe parlato al Sig. Duca di Cerisano efficacemente, perché si dasse da Sua Maestà l'exequatur al Breve di conferma della di Lei suddetta Congregazione, e tanto mi commise scriverle. Io non tralascierò poi in uno di questi giorni abboccarmi col prefato Sig. Duca di Cerisano per accalorirlo».



15 Del marchese Gaetano Maria Brancone si conservano in A G diverse lettere scritte a S. A. Alfonso. Già nel 1745 aveva promesso il suo aiuto al Fondatore.



16 Questa lettera del marchese Brancone è pubblicata nel Periodico S. Alfonso 20 (1949) 20.



17 L'Em.mo Francesco Banditi (1706-1796), arcivescovo di Benevento dal 29-V-1775.



18 In A G (I C 27) si conservano due copie del tempo e un esemplare stampato di questo «dispaccio».



19 Tarì: «[dall'arabo] antica moneta siciliana e napoletana, del valore di circa 40 centesimi». F. Palazzi, Novissimo dizionario della lingua italiana 2, Milano [1957], 1228.



20 Vedi la lettera di S. Alfonso in Lettere Volume I, n. 197, pp. 285-287.



21 Anche la lettera del Sommo Pontefice è pubblicata Lettere Volume I, n. 197, p. 287



22 La comunicazione dei privilegi come quelli dei Pii Operarii e Dottrinarii fu concessa con Rescritto del 19-VII-1756 e infine con Littere Apostoliche del 11-VIII-1757.



23 Il regio «exequatur» fu dato il 2-VII-1763.



24 Scifelli 1773 e Frosinone 1776. Quest'ultima fondazione fu fatta nel sotto il pontificato di Pio VI.



25 Cfr 0. GREGORIO, S. Angelo a Cupolo, prima fondazione estera redentorista: Spic. hist. 3 (1955) 385-411



26 Cioè, nel 1779.



27 Sugli ostacoli mossi contro la Congregazione da Nicola Sarnelli e Francesco Maffei si trovano molte notizie nelle biografie di S. Alfonso. Un grosso fascicolo di documenti pertinenti al processo Sarnelli-Maffei è conservato in A G XVIII A 12.



28 Die 3 X 1775. Cfr [A. TANNOIA], Della Vita ed Istituto del ven. S. d. D. Alfonso M. Liguori III, Napoli 1802, 4-5 (lib. IV, cap. 1).



29 S. Angelo a Cupolo, anno 1755.



30 L'opuscolo dei privilegi e l'epilogo è descritto in Spic. hist. 12 (1964) 426.



31 Tanucci (1698-1783) il 26-X-1776 fu rimosso dall'ufficio.



32 Il 7-III-1777 per «dispaccio» regio la causa fu trasferita alla Camera Regia.



33 Il testo di questo opuscolo di supplica di S. Alfonso non ci è noto. Sembra che l'originale sia conservato nell'Archivio di Stato, Napoli, tra i documenti del Cappellano Maggiore.



34 L'Ecc.mo Matteo Gennaro TESTA (1708-1782).



35 Il Cappellano Maggiore diede la sua Sentenza al Re il 22-V-1779. Il P. ha trovato il documento nell'Archivio di Stato, Napoli e lo ha trascritto.



36 Il testo di questo «dispaccio» è pubblicato in Lettere Volume II, n. 915, pp. 502-503.



37 «Gioì Alfonso nel ricevere questa real determinazione». TANNOIA, o. c. 59 (lib. IV, cap. 12).



38 KUNTZ (X 25-26) illustra bene la cosa con queste parole: «Alphonsus eiusque Consultores opportunum tempus advenisse arbitrabantur, quo quattuor in Neapolitano Regno existentia collegia non omnimoda quidem sed aliqua Regis adprobatione communiri possent... Diximus aliqua adprobatione; nam spes consequendi adprobationem qua nostrum Institutum nostraeque Regulae, qualiter a S. Sede fuerant adprobatae, a civili quoque auctoritate agnoscerentur, erat iam a toto vicennio abiecta. Sed sperabatur fore ut Rex eiusque consiliarii quamdam vivendi formam adprobare dignarentur, ad quam nostri in Neapolitano Regno degentes sese in posterum conformarent, quin tamen idcirco a Pontificia Regula recederent...»



39 Il «dispaccio» del 21-VIII-1779 era stato ottenuto con la prudentia e l'industria del P. Maione. cfr Lettere Volume II, n. 915, p. 503.



40 P. Fabrizio CIMINO (1733-1818), poi vescovo di Oria dal 29 I 1798.



41 Circa questo opuscolo di supplica cfr Spic. hist. II (1963) 38 n. 30.



42 Le lettere di S. Alfonso mandate da S. Alfonso al Cappellano Maggiore negli ultimi mesi del 1779 e l'inizio del 1780 non si trovano.



43 Il Cappellano Maggiore diede al Re la sua sentenza circa la domanda di S. Alfonso l'1-I-1780. P. Tellería ha trovato e trascritto il documento nell'Archivio di Stato, Napoli.



44 Il foglio nel quale viene annotato in data 19-I-1780 il decreto regio è stato ritrovato e trascritto dal P. Tellería nell'Archivio di Stato, Napoli. Il «Dispaccio» in esecuzione di questo decreto fu dato al Cappellano Maggiore il 22-I-1780. 4.



45 La lettera originale del Cappellano Maggiore a S. Alfonso del 26-I-1780 è conservata in A G.



46 In data 1-III-1780 il Cappellano Maggiore mandò una lettera a S. Alfonso, a cui aggiunse copia del Regolamento.



47 TANNOIA, o. c. 101 (lib. IV, cap. 20): «Monsignore... a' 12 aprile spedisce di fretta in Napoli il P. D. Salvadore Gallo, rivocando la procura al P. Maione ed intestandola al P. D. Bartolomeo Corrado».



48 Su Gennaro Fatigati (1707-1785) e sulla sua amicizia con S. Alfonso vedi RP F. Margiotti in Spic. hist. 6 (1958) 314 ss.; e anche Spic. hist. 10 (1962) 330 n. 7.



49 Di questa riunione tenuta a Pagani nei giorni 12-18-V-1780 cfr Spic. hist. 11 (1963) 278 n. 2; anche TELLERIA, S. Alfonso II 634-635.



50 I PP. Bartolomeo Corrado e Fabio Buonopane, partiti per Napoli il 27-V-1780. Cfr KUNTZ X 104.



51 La parola «solo» è ripetuta due volte, forse per dare più forza alla sentenza.



52 I Padri Maione e Cimino.



53 L'elezione dei nuovi Consultori del Rettore Maggiore fu fatta il 26-VI-1780. Cfr Spic. hist. 11 (1963) 280.



54 Il 26-VI-1780 il P. Bartolomeo Corrado era stato eletto Vicario generale e Coadiutore del Rettore Maggiore al posto di Andrea Villani.



55 La promulgazione del Regulamento nella Congregazione napoletana fu fatta da S. Alfonso con sua lettera il 15-V-1781. Cf. lettera n. 343 (# 1760) in questo volume.



56 Cioè nei collegi di S. Angelo a Cupolo (arcidiocesi di Benevento), Scifelli e Frosinone (diocesi di Veroli) posti nello Stato Pontificio.



57 Nell'estate 1780 i Padri che erano nei collegi nello Stato pontificio avevano mandato molte lettere all'Autorità Romana. Le copie sono conservate in A G.



58 Il 24-11-1781 fu concesso alla Congregazione napoletana il giuramento di perseveranza, di povertà e di vita comune. Cfr Spic. hist. 11 (1963) 289 u. 2.



59 L'unione tra la Congregazione napoletana e romana fu operata nel Capitolo generale del 1793, dopo la morte di S. Alfonso (1787).



60 Si ricerca la fine del documento.






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